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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La compagnia italiana che opera in coassicurazione comunitaria deve mantenere dati statistici sull'attività.
  • I dati evidenziano entita' delle operazioni in coassicurazione e gli Stati membri interessati.
  • L'obbligo serve a IVASS e alle autorita' europee per il monitoraggio del mercato unico assicurativo.
  • La granularita' richiesta consente analisi di concentrazione e di esposizione transnazionale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 162-ter D.Lgs. 209/2005 — (Dati statistici)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.

))

Commento

La funzione: trasparenza per la vigilanza europea

L'art. 162-ter chiude il regime della coassicurazione comunitaria con un obbligo di trasparenza statistica. La compagnia italiana che partecipa a operazioni di coassicurazione comunitaria deve mantenere dati che mettano in evidenza l'entita' delle operazioni alle quali partecipa e gli Stati membri interessati. La norma e' breve ma di rilievo strategico per la vigilanza: alimenta i database statistici di IVASS e, per riflesso, di EIOPA, consentendo analisi di mercato sulle dinamiche di integrazione transnazionale del settore assicurativo grandi rischi.

Contenuto e granularita' dei dati

Il legislatore non dettaglia i dati richiesti, demandandone la specificazione alla regolamentazione secondaria IVASS (in particolare regolamento 33/2016 e successivi aggiornamenti sulla reportistica statistica). In pratica si tratta di informazioni su: numero di contratti di coassicurazione comunitaria conclusi nell'esercizio, premi raccolti complessivamente e per quota di partecipazione, Stati membri delle altre compagnie coassicuratrici (sede del delegatario, sede degli altri partecipanti), rami assicurativi interessati, sinistri liquidati nell'anno. La granularita' consente di tracciare flussi e concentrazioni.

Coordinamento con la reportistica Solvency II

L'obbligo statistico dell'art. 162-ter si integra nella più ampia reportistica Solvency II (Quantitative Reporting Templates - QRT) che le compagnie italiane già inviano periodicamente a IVASS. La coassicurazione comunitaria non costituisce di norma una linea di business autonoma a fini Solvency II, ma le sue componenti vanno tracciate per garantire visibilita' all'autorita' di vigilanza. IVASS rielabora i dati e li trasmette ad EIOPA nell'ambito del Single Rulebook europeo, alimentando le analisi sull'integrazione del mercato unico assicurativo.

Utilita' per il mercato e per il legislatore

La reportistica statistica ha utilita' ben oltre il monitoraggio prudenziale. Consente al legislatore europeo di valutare l'efficacia degli istituti di mercato unico (la coassicurazione comunitaria e' uno dei più antichi, introdotto dalla direttiva 78/473/CEE), di identificare ostacoli residui all'integrazione, di calibrare interventi normativi futuri. Le associazioni di categoria (ANIA in Italia, Insurance Europe a livello UE) utilizzano dati aggregati per studi di mercato e benchmarking. I contraenti istituzionali (risk managers di grandi gruppi) usano statistiche pubbliche per orientare le scelte di assicurazione, valutando capacita' di sottoscrizione e concentrazioni di rischio nel mercato europeo.

Frequenza e finalita' delle statistiche

La reportistica statistica IVASS sulla coassicurazione comunitaria e' annuale, con eventuali integrazioni infraperiodiche per analisi di mercato. I dati confluiscono nei Quantitative Reporting Templates Solvency II e nelle analisi aggregate di mercato pubblicate dalle autorita'. Per il legislatore europeo i dati alimentano la valutazione periodica dell'integrazione del mercato unico: la Commissione europea pubblica regolarmente rapporti sull'attuazione dei principi del mercato interno dei servizi finanziari. Per le compagnie italiane gli stessi dati sono utili strumenti gestionali interni per la pianificazione strategica delle operazioni transnazionali e per il monitoraggio del rischio di controparte.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — flusso reportistico annuale

Caso 2: Caso Caia — analisi interna di concentrazione

Domande frequenti

Quali compagnie italiane sono soggette all'obbligo?

Tutte le compagnie con sede legale in Italia che partecipano a operazioni di coassicurazione comunitaria, sia come coassicuratrici semplici sia come delegatarie. L'obbligo e' continuativo e si rinnova annualmente.

I dati sono pubblici?

Dati individuali per compagnia non sono pubblici, sono trattati come dati di vigilanza. Aggregati statistici sono pubblicati periodicamente da IVASS ed EIOPA in report di mercato senza identificazione delle singole imprese.

L'obbligo riguarda anche la coassicurazione ordinaria nazionale?

No, l'art. 162-ter e' specifico per la coassicurazione comunitaria (operazioni transnazionali tra compagnie UE/SEE). La coassicurazione ordinaria tra compagnie italiane segue il regime di reportistica generale Solvency II.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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