- I broker iscritti alla sezione B aderiscono al Fondo di garanzia presso CONSAP.
- Il Fondo risarcisce i danni causati ai clienti dall'attività di mediazione.
- Interviene quando il broker non risarcisce e la polizza RC non copre.
- L'amministrazione è affidata a un comitato ministeriale interistituzionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 115 D.Lgs. 209/2005 — Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma
3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) , che è composto da un dirigente del ((Ministero dello sviluppo economico)) , con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell' ((IVASS)) , da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del ((Ministro dello sviluppo economico)) , sentito l' ((IVASS)) . Il contributo è determinato annualmente con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) , sentito l' ((IVASS)) ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma
2. 4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
Commento
Una rete di protezione per gli assicurati
L'art. 115 cod. ass. istituisce un Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, gestito da CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.). Il Fondo è una rete di protezione di ultima istanza per gli assicurati e per le imprese che subiscano danni patrimoniali dall'attività dei broker. È un istituto coerente con quelli previsti in altri ambiti professionali: il Fondo di garanzia degli avvocati (art. 12 l. 247/2012), il Fondo per le vittime di reati (l. 122/2016), il Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 cod. ass.).
Soggetti obbligati: i broker
Il comma 1 individua i soggetti obbligati: gli intermediari iscritti alla sezione B del RUI, ossia i broker. La scelta riflette la peculiarità della figura: il broker agisce per conto del cliente, gestisce premi e indennizzi, dispone di un potere fiduciario significativo. La copertura del Fondo opera in sussidiarietà rispetto al broker e alla sua polizza RC, ricoprendo i casi in cui né l'intermediario né la sua assicurazione siano in grado di risarcire.
Triplice condizione di intervento
Il Fondo interviene a tre condizioni cumulative: (i) il danno patrimoniale deriva dall'esercizio dell'attività di mediazione; (ii) il broker non ha provveduto al risarcimento; (iii) la polizza RC dell'intermediario (artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, cod. ass.) non ha indennizzato il danno. La sussidiarietà rispetto alla polizza RC è coerente con il principio di responsabilità: il Fondo non sostituisce le coperture assicurative obbligatorie ma le integra nelle ipotesi residuali.
Governance del Fondo
Il comma 2 prevede una governance interistituzionale. Il comitato di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti di vari soggetti pubblici e di categoria: un dirigente del MISE con funzioni di presidente, un dirigente del MEF, un funzionario di IVASS, un funzionario di CONSAP, due rappresentanti degli intermediari iscritti alla sezione B. La composizione bilancia presidi pubblici e rappresentanza degli operatori chiamati a contribuire al Fondo.
Finanziamento e diritto di surroga
Il Fondo è finanziato dai contributi obbligatori dei broker iscritti (lettera g) dell'art. 113 cod. ass. per le conseguenze del mancato versamento). I parametri di contribuzione sono fissati con decreto ministeriale. Una volta erogato l'indennizzo, CONSAP è surrogata nei diritti del danneggiato verso il broker e l'eventuale polizza RC ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 1916 c.c. (anche se quest'ultimo richiede coordinamento con la disciplina speciale). Il diritto di surroga è strumento essenziale per la sostenibilità del Fondo, perché consente di recuperare gli importi anticipati. Sul piano pratico, l'accesso al Fondo richiede l'esaurimento dei rimedi nei confronti del broker e dell'assicuratore RC, la presentazione di un'istanza documentata e la verifica delle condizioni dell'art. 115 da parte del comitato di amministrazione.
Casi pratici
Caso 1: Premio non versato dal broker
Caso 2: Polizza RC con esclusione
Domande frequenti
Solo i broker contribuiscono al Fondo?
Sì. Il Fondo riguarda gli intermediari iscritti alla sezione B del RUI, ossia i broker assicurativi e riassicurativi.
Il Fondo interviene prima o dopo la polizza RC del broker?
Dopo. Il Fondo opera in sussidiarietà: interviene solo se il broker non ha risarcito e se la polizza RC non ha indennizzato il danno.
Chi amministra il Fondo?
Un comitato nominato dal Ministero dello sviluppo economico, con rappresentanti del MEF, IVASS, CONSAP e intermediari iscritti alla sezione B.
Vedi anche