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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La coassicurazione comunitaria si stipula con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, stessa durata, premio globale.
  • La delega e' attribuita a uno dei coassicuratori per la gestione del contratto nell'interesse di tutti.
  • Il delegatario esercita le attribuzioni della delega e quelle derivanti dagli usi del mercato assicurativo.
  • Spetta al delegatario la determinazione di condizioni di assicurazione e tasso del premio applicabile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 162 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione dell’oggetto della delega

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.

4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Commento

Il contratto unico come scelta organizzativa

L'art. 162 disegna l'architettura giuridica della coassicurazione comunitaria. La regola fondamentale e' il contratto unico: nonostante la pluralita' di compagnie partecipanti, le parti firmano un solo documento contrattuale, con stessa durata e premio globale. La scelta evita la complessita' di una pluralita' di contratti paralleli, ognuno con la propria scadenza e proprio premio, e centralizza tutti i termini in un atto coordinato. Il premio globale e' poi ripartito internamente tra i coassicuratori in proporzione alle quote di partecipazione, ma il contraente paga un solo importo unitario.

La delega: un mandato collettivo

Il comma 2 introduce l'istituto della delega: uno dei coassicuratori e' designato delegatario e cura la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti gli altri. La delega ha natura di mandato collettivo: il delegatario rappresenta i deleganti nei rapporti esterni con il contraente, ma deve agire nell'interesse comune, secondo le istruzioni eventualmente impartite e secondo gli usi del settore. La responsabilita' del delegatario verso i deleganti e' regolata dalle norme civilistiche sul mandato e dalle eventuali pattuizioni interne (accordi di coassicurazione, claims handling agreements).

Le attribuzioni del delegatario

Il comma 3 precisa che il delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi. La delega tipica include: redazione e firma del contratto in nome di tutti, gestione delle modifiche contrattuali e delle integrazioni, esazione del premio globale e suo ripartimento interno, gestione dei sinistri (apertura del fascicolo, perizia, offerta, liquidazione), eventuale azione giudiziale e arbitrale. Gli usi del mercato disciplinano in dettaglio i poteri non esplicitamente delegati e fungono da criterio interpretativo in caso di lacune contrattuali.

Condizioni e tasso di premio

Il comma 4 affida al delegatario la determinazione delle condizioni di assicurazione e del tasso di premio applicabile al contratto. La scelta riflette la centralita' del delegatario nel rapporto con il contraente: e' la compagnia che conduce la trattativa, valuta il rischio, definisce limiti e franchigie. Gli altri coassicuratori, salvo accordi diversi (subscription agreements), accettano sostanzialmente le condizioni già negoziate dal delegatario, salva la facolta' di rifiutare la partecipazione prima della sottoscrizione. La regola valorizza l'efficienza negoziale rispetto a deliberazioni collegiali a più voci.

La leadership negoziale del delegatario

La pratica del mercato attribuisce al coassicuratore delegatario una leadership negoziale forte. E' la compagnia che conduce la trattativa con il broker o direttamente con il contraente, propone le condizioni, valuta il rischio sottostante (sopralluoghi, perizie, modelli attuariali), determina il premio. Gli altri coassicuratori, partecipanti ma non lead, accettano sostanzialmente quanto negoziato. La scelta di operare come delegatario richiede competenze tecniche e capacita' di assunzione del rischio significative: solo le compagnie maggiori del mercato europeo svolgono regolarmente questo ruolo. La concentrazione del lead presso poche compagnie e' una caratteristica strutturale del mercato dei grandi rischi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — modifica contrattuale via delegatario

Caso 2: Caso Caia — sinistro complesso e liquidazione coordinata

Domande frequenti

Il contraente paga premi separati a ogni compagnia?

No, paga un premio globale unico al coassicuratore delegatario, che provvede al ripartimento interno tra tutti i partecipanti in base alle quote di partecipazione.

Se ho un sinistro, con quale compagnia parlo?

Sempre e solo con il coassicuratore delegatario, che gestisce tutte le fasi (perizia, offerta, liquidazione) per conto di tutti i partecipanti. La logica e' di interlocutore unico.

Posso scegliere io il coassicuratore delegatario?

In pratica si', e' una scelta negoziale. Tipicamente il delegatario e' la compagnia con cui il contraente ha rapporti consolidati o quella che ha proposto la struttura della coassicurazione. La designazione e' formalizzata nel contratto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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