- L'azione di risarcimento e' improponibile prima di sessanta giorni dalla richiesta scritta alla compagnia, novanta per danni alla persona.
- I termini decorrono dalla raccomandata ricevuta dalla compagnia con i contenuti previsti dall'art. 148.
- Per il risarcimento diretto ex art. 149 la raccomandata va inviata anche per conoscenza alla compagnia dell'altro veicolo.
- L'improponibilita' e' rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato del procedimento.
- La regola realizza il filtro stragiudiziale tipico del sistema italiano RC auto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 145 D.Lgs. 209/2005 — Proponibilità dell’azione di risarcimento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Commento
La funzione del filtro stragiudiziale
L'art. 145 introduce uno dei pilastri del sistema RC auto: l'obbligo di passaggio per la fase stragiudiziale prima dell'azione giudiziaria. La filosofia e' duplice. In primo luogo dare alla compagnia il tempo tecnico per valutare la richiesta, formulare offerta o motivare il rifiuto. In secondo luogo deflazionare il contenzioso, evitando giudizi non necessari quando una soluzione transattiva sarebbe rapidamente disponibile. La regola, ben rodata da quasi vent'anni di applicazione, ha effettivamente ridotto i giudizi RC auto.
I termini di sessanta e novanta giorni
I termini partono dal ricevimento della raccomandata da parte della compagnia. Sessanta giorni per i sinistri con soli danni a cose, novanta per quelli con danni alla persona. La differenziazione tiene conto della maggiore complessita' di valutazione del danno biologico (accertamento medico-legale, eventuale CTU, valutazione delle voci morali). Durante l'attesa la compagnia deve effettivamente attivarsi: ispezione del veicolo, raccolta documentazione sanitaria, designazione del fiduciario medico-legale.
I requisiti formali della richiesta
La richiesta deve avere i contenuti previsti dall'art. 148: identita' e domicilio del danneggiato, descrizione del sinistro, codice fiscale, generalita' del proprietario del veicolo, dichiarazioni mediche o documentazione fotografica/peritale, indicazione del medico di parte. L'omissione di contenuti essenziali rende la richiesta inidonea a far decorrere i termini. La giurisprudenza distingue tra carenze sanabili (mancanza di un documento) e carenze non sanabili (assenza di descrizione del sinistro).
Procedura ordinaria (148) e diretta (149)
I commi 1 e 2 distinguono i due scenari. Per la procedura ordinaria ex 148, la raccomandata si invia alla compagnia del responsabile civile. Per la procedura diretta ex 149, va inviata alla propria compagnia (che gestira' la liquidazione per conto dell'altra) con copia per conoscenza alla compagnia dell'altro veicolo. La distinzione e' fondamentale: errore nel destinatario rende la richiesta inidonea e non fa decorrere i termini.
Improponibilita' rilevabile d'ufficio
La Cassazione (sez. III, 24 settembre 2019, n. 23744) ha consolidato il principio che l'improponibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il giudice che la rileva dichiara la domanda improponibile, con condanna alle spese a carico dell'attore. La sanzione e' severa: meglio quindi attendere correttamente i termini, anche se la compagnia non risponde, salvo casi di urgenza in cui si valuti il ricorso cautelare.
Sospensione della prescrizione
La richiesta stragiudiziale sospende il termine di prescrizione per la durata della procedura. La sospensione opera ai sensi dell'art. 2952 c.c., quarto comma. Il danneggiato non rischia di vedere maturare la prescrizione mentre attende la compagnia.
Strategia operativa per il danneggiato
Conviene calendarizzare con precisione le date: invio raccomandata, ricevuta di ritorno, scadenza dei 60/90 giorni. Conservare prova dell'avvenuta consegna (avviso di ricevimento o ricevuta PEC) e copia integrale della richiesta. Se la compagnia formula offerta, valutarla con consulenza professionale: l'accettazione e' definitiva, mentre il rifiuto motivato apre la fase giudiziale con piena facolta' di replica. Negli ultimi anni si e' diffuso l'uso della PEC, equiparata per legge alla raccomandata AR.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — azione anticipata e improponibilita'
Caso 2: Caso Caia — uso corretto della procedura
Domande frequenti
Posso agire subito se la compagnia mi risponde nei primi giorni con un rifiuto?
No. Il termine dilatorio e' assoluto, indipendentemente dalla risposta della compagnia. Devi comunque attendere i sessanta o novanta giorni dal ricevimento della raccomandata.
Cosa fa il giudice se rileva l'improponibilita'?
Dichiara la domanda improponibile e condanna alle spese. Per evitare il rischio, conviene presentare la richiesta a mezzo raccomandata AR e attendere scrupolosamente i termini.
L'azione cautelare e' soggetta al filtro?
No, il ricorso cautelare urgente (sequestro conservativo, accertamento tecnico preventivo) puo' essere proposto subito. Resta soggetta al filtro solo l'azione di merito risarcitoria.
Vedi anche