- Le imprese mettono a disposizione documento informativo e condizioni di contratto presso ogni punto vendita e online.
- I premi sono pubblicizzati mediante preventivi personalizzati.
- L'intermediario informa sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa.
- Premio tariffa, provvigione e sconto sono indicati in modo evidenziato.
- La trasparenza alimenta la concorrenzialita' del mercato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 131 D.Lgs. 209/2005 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
Commento
Trasparenza come strumento di concorrenza
Il legislatore considera la trasparenza dei premi non come adempimento burocratico ma come strumento di funzionamento concorrenziale del mercato RCA. Il consumatore informato sulle alternative può confrontare le offerte, esercitare pressione competitiva, ridurre la dispersione tariffaria. L'art. 131 e' coerente con la disciplina UE del consumatore e con la direttiva IDD.
Set informativo presso ogni punto vendita
Il comma 1 impone alle imprese di mettere a disposizione, in ogni punto vendita e sui siti internet, il documento informativo (DIP, Documento Informativo Precontrattuale) e le condizioni di contratto. La fruibilita' deve essere agevole: il documento e' consultabile anche prima della richiesta di preventivo. L'obbligo si estende alle versioni digitali tradotte in italiano.
Preventivi personalizzati
Il comma 2 disciplina la pubblicita' dei premi tramite preventivi personalizzati. Il preventivo e' rilasciato a vista nel punto vendita e online tramite i preventivatori. Indica premio, durata, garanzie, condizioni. Vincola l'impresa per un periodo determinato (di solito 60 giorni). Il contraente ha tempo per confrontare.
Disclosure delle provvigioni
Il comma 2-bis impone all'intermediario di informare il consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o dalle imprese mandanti. L'informazione e' affissa nei locali e indicata nella documentazione consegnata al contraente. La regola promuove consapevolezza del costo distribuzione e responsabilizza l'intermediario rispetto a possibili distorsioni da incentivi.
Distinzione tariffa, provvigione, sconto
Il comma 2-ter impone che il preventivo e la polizza indichino in modo evidenziato: premio di tariffa (prezzo lordo); provvigione dell'intermediario; sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore. La separazione consente al consumatore di vedere quanto vale lo sconto effettivo e di confrontarlo con offerte alternative.
Sanzioni e prassi IVASS
L'IVASS, con regolamento 41/2018, ha dettagliato gli standard di rappresentazione tariffaria. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti pecuniari e, in caso di reiterazione, con misure restrittive sull'attività di vendita. La trasparenza e' anche tema di vigilanza sui comparatori online (price comparison websites).
Vigilanza sui comparatori online
I comparatori (preventivass.it ufficiale e operatori privati) ricevono dalle imprese flussi tariffari e li espongono al consumatore. La direttiva IDD e il regolamento IVASS 40/2018 li qualificano come intermediari per l'attività di distribuzione: devono pertanto rispettare gli obblighi di trasparenza ex art. 131 e di disclosure delle provvigioni. L'IVASS ha sanzionato negli ultimi anni alcuni comparatori per opacita' nella scelta dell'ordine di esposizione dei risultati o per presenza di sponsored results non distintamente segnalati.
Coordinamento con il preventivatore unico
Il preventivatore unico IVASS-MIMIT (preventivass.it, online dal 2022) e' lo strumento istituzionale di trasparenza: calcola in tempo reale i premi delle principali imprese sulla base dei dati anagrafici e tariffari del consumatore. Il preventivatore opera come benchmark di mercato e adempie all'obbligo di disclosure ex art. 132-bis quando l'intermediario lo utilizza per la comparazione. La copertura del preventivatore tende a essere il segmento autovetture e motoveicoli, dove la standardizzazione del contratto base e' praticabile.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — confronto preventivi
Caso 2: Caso Caia — comparatore online opaco
Domande frequenti
Quanto vale un preventivo RCA?
Vincola l'impresa per il periodo indicato, tipicamente 60 giorni. Entro quel periodo il contraente puo' sottoscrivere alle stesse condizioni. Dopo, l'impresa puo' riformulare alla luce di nuove valutazioni tariffarie.
L'intermediario deve dire quanto guadagna?
Si'. Il comma 2-bis impone l'informazione preventiva sulle provvigioni, affissa nei locali e indicata nella documentazione. La trasparenza serve a consapevolizzare il consumatore.
Cosa indica lo sconto nel preventivo?
Lo sconto e' la differenza tra premio di tariffa standard e premio effettivamente applicato. Comprende sconti commerciali, di fidelizzazione, di multi-prodotto. Va evidenziato in valore assoluto e in percentuale.
Vedi anche