- È istituito un Organismo di diritto privato per la registrazione degli intermediari.
- L'Organismo tiene il RUI e gli elenchi degli intermediari esteri operanti in Italia.
- Promuove correttezza e diligenza professionale presso gli iscritti.
- Opera in autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria sotto vigilanza IVASS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 108-bis D.Lgs. 209/2005 — (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. – È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione dell'Organismo. L'Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità: a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà; c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS; d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all' articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice; e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).
2. L'Organismo è sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attività svolta in relazione alle funzioni affidate.
3. L'Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all' articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.))
45
Commento
Un Organismo di settore con personalità giuridica
L'art. 108-bis cod. ass. istituisce un Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. È una soluzione organizzativa già sperimentata in altri settori: l'OAM per gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (art. 128-undecies TUB) e l'OCF per i consulenti finanziari (art. 31 TUF). Il modello prevede un organismo di diritto privato, dotato di personalità giuridica e autonomia, che gestisce il registro per conto della collettività degli operatori sotto la vigilanza dell'Autorità di settore (IVASS).
Le funzioni principali
L'Organismo cura il Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109, comma 2, e gli elenchi degli intermediari esteri operanti in Italia in libera prestazione o stabilimento (Titolo IX, Capo II). Non si limita a un'attività di registrazione formale: promuove anche la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari. È il presidio di self-regulation tipico delle professioni regolamentate, declinato per il settore della distribuzione assicurativa.
Forma giuridica e governance
La norma richiede che l'organizzazione sia disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'Organismo assume la forma di associazione di diritto privato con autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. Vi aderiscono gli intermediari iscritti, attraverso le rispettive associazioni di categoria. La governance interna prevede organi assembleari, esecutivi e di controllo, ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c.
I principi di semplificazione e proporzionalità
La norma indica espressamente che il regolamento attuativo deve rispettare i principi di semplificazione e proporzionalità. È una scelta importante: la disciplina dell'Organismo non può essere fonte di oneri sproporzionati per gli intermediari, in particolare per quelli a titolo accessorio o di piccole dimensioni. La proporzionalità si traduce nel calibro delle quote contributive, nei tempi di evasione delle istanze di iscrizione e cancellazione, nella graduazione degli adempimenti.
Rapporti con IVASS
L'Organismo opera sotto la vigilanza dell'IVASS. L'Autorità mantiene il potere di intervento sulla disciplina del registro, sulle modalità di iscrizione e sui requisiti, in coerenza con il proprio ruolo di vigilanza sull'intero ciclo della distribuzione (art. 5 cod. ass.). In caso di disfunzioni o di gravi inadempienze dell'Organismo, IVASS può proporre interventi correttivi e, nei casi più gravi, lo scioglimento degli organi. La cooperazione fra Organismo e Autorità si esprime anche in flussi informativi periodici e in protocolli operativi che coprono il regime sanzionatorio (artt. 324 e seguenti cod. ass.) e le segnalazioni di anomalia.
Aspetti finanziari e contributivi
Il funzionamento dell'Organismo è finanziato dai contributi degli iscritti, fissati con criteri di proporzionalità che tengono conto della sezione di iscrizione e del volume di attività. I contributi sono distinti da quello di vigilanza dovuto a IVASS ai sensi dell'art. 336 cod. ass. e si aggiungono ai costi della polizza RC professionale. Il mancato versamento del contributo all'Organismo non determina di per sé la cancellazione dal RUI (riservata, ai sensi dell'art. 113 lettera e, al contributo di vigilanza IVASS), ma può fondare azioni civili di recupero e segnalazioni all'Autorità per le valutazioni del caso.
Casi pratici
Caso 1: Snellimento delle iscrizioni per i piccoli intermediari
Caso 2: Coordinamento con IVASS su anomalie
Domande frequenti
Chi gestisce il RUI in concreto?
L'Organismo per la registrazione degli intermediari, istituito dall'art. 108-bis cod. ass. con forma di associazione di diritto privato sotto vigilanza IVASS.
L'Organismo è un'autorità amministrativa?
No, è un organismo di diritto privato con personalità giuridica e autonomia statutaria, sul modello dell'OAM (TUB) e dell'OCF (TUF).
Quali principi guidano l'attività dell'Organismo?
I principi di semplificazione, proporzionalità, correttezza e diligenza professionale, espressamente richiamati dall'art. 108-bis cod. ass.
Vedi anche