In sintesi
- La coassicurazione comunitaria consente di ripartire la copertura di grandi rischi italiani tra compagnie di diversi Stati UE/SEE.
- Almeno una compagnia deve essere stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario.
- I rischi coperti devono rientrare nei grandi rischi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera r) (industriali, marittimi, aeronautici, danni di alto importo).
Testo dell'articoloVigente
Art. 161 D.Lgs. 209/2005 — Coassicurazione comunitaria
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).
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Commento
La ratio: copertura paneuropea dei grandi rischi
L'art. 161 disciplina uno degli strumenti più tipici del mercato assicurativo unico europeo: la coassicurazione comunitaria. Il legislatore consente che la copertura di rischi industriali, marittimi, aeronautici, energetici e simili (i grandi rischi ex art. 1, comma 1, lettera r) sia frazionata tra più compagnie di diversi Stati UE/SEE, ciascuna assumendo una quota determinata. La logica e' duplice: distribuire l'esposizione su una pluralita' di assicuratori, garantendo capacita' di sottoscrizione adeguata a rischi di grande dimensione; favorire l'integrazione del mercato assicurativo europeo, consentendo l'intervento di compagnie estere senza necessita' di stabilimento secondario.
I presupposti soggettivi
Il comma 1 fissa due presupposti soggettivi: le compagnie coinvolte devono avere sede legale in altro Stato UE o SEE (le compagnie italiane operano in coassicurazione ordinaria, non comunitaria); almeno una delle compagnie deve essere stabilita in uno Stato diverso da quello del coassicuratore delegatario, per garantire effettivo carattere transnazionale dell'operazione. La presenza di una sola compagnia di altro Stato e' sufficiente: la norma non richiede ripartizione minima tra tre o più Paesi.
I grandi rischi come oggetto necessario
L'oggetto della copertura deve rientrare nei grandi rischi ex art. 1, comma 1, lettera r): rischi industriali e commerciali di soggetti di certa dimensione (parametri quantitativi su totale di bilancio, fatturato, dipendenti), rischi marittimi, aeronautici, di trasporto, credito e cauzione di natura imprenditoriale. L'esclusione dei rischi di massa (assicurazioni di consumo, danni domestici) tutela i clienti retail dalla complessita' delle operazioni paneuropee, indirizzando la coassicurazione comunitaria solo verso operatori professionali in grado di valutare la dispersione delle controparti.
Coordinamento con la vigilanza europea
L'istituto si inserisce nel sistema Solvency II (direttiva 2009/138/CE, regolamento UE 35/2015) che disciplina solidita' patrimoniale e vigilanza delle compagnie europee. La vigilanza ordinaria e' di competenza dell'autorita' di home country (per il delegatario, l'autorita' del suo Stato); le autorita' degli altri Paesi coinvolti collaborano attraverso EIOPA (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali). IVASS vigila sulla compagnia italiana eventualmente partecipante e tutela gli interessi del contraente italiano: la rete di vigilanza coordinata copre la complessita' transnazionale dell'operazione.
Vantaggi e limiti operativi
La coassicurazione comunitaria offre al contraente industriale vantaggi significativi: maggiore capacita' di sottoscrizione del mercato europeo rispetto alla sola Italia, accesso a competenze specifiche di compagnie estere (per esempio specializzazione di Lloyd's in rischi marittimi e aeronautici), diversificazione del rischio di controparte. I limiti riguardano la complessita' operativa: contrattualistica articolata, necessita' di coordinamento tra autorita' di vigilanza, possibile maggiore tempo di liquidazione dei sinistri di grande importo per la concertazione tra coassicuratori. Per le piccole e medie imprese restano più efficienti le polizze monoassicuratore con eventuale riassicurazione interna gestita dalla compagnia.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — gruppo industriale e copertura paneuropea
Caso 2: Caso Caia — rischio marittimo armatore
Domande frequenti
Posso assicurare il mio negozio con coassicurazione comunitaria?
No. La coassicurazione comunitaria e' riservata ai grandi rischi: parametri dimensionali esclusivamente di tipo imprenditoriale. Le imprese piccole e medie e i privati seguono il regime ordinario di mercato.
Cosa cambia tra coassicurazione comunitaria e riassicurazione?
La coassicurazione e' una ripartizione orizzontale del rischio assicurato (piu' compagnie coassicuratrici), la riassicurazione e' una copertura verticale (la compagnia assicuratrice si protegge cedendo una quota a una riassicuratrice). Sono strumenti diversi e cumulabili.
Come si gestisce un sinistro in coassicurazione comunitaria?
Tramite il coassicuratore delegatario, che cura la liquidazione per conto di tutti i coassicuratori ai sensi dell'art. 162. Il contraente dialoga con il solo delegatario, senza dover gestire singolarmente rapporti con tutti i partecipanti.
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