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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può chiedere al revisore una verifica della rilevazione contabile dei fatti di gestione.
  • La verifica accerta la coerenza fra scritture e situazioni periodiche dell'impresa.
  • Si applicano corrette tecniche attuariali, in coordinamento con l'art. 102 cod. ass.
  • Le spese sono a carico dell'impresa, secondo il principio del costo della vigilanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 104 D.Lgs. 209/2005 — Accertamenti sulla gestione contabile

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali . Le spese sono a carico dell'impresa.

Commento

Un potere di accertamento mirato

L'art. 104 cod. ass. attribuisce a IVASS la facoltà di richiedere al revisore legale o alla società di revisione una verifica puntuale sui dati di gestione dell'impresa. Non si tratta di una nuova revisione del bilancio, ma di un accertamento tecnico mirato: la coerenza fra i fatti di gestione (premi raccolti, sinistri pagati, movimentazioni degli attivi) e le situazioni periodiche infrannuali che l'impresa trasmette all'Autorità in adempimento degli obblighi di reporting prudenziale.

L'oggetto della verifica

La norma indica due grandezze: lo stato patrimoniale e il conto economico ricavabili dalle situazioni periodiche. È il binario sul quale IVASS costruisce la propria valutazione prospettica della solvibilità (Solvency II, QRT trimestrali). Un disallineamento fra dati gestionali e segnalazioni può fondare interventi successivi più incisivi, fino alle misure dell'art. 188 cod. ass. La verifica, pertanto, è uno strumento preventivo: meglio individuare in corso d'anno una deviazione che attendere il bilancio per scoprire scostamenti significativi.

Il ricorso al revisore

La scelta di affidare l'accertamento al revisore già nominato dall'impresa risponde a due esigenze. La prima è di efficienza: il revisore conosce procedure, controlli interni e sistemi informativi dell'impresa e può svolgere la verifica in tempi rapidi. La seconda è di indipendenza: il revisore opera secondo gli standard internazionali ISA Italia, mantiene l'autonomia rispetto al management e risponde ai principi del d.lgs. 39/2010. Il ruolo, qui, è quello dell'auditor specialistico al servizio della vigilanza.

Le corrette tecniche attuariali

Il rinvio alle corrette tecniche attuariali costituisce il ponte con l'art. 102 cod. ass.: le metodologie validate per il giudizio sulla sufficienza delle riserve si applicano anche all'accertamento sulla gestione. Il revisore può chiedere il supporto dell'attuario o della funzione attuariale interna dell'impresa (art. 30-quinquies cod. ass.), purché ciò non confligga con l'indipendenza richiesta dal d.lgs. 39/2010. Il regolamento IVASS 38/2018 sull'ICT specifica i flussi informativi che alimentano la verifica.

Costi e responsabilità

La spesa è a carico dell'impresa, in coerenza con il principio generale per cui i costi della vigilanza si riversano sui soggetti vigilati (art. 335 cod. ass. sui contributi di vigilanza). L'impresa che ostacoli la verifica si espone alle sanzioni dell'art. 310 cod. ass. e alle conseguenze penali eventualmente connesse all'occultamento di dati (artt. 2621 e 2622 c.c.). Il revisore, dal canto suo, mantiene un dovere di leale collaborazione con l'Autorità ai sensi degli artt. 190 cod. ass. e 9 d.lgs. 39/2010, comprensivo dell'obbligo di segnalazione delle anomalie rilevanti.

Profili pratici di svolgimento

Nella prassi, la verifica si svolge in tempi rapidi (poche settimane) e si concentra su un numero limitato di aree predeterminate da IVASS. Il revisore predispone un piano di lavoro, individua i campioni rappresentativi e formalizza le conclusioni in una relazione separata da quella sul bilancio. L'impresa coopera mettendo a disposizione documentazione e personale di riferimento. Eventuali rilievi sono comunicati all'Autorità e diventano oggetto di follow-up nei mesi successivi, con possibili approfondimenti su altre aree o periodi.

Casi pratici

Caso 1: Disallineamento nei QRT trimestrali

Caso 2: Verifica preventiva su nuova polizza

Domande frequenti

Chi paga la verifica dell'art. 104?

L'impresa di assicurazione interessata. La norma applica il principio generale del costo della vigilanza a carico dei soggetti vigilati.

L'accertamento sostituisce la revisione del bilancio?

No. È una verifica mirata sulle situazioni periodiche e sui fatti di gestione, distinta dalla revisione legale annuale prevista dall'art. 102.

Cosa accade se l'impresa ostacola la verifica?

Si applicano le sanzioni amministrative dell'art. 310 cod. ass. e, nei casi più gravi, possono attivarsi misure di intervento ai sensi dell'art. 188 cod. ass.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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