In sintesi
- Quantificazione del credito secondo i criteri dell'art. 211 T.U.
- Competenza ordinaria dell'ufficio recupero crediti.
- Possibile devoluzione a Equitalia Giustizia Spa ex L. 244/2007.
- Specializzazione organizzativa per migliorare l'efficacia del recupero.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 227-bis D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il calcolo dell'importo da iscrivere a ruolo non è un'operazione meccanica. Richiede di sommare sorte capitale (sanzione, spese, mantenimento), interessi maturati, addizionali, eventuali rivalutazioni. L'art. 227-bis fissa la competenza e le regole, individuando un'opzione organizzativa innovativa.
Il criterio di calcolo
Il rinvio all'art. 211 T.U. impone di seguire la formula ivi prevista per la determinazione dell'importo dovuto. Si tratta della disciplina generale della quantificazione dei crediti erariali processuali, che combina elementi fissi (l'ammontare della sanzione o della spesa) e variabili (gli interessi calcolati nel tempo).
Il dualismo organizzativo
La norma prevede due possibili attori: l'ufficio recupero crediti (struttura interna del Ministero della giustizia) o la società Equitalia Giustizia Spa. Quest'ultima è stata costituita con la L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) per gestire in modo specializzato la riscossione dei crediti processuali, sfruttando competenze e infrastrutture proprie del settore.
La convenzione attuativa
Il passaggio della competenza a Equitalia Giustizia non è automatico ma decorre dalla stipula della convenzione prevista dalla L. 244/2007. La convenzione individua i crediti devoluti, le procedure operative, gli standard di servizio. È un modello di esternalizzazione interna alla pubblica amministrazione che separa la titolarita del credito (Ministero) dalla gestione operativa (società specializzata).
Cross-reference
Si vedano l'art. 211 T.U. sulla disciplina generale della quantificazione, l'art. 1, c. 367 L. 244/2007 sulla società Equitalia Giustizia, gli artt. 227-ter e 227-quater che continuano la disciplina, gli articoli 18 e 20 D.Lgs. 112/1999 sulle relazioni con il concessionario.
Profili pratici della convenzione con Equitalia Giustizia
La convenzione attuativa della L. 244/2007, periodicamente rinnovata, individua categorie di crediti gestiti dalla societa: tipicamente sanzioni pecuniarie processuali, spese di mantenimento dei detenuti, spese del processo penale. Restano in capo all'ufficio recupero crediti i crediti non rientranti nella convenzione, quelli di importo modesto trattati con procedure semplificate, le posizioni con peculiarita giuridiche. Equitalia Giustizia dispone di un sistema informativo specializzato che dialoga sia con i sistemi del Ministero della giustizia (estrazione automatica dei dati dei provvedimenti definitivi) sia con quelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (consegna telematica dei ruoli). Il debitore non ha rapporti diretti con la societa nella fase di quantificazione: riceve la cartella dall'agente della riscossione e a questo si rivolge per pagamenti, rateizzazioni e contestazioni.
L'esperienza applicativa mostra che la specializzazione organizzativa di Equitalia Giustizia ha migliorato i tempi di iscrizione a ruolo e la qualita della quantificazione, riducendo gli errori che in passato generavano ampio contenzioso sull'esatta determinazione del credito. Il dialogo tra sistemi informativi del Ministero e della societa specializzata è oggi quasi interamente automatizzato.
Casi pratici
Caso 1: Quantificazione da Equitalia Giustizia
Caso 2: Quantificazione direttamente dall'ufficio
Domande frequenti