- L'intermediario a titolo accessorio opera su incarico di una o più imprese.
- Requisiti semplificati di onorabilità e cognizioni professionali adeguate.
- Iscrizione alla sezione F del RUI con disciplina proporzionata.
- L'IVASS definisce con regolamento contenuti formativi e modalità di iscrizione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 109-bis D.Lgs. 209/2005 — Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica è tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3.
((
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.
))
((
3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.
))
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonché degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attività di intermediazione nei locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.».
5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.
6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalità applicative del presente articolo. (45)
Commento
La figura introdotta dalla IDD
L'art. 109-bis cod. ass. recepisce la figura dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio, introdotta dalla direttiva IDD per intercettare un fenomeno crescente: la vendita di polizze accessorie a un bene o servizio principale. Agenzie di viaggio che propongono polizze annullamento, autonoleggi che offrono coperture integrative, negozi di elettronica che vendono estensioni di garanzia. La direttiva ha rifiutato l'opzione di un'esenzione tout court e ha richiesto un regime di iscrizione semplificato ma effettivo.
L'incarico delle imprese
Il comma 1 chiarisce che l'intermediario a titolo accessorio agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione. È quindi un canale di distribuzione mandante-mandatario, simile a quello dell'agente, ma con perimetro limitato alle polizze connesse all'attività principale. Per la persona fisica si applicano i requisiti dell'art. 110, commi 1 e 3 (onorabilità e polizza RC); per la persona giuridica i requisiti dell'art. 112, commi 1, 2 e 3 (sede, assenza di procedure concorsuali, polizza RC).
Cognizioni professionali e formazione
Il comma 2 disciplina le cognizioni e capacità professionali. Sono adeguate alla natura dei prodotti distribuiti, con un criterio di proporzionalità: chi colloca polizze annullamento viaggio non deve avere la stessa preparazione di un broker assicurativo specializzato in rischi industriali. IVASS, con regolamento (e in particolare il Regolamento 40/2018 sulla distribuzione), definisce i contenuti formativi, le modalità di accertamento e l'aggiornamento. La formazione continua è obbligatoria e proporzionata al ruolo.
Polizze RC professionali
Il comma 3 richiede che l'intermediario a titolo accessorio si doti di una polizza RC professionale (per la persona fisica ex art. 110, comma 3, e per la persona giuridica ex art. 112, comma 3) idonea a coprire i danni eventualmente causati ai clienti. La polizza ha un massimale minimo determinato da IVASS, in linea con quello degli altri intermediari iscritti al RUI. La sua mancanza determina la cancellazione ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera f, cod. ass.
Sezione F del registro
L'iscrizione avviene alla sezione f) del registro di cui all'art. 109, comma 2. Il regime è quello dell'art. 108-bis: l'Organismo per la registrazione gestisce l'istruttoria con tempi rapidi e con la massima semplificazione possibile, in coerenza con la natura accessoria dell'attività. Per il cliente, l'iscrizione resta un presidio di tutela: la verifica online del RUI permette di sapere se il rivenditore o l'autonoleggio è abilitato e in quale veste opera. Sul piano sanzionatorio, le violazioni delle regole sull'esercizio dell'attività comportano le misure dell'art. 305-bis cod. ass. e, nei casi gravi, la cancellazione dalla sezione F.
Aspetti pratici di compliance
Per l'attività concreta, l'intermediario accessorio deve assicurare al cliente l'informazione di base prevista dall'art. 119 cod. ass. (identità del distributore, sezione di iscrizione, eventuale rapporto contrattuale con l'impresa), consegnare i documenti precontrattuali nella forma del modulo IPID per le polizze danni o KID per i prodotti d'investimento assicurativi, raccogliere le esigenze del cliente con la procedura semplificata definita dal Regolamento IVASS 40/2018. La fatturazione del premio è separata da quella del bene o servizio principale, in modo che il cliente percepisca chiaramente la natura assicurativa dell'acquisto e possa esercitare i propri diritti precontrattuali e di recesso.
Casi pratici
Caso 1: Concessionaria auto e copertura furto e incendio
Caso 2: Tour operator e polizze annullamento
Domande frequenti
Cosa distingue l'intermediario a titolo accessorio dall'agente tradizionale?
L'attività principale dell'intermediario accessorio è diversa dall'intermediazione (vendita beni, servizi turistici, ecc.) e la polizza è collegata al bene o servizio principale. La disciplina è quindi proporzionata alla natura accessoria.
La formazione è obbligatoria anche per gli accessori?
Sì. Le cognizioni e capacità professionali sono adeguate alla natura dei prodotti distribuiti, secondo modalità definite da IVASS con regolamento.
Serve la polizza RC?
Sì. L'intermediario a titolo accessorio deve dotarsi di polizza RC professionale ai sensi dell'art. 110, comma 3, o dell'art. 112, comma 3, cod. ass.
Vedi anche