Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 251 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

In sintesi

  • Individua nel processo amministrativo il funzionario che emette l'ordine di pagamento.
  • L'identificazione segue il regolamento sull'autonomia finanziaria di CdS e TAR.
  • L'autonomia finanziaria è tratto distintivo della giustizia amministrativa.
  • La gestione finanziaria è interna agli organi giurisdizionali.
  • Norma tecnico-organizzativa, non incide sulla disciplina sostanziale.
Indice dei contenuti

L'articolo 251 risolve una questione tecnico-organizzativa: nel processo amministrativo, chi è il funzionario che materialmente emette l'ordine di pagamento delle spese? La norma rinvia al regolamento sull'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, riconoscendo così l'autoorganizzazione finanziaria della giustizia amministrativa, garantita dall'art. 100 Cost. e dalla L. 186/1982.

L'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa

La giustizia amministrativa italiana gode di autonomia finanziaria sancita a livello costituzionale e legislativo. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno, adotta i regolamenti interni che disciplinano l'organizzazione contabile e la gestione dei flussi finanziari. Questo separa formalmente il Consiglio di Stato e i TAR dall'amministrazione ordinaria dello Stato.

Il rinvio al regolamento interno

Anziché individuare direttamente il funzionario, il legislatore rinvia al regolamento. Si tratta di una scelta di flessibilità: le strutture interne possono evolvere e ridefinire ruoli senza necessità di modifiche legislative. L'attuale assetto prevede figure di responsabili contabili presso ciascun ufficio giudiziario amministrativo.

L'ordine di pagamento

L'ordine di pagamento è l'atto amministrativo con cui si dispone il versamento di somme a favore di parti vittoriose, ausiliari, professionisti incaricati. Nel processo amministrativo riguarda tipicamente le spese di lite liquidate dal collegio, i compensi dei verificatori e consulenti tecnici, i diritti dovuti agli ausiliari.

Coordinate sistematiche

La norma si lega all'art. 100 Cost., alla L. 186/1982 (ordinamento della giustizia amministrativa), al D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, in particolare artt. 26 e 91-93 sulla liquidazione delle spese) e ai regolamenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Rilievo operativo

Per le parti vincitrici di un giudizio amministrativo l'art. 251 è la base operativa per il recupero delle spese liquidate. Il funzionario competente (identificato nei regolamenti interni) emette materialmente l'ordine; i tempi di pagamento dipendono dalle procedure interne dell'amministrazione soccombente, che dovrebbero essere conformi al D.Lgs. 231/2002 (90 giorni dalla notifica del titolo). In caso di ritardo è possibile attivare l'ottemperanza ex artt. 112 ss. D.Lgs. 104/2010, con nomina di commissario ad acta se necessario; gli interessi legali decorrono comunque dalla data di pubblicazione della sentenza.

Sotto il profilo della trasparenza, è utile per il cittadino consultare i regolamenti pubblicati sui siti istituzionali della giustizia amministrativa: la conoscenza dei tempi medi di emissione dell'ordine di pagamento aiuta nella programmazione finanziaria, sia per le parti vittoriose sia per i professionisti che attendono compensi.

L'autonomia gestionale della giustizia amministrativa è dunque coerente con la sua natura di giurisdizione speciale, dotata di organi di autogoverno propri e di tradizioni amministrative consolidate.

Casi pratici

Caso 1: Tizio vince ricorso al TAR e attende pagamento

Caso 2: Caio verificatore al Consiglio di Stato

Domande frequenti

Chi emette l'ordine di pagamento delle spese nel processo amministrativo?

Il funzionario individuato secondo il regolamento sull'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Cosa significa autonomia finanziaria della giustizia amministrativa?

È la capacità del Consiglio di Stato e dei TAR di gestire autonomamente i propri flussi finanziari, secondo regolamenti interni adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Perché la norma rinvia al regolamento invece di nominare direttamente il funzionario?

Per garantire flessibilità organizzativa: le strutture interne possono ridefinirsi senza necessità di modifiche legislative.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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