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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese di assicurazione tengono libri e registri specifici, oltre a quelli civilistici.
  • Le imprese vita registrano contratti emessi, stornati, riscatti, sinistri pagati e reclami.
  • Le imprese danni annotano contratti, sinistri, pagamenti e reclami secondo struttura analoga.
  • IVASS può integrare la disciplina con regolamento, anche per esigenze di vigilanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 101 D.Lgs. 209/2005 — Libri e registri obbligatori

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica … , ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell' articolo 1924, secondo comma, del codice civile , ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177; c) i contratti scaduti; d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all' articolo 1924, secondo comma, del codice civile ; e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; f) i sinistri denunciati; g) i sinistri pagati; h) i reclami ricevuti.

3. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i sinistri denunciati; c) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti.

4. L' IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .

5. L' IVASS individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .

Commento

Una contabilità ausiliaria a servizio del rischio

L'art. 101 cod. ass. impone alle imprese di assicurazione una serie di registri ulteriori rispetto alle scritture civilistiche dell'art. 2214 c.c. La ratio è di vigilanza: la sinistralità, i premi raccolti e i sinistri pagati non sono soltanto voci di bilancio ma anche grandezze tecniche che alimentano il calcolo delle riserve, la determinazione del fabbisogno di capitale e i controlli IVASS. La contabilità ausiliaria è il binario tecnico che corre parallelo a quello civilistico e ne nutre l'attendibilità.

Il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

È comune ai rami vita e danni e rappresenta l'elenco analitico degli attivi destinati a coprire le riserve tecniche (artt. 35 e seguenti cod. ass.). La sua tenuta consente la verifica del vincolo di destinazione e la separazione patrimoniale rispetto agli altri attivi dell'impresa, con effetti rilevanti in caso di liquidazione coatta amministrativa (artt. 245 e seguenti cod. ass.). Il registro fotografa, per ogni attivo, la categoria, il valore e la sua attribuzione a una specifica riserva.

I registri del ramo vita

Per i rami vita la norma elenca otto sezioni: contratti emessi, contratti stornati per risoluzione (art. 1924, comma 2, c.c.) o per mancato perfezionamento o per recesso (art. 177 cod. ass.), contratti scaduti, contratti per cui sia stato esercitato il diritto di riscatto, contratti trasformati, sinistri denunciati, sinistri pagati e reclami ricevuti. È un quadro che ricostruisce l'intero ciclo del contratto: dall'emissione alla cessazione fisiologica o patologica, fino alla gestione dei reclami che intercettano le criticità relazionali con il contraente.

I registri del ramo danni

Anche per i rami danni il registro delle attività a copertura delle riserve è completato da elenchi analitici sui contratti, sui sinistri e sui reclami. La struttura ricalca quella del ramo vita ma riflette la diversa dinamica tecnica: nei rami danni il sinistro genera una riserva sinistri specifica (claims reserves) la cui valutazione è centrale nel bilancio e nelle segnalazioni Solvency II. La tenuta del registro è il presupposto fattuale per le triangolazioni di sviluppo dei sinistri (run-off) utilizzate dagli attuari.

Coordinamento con la vigilanza e le verifiche ispettive

I registri sono il primo punto di interlocuzione nelle ispezioni IVASS (artt. 188 e 189 cod. ass.) e nelle verifiche del revisore legale (art. 102 cod. ass.). Devono essere tenuti senza spazi in bianco, abrasioni o cancellature, con sistemi che ne garantiscano integrità e tracciabilità, anche elettronici. Le omissioni o le irregolarità nella tenuta sono sanzionate amministrativamente ai sensi degli artt. 310 e seguenti cod. ass., oltre a esporre l'impresa alle conseguenze penali di cui all'art. 2621 c.c. quando configurino occultamenti o falsità.

Aspetti pratici di tenuta

Sul piano operativo, le imprese utilizzano sistemi gestionali integrati che generano automaticamente le voci dei registri a partire dai sinistri trattati e dai contratti in vita. La separazione fra rami danni e rami vita è gestita a livello di modulo del software, in coerenza con la separazione patrimoniale richiesta dall'art. 348 cod. ass. La funzione di internal audit verifica periodicamente la corrispondenza fra i dati dei sistemi e quelli del bilancio, segnalando eventuali disallineamenti al collegio sindacale e alla funzione di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione sui registri vita

Caso 2: Reclami non tracciati

Domande frequenti

Quale registro è comune ai rami vita e danni?

Il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, che identifica gli attivi vincolati al pagamento delle prestazioni assicurative.

I reclami devono essere registrati anche se non si trasformano in contenzioso?

Sì. L'art. 101 impone l'annotazione di tutti i reclami ricevuti, indipendentemente dall'esito. È parte della contabilità di vigilanza.

I registri possono essere tenuti in forma elettronica?

Sì, in linea con la normativa civilistica e con i regolamenti IVASS, purché siano garantite integrità, tracciabilità e conservazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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