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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se un rimorchio coinvolto in sinistro ha copertura RC autonoma, il danneggiato può rivolgersi direttamente alla compagnia del rimorchio.
  • Operativa quando il rimorchio e' identificato ma non il veicolo trainante e la legge dello Stato dove il sinistro avviene lo prevede.
  • La compagnia del rimorchio che ha indennizzato esercita regresso verso quella del trainante o il Fondo di garanzia.
  • L'assicuratore del rimorchio informa il danneggiato sull'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante.
  • La norma attua la direttiva UE 2021/2118 sulla tutela transfrontaliera RC auto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 144-bis D.Lgs. 209/2005 — (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove: a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante e b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.

2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro.

3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:

a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o

b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.))

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Commento

Un'innovazione della sesta direttiva auto

L'art. 144-bis, introdotto dal D.Lgs. 184/2023, attua nel diritto interno la direttiva UE 2021/2118 colmando una lacuna pratica importante: cosa succede quando un sinistro coinvolge un complesso di veicoli (trainante + rimorchio) di cui solo il rimorchio e' identificato? Il danneggiato, prima della riforma, poteva trovarsi in difficolta' nel reperire l'interlocutore assicurativo corretto. La norma garantisce un canale di accesso anche in queste ipotesi.

L'ambito operativo

Tre presupposti convergenti: a) sinistro causato da un complesso veicolo trainante + rimorchio; b) rimorchio dotato di copertura RC autonoma; c) impossibilita' di identificare il veicolo trainante (collisione fugace, manovra istantanea, fuga del conducente). In tali casi, e se la legge nazionale dello Stato del sinistro lo prevede, l'assicuratore del rimorchio interviene direttamente. Il sistema rispecchia la prassi già diffusa in alcuni Stati membri.

Il regresso interno

L'assicuratore del rimorchio che ha pagato il danneggiato non resta gravato dal costo. Esercita regresso verso l'assicuratore del veicolo trainante, una volta identificato, o verso il Fondo di garanzia dello Stato pertinente se il trainante resta non identificato o non assicurato. Il regresso e' meccanismo interno alle compagnie e non incide sul danneggiato, che già ha ottenuto il proprio risarcimento.

Obbligo informativo verso il danneggiato

Il comma 3 introduce un dovere di trasparenza: l'assicuratore del rimorchio, su richiesta del danneggiato, comunica l'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante o, in mancanza, l'organismo di indennizzo competente. Il danneggiato può così verificare la copertura, monitorare i tempi del regresso, e attivare l'azione contro il trainante se necessario per voci eccedenti il massimale del rimorchio.

Coordinamento con il Fondo di garanzia

Se né il trainante e' identificato né la copertura del rimorchio e' attiva (polizza scaduta, esclusione di copertura), il danneggiato può rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada ex artt. 285 ss. Il Fondo opera come ultima rete di sicurezza, con propri criteri di accesso e termini procedimentali. La gestione operativa e' affidata a CONSAP, con procedura standardizzata di richiesta e tempi medi di liquidazione superiori a quelli delle compagnie ordinarie.

Esempio numerico

Tizio subisce danni biologici per 80.000 euro a causa di sinistro con autotreno: il rimorchio (targato e assicurato) si stacca, urta il veicolo di Tizio. La motrice fugge e non viene identificata. Tizio si rivolge alla compagnia del rimorchio, che paga 80.000 euro entro la procedura ex 148. La compagnia attiva indagini sulla motrice e nel frattempo informa Tizio. Il danneggiato e' indenne dalle complicazioni dell'identificazione del trainante.

Profili penali della motrice fuggitiva

La fuga del conducente di un veicolo coinvolto in sinistro con feriti integra il reato di omissione di soccorso (art. 189 Codice della Strada e art. 593 c.p.). Le indagini di P.G. proseguono parallelamente alla pratica civilistica. Se identificato, il responsabile risponde anche penalmente, oltre a esporsi alla rivalsa interna della compagnia che ha già pagato il danneggiato.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — autotreno con motrice fuggita

Caso 2: Caso Caia — autotreno transfrontaliero

Domande frequenti

L'art. 144-bis si applica anche se il rimorchio non e' identificato?

No, l'ipotesi presupposta e' che il rimorchio sia identificato. Se nessuno dei due veicoli e' identificato, il danneggiato si rivolge al Fondo di garanzia.

Il pagamento dell'assicuratore del rimorchio e' definitivo?

Si' verso il danneggiato. L'assicuratore poi recupera dal trainante o dal Fondo in via di regresso interno, senza coinvolgere il danneggiato.

Quando la legge dello Stato del sinistro non prevede la procedura?

In tal caso si applicano le regole generali del diritto internazionale privato sulla responsabilita' civile da circolazione. Il danneggiato puo' rivolgersi al proprio organismo di indennizzo o al Fondo di garanzia per orientarsi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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