- Soglia di discarico automatico fissata con DPR ex L. 400/1988.
- Opera quando il primo pignoramento risulta infruttuoso.
- Considera costi di riscossione e coordinamento con soglia art. 228.
- Non si applica ai residui di un importo originariamente più elevato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 230 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
Commento
Quando il primo pignoramento non porta risultati, la prosecuzione delle azioni esecutive diventa spesso antieconomica: nuove notifiche, ulteriori accessi, eventuali pignoramenti successivi su patrimoni esigui. La norma autorizza il discarico automatico sotto certe soglie, chiudendo la posizione senza ulteriori spese.
Il significato del 'pignoramento infruttuoso'
Si considera infruttuoso il pignoramento che non produce alcun introito utile per l'amministrazione. Tipico esempio: pignoramento mobiliare in cui i beni rinvenuti non superano i valori di stima minimi o non hanno mercato; pignoramento presso terzi che rivela assenza di crediti aggredibili (nessun datore di lavoro, conti correnti vuoti); pignoramento immobiliare su immobile gravato da garanzie superiori al valore.
Il discarico automatico
L'automatismo è la differenza chiave rispetto al discarico ordinario ex art. 19 D.Lgs. 112/1999, che richiede istruttoria e provvedimento dell'amministrazione. Qui basta documentare l'esito infruttuoso del primo pignoramento e la sussistenza della soglia: il credito si estingue contabilmente senza ulteriori formalità.
Il coordinamento sistematico
Il comma 1 impone di tener conto, nella fissazione delle soglie, anche degli importi previsti dall'art. 228 (soglia per l'invito al pagamento). Si vuole evitare incongruenze tra le due soglie: sarebbe paradossale escludere l'invito al pagamento per importi superiori a quelli che giustificano il discarico automatico. La norma garantisce la coerenza tra fasi diverse della procedura.
Cross-reference
Si vedano l'art. 17, c. 2 L. 400/1988 per i regolamenti governativi, l'art. 19 D.Lgs. 112/1999 sul discarico ordinario, l'art. 20 sulla reiscrizione, l'art. 228 T.U. sulla soglia dell'invito al pagamento, l'art. 232 T.U. sulla rateizzazione. Per le procedure esecutive, artt. 62-87 DPR 602/1973.
Effetti sulla strategia di recupero
Per l'agente della riscossione, la prospettiva del discarico automatico orienta la scelta dei beni da pignorare: conviene aggredire elementi patrimoniali "facili" (stipendi, conti correnti, pensioni) con buona probabilita di successo, evitando procedure piu costose su crediti che, in caso di esito infruttuoso, daranno comunque luogo a discarico. La giurisprudenza contabile valuta la diligenza dell'agente in base alla ragionevolezza delle scelte operative: non si pretende il successo, ma l'impiego di strumenti idonei alle dimensioni del credito. Per il debitore, il dato rilevante è che il discarico non estingue l'obbligazione sostanziale: il credito resta dovuto, e in caso di sopravvenute disponibilita puo essere oggetto di reiscrizione ai sensi dell'art. 231 T.U. La prescrizione decennale resta il principale rimedio definitivo.
L'effettivita del discarico automatico dipende dalla tempestiva trasmissione dei verbali di pignoramento infruttuoso dall'agente all'ufficio: un'organizzazione efficiente garantisce la chiusura delle posizioni entro pochi mesi dall'esito negativo. Il debitore puo richiedere conferma del discarico per accertare la cessazione delle azioni esecutive a suo carico.
Casi pratici
Caso 1: Discarico automatico per pignoramento mobiliare infruttuoso
Caso 2: Pignoramento sopra soglia e procedura ordinaria
Domande frequenti
Quando un pignoramento è 'infruttuoso'?
Quando non produce introiti utili: beni mobili senza valore di mercato, assenza di crediti presso terzi, immobili gravati da garanzie superiori al valore di stima.
Il discarico è davvero automatico?
Sì, sussistendo i due presupposti (esito infruttuoso e importo sotto soglia): l'agente della riscossione comunica all'ufficio e la posizione si estingue contabilmente.
Perché serve coordinare con la soglia dell'art. 228?
Per evitare incongruenze: se l'invito al pagamento si fa sopra i 100 euro, sarebbe illogico discaricare in automatico sopra i 200, perché il sistema diventerebbe incoerente.
Vedi anche