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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il perito radiato può chiedere reiscrizione solo dopo cinque anni dalla cancellazione e con i requisiti dell'art. 158 ricostituiti.
  • La reiscrizione dopo condanna o fallimento richiede l'intervenuta riabilitazione penale o l'esdebitazione.
  • La cancellazione per mancato contributo si supera con il pagamento integrale degli arretrati al momento della reiscrizione.
  • L'idoneita' tecnica già conseguita resta valida e non va riacquisita.

Testo dell'articoloVigente

Art. 160 D.Lgs. 209/2005 — Reiscrizione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione , può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.

Commento

La possibilita' di rientro: ratio e limiti

L'art. 160 disciplina il percorso di reiscrizione del perito già cancellato. La norma riflette un principio di proporzionalita': la cancellazione non e' tendenzialmente eterna, salvo casi estremi. Il legislatore distingue per causa di cancellazione, prevedendo regimi diversi a seconda della gravita' originaria. Il filo conduttore e' il recupero della affidabilita' professionale: l'effetto temporale (cinque anni dalla radiazione) e quello sostanziale (riabilitazione, esdebitazione, pagamento arretrati) operano cumulativamente per restituire al professionista la legittimazione a esercitare.

La radiazione: cinque anni e requisiti integrali

Il comma 1 fissa il regime per il perito radiato disciplinarmente. Sono richiesti due elementi: decorso di almeno cinque anni dalla cancellazione, possesso integrale dei requisiti ex art. 158 (civili, penali, di incompatibilita'). Il termine quinquennale e' fisso e non riducibile: la cancellazione per radiazione esprime un giudizio di disvalore professionale che richiede un periodo significativo di reintegrazione. La domanda di reiscrizione segue la stessa procedura della prima iscrizione, salvo i correttivi del comma 4.

Condanna o fallimento: la riabilitazione come presupposto

Il comma 2 disciplina i casi in cui la cancellazione e' derivata da condanna irrevocabile per reati ostativi o da fallimento (oggi liquidazione giudiziale). La reiscrizione e' possibile solo con riabilitazione (art. 178 c.p.) o esdebitazione (Codice della Crisi). L'effetto estintivo della riabilitazione rimuove l'ostativita' originaria, consentendo di ricostituire pienamente i requisiti morali. Il termine di cinque anni del comma 1 non si applica automaticamente a questa fattispecie: opera la disciplina propria della riabilitazione, con tempi e presupposti propri (cinque anni dalla pena scontata in via ordinaria, otto in via straordinaria).

Mancato contributo e idoneita' conservata

I commi 3 e 4 trattano le ipotesi più lievi. La cancellazione per mancato pagamento si supera con il versamento integrale degli arretrati al momento della reiscrizione: nessun termine dilatorio, nessuna nuova prova di idoneita'. La regola e' coerente con la natura essenzialmente amministrativa della causa di cancellazione. Il comma 4 chiarisce che l'idoneita' tecnica già conseguita per esame o per titoli equipollenti resta valida: la reiscrizione richiede solo verifica dei requisiti soggettivi attuali, non una nuova prova tecnica.

Verifica dei requisiti attuali

La reiscrizione non si limita al decorso del termine quinquennale. CONSAP verifica integralmente il possesso attuale dei requisiti ex art. 158: certificato del casellario giudiziale aggiornato, comunicazione antimafia, assenza di incompatibilita' professionali sopravvenute, eventuali nuove condanne. La verifica e' rigorosa: la reiscrizione non sana automaticamente eventuali nuove patologie soggettive insorte nel periodo intermedio. Il perito che richiede reiscrizione deve essere preparato a documentare la propria continua affidabilita' professionale e morale. L'eventuale rigetto e' impugnabile al TAR Lazio con la stessa procedura applicabile ai provvedimenti di cancellazione.

Domande frequenti

Quanto tempo devo aspettare per reiscrivermi dopo radiazione?

Almeno cinque anni dalla cancellazione. Il termine e' rigido e decorre dalla data del provvedimento CONSAP di radiazione. La domanda anticipata non viene neppure esaminata nel merito.

Devo rifare l'esame di idoneita' tecnica?

No. Il comma 4 garantisce la conservazione dell'idoneita' gia' conseguita. La reiscrizione richiede solo verifica dei requisiti soggettivi (civili, penali, di incompatibilita') attuali e, per il mancato contributo, saldo arretrati.

La reiscrizione e' automatica?

No, segue la procedura ordinaria della prima iscrizione: domanda, documentazione, verifica CONSAP. La decisione e' a discrezionalita' tecnica ridotta: ricorrendo i presupposti normativi, l'iscrizione e' atto dovuto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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