- IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative e applicative degli schemi di bilancio.
- Può richiedere informazioni integrative su operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio.
- Stabilisce la documentazione necessaria per le verifiche di vigilanza.
- Definisce le modalità di tenuta del sistema contabile per il raccordo con i conti di bilancio.
- I poteri si esercitano nel rispetto dei principi contabili internazionali per i soggetti IFRS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 90 D.Lgs. 209/2005 — Schemi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
2. L' IVASS , con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies) , del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 . L' IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. (11)
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall' IVASS con regolamento.
4. I poteri dell' IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l' IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l' IVASS ne richiede la collaborazione.
Commento
Potere regolamentare sugli schemi
L'art. 90 attribuisce a IVASS un ampio potere regolamentare di dettaglio sui bilanci assicurativi. Gli schemi ordinari (stato patrimoniale, conto economico vita e danni, nota integrativa) sono disciplinati dal D.Lgs. 173/1997, ma IVASS può emanare istruzioni esplicative e applicative, prescrivere informazioni integrative, definire la documentazione di supporto alle verifiche di vigilanza. Si tratta di una funzione tipica delle autorità tecniche di settore, paragonabile ai poteri della Banca d'Italia in ambito bancario o della CONSOB sul reporting degli emittenti quotati.
Operazioni con parti correlate
Un focus specifico è sulle operazioni con parti correlate (art. 2427 c.c. nn. 22-bis e 22-ter) e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (off balance sheet arrangements). La trasparenza su queste operazioni è cruciale per la vigilanza prudenziale: i conflitti di interesse infragruppo, le operazioni a condizioni non di mercato, le garanzie implicite o impegni occulti possono minare la solidità della compagnia. Il regolamento IVASS 30/2016 sulle operazioni con parti correlate ha specificato in modo articolato gli obblighi informativi e di governance.
Documentazione per la vigilanza
IVASS può richiedere documentazione integrativa rispetto al bilancio pubblico per finalità di vigilanza, includendo report dettagliati su singoli rami, dettagli sul portafoglio investimenti, riconciliazioni tra valori contabili e segnalazioni Solvency II. Questa documentazione resta riservata, a differenza del bilancio pubblico, e alimenta il fascicolo di vigilanza permanente della compagnia. La giurisprudenza ha confermato che la riservatezza di tali atti non viola il diritto di accesso, perché funzionale a esigenze di stabilità del mercato.
Raccordo del sistema contabile
Il comma 3 prescrive che le modalità di tenuta del sistema contabile consentano il raccordo con i conti di bilancio. Si tratta del principio di tracciabilità contabile: ogni voce del bilancio deve poter essere ricondotta a registrazioni puntuali nella contabilità generale e nei sistemi gestionali, mediante un piano dei conti coerente e procedure documentate. Il principio è essenziale per consentire ispezioni IVASS efficaci e verifiche di revisione affidabili.
Rispetto degli IAS/IFRS
Il comma 4 fissa un limite ai poteri IVASS: i regolamenti non possono contraddire i principi contabili internazionali per i soggetti che li applicano (compagnie quotate e altre che hanno optato per gli IFRS). La regola garantisce la primazia degli IAS/IFRS adottati dall'UE in base al regolamento 1606/2002. IVASS può integrare e dettagliare l'applicazione concreta, ma non sovrapporre regole contrastanti con i principi internazionali. L'introduzione di IFRS 17 ha richiesto un coordinamento intenso, con regolamenti dedicati alla transizione e all'informativa supplementare nel periodo di first time application.
Aspetti operativi per le compagnie
Le compagnie devono organizzare flussi informativi capaci di soddisfare le richieste regolamentari di IVASS. La funzione finance lavora a stretto contatto con risk, attuariale, compliance e revisione interna per assicurare la coerenza dei dati alimentati. I sistemi gestionali devono produrre report standardizzati conformi agli schemi prescritti; le riconciliazioni tra valori contabili e Solvency II richiedono procedure documentate e tracce di audit. La buona prassi prevede inoltre una governance del data quality, con responsabili identificati per singoli flussi e indicatori di accuratezza monitorati nel tempo.
Casi pratici
Caso 1: Operazione infragruppo non disclosa
Caso 2: Compagnia IFRS e regolamento IVASS incompatibile
Domande frequenti
IVASS può modificare gli schemi del D.Lgs. 173/1997?
No, può solo emanare istruzioni esplicative e applicative; per modificare gli schemi è necessaria una norma di rango primario.
I regolamenti IVASS possono contraddire gli IFRS?
No, il comma 4 prescrive il rispetto dei principi contabili internazionali per i soggetti che li applicano, in base al regolamento UE 1606/2002.
Cosa significa raccordo tra contabilità e bilancio?
Significa che ogni voce del bilancio deve essere riconducibile a registrazioni puntuali nella contabilità generale, con piano dei conti coerente e procedure tracciabili.
Vedi anche