Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.Lgs. 209/2005 – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile . L'impugnazione può essere proposta anche dall' IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall' IVASS .
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
In sintesi
Indice dei contenuti
Architettura sanzionatoria
L'art. 74 chiude il sistema di controllo sulle partecipazioni qualificate. Da un lato impone una sospensione automatica del voto e degli altri diritti di influenza per le partecipazioni in posizione irregolare; dall'altro consente all'IVASS di richiedere coattivamente l'alienazione. La sanzione civilistica si somma a quella amministrativa pecuniaria, costruendo un deterrente multilivello che protegge la stabilità dell'impresa assicurativa.
Casi di sospensione automatica
Tre situazioni innescano la sospensione: mancata autorizzazione ex art. 68 quando dovuta, sospensione o revoca di un'autorizzazione precedentemente concessa, omissione della comunicazione ex artt. 69 o 70. La sospensione riguarda non solo il voto in senso stretto ma tutti i diritti che consentono di influire sull'impresa: nomina di amministratori, diritti di lista, opzioni statutarie. Restano fermi i diritti patrimoniali (dividendi, opzione su nuove emissioni), salvo decisione contraria dell'IVASS in casi specifici.
Impugnazione delle delibere
Il comma 2 prevede che la deliberazione adottata con il voto o il contributo determinante delle quote irregolari è impugnabile secondo il codice civile (artt. 2377-2379 c.c.). La legittimazione è estesa all'IVASS: l'autorità può agire entro sei mesi dalla deliberazione o dall'iscrizione o dal deposito presso il registro delle imprese, a seconda della tipologia di delibera. Si tratta di una legittimazione straordinaria che riflette l'interesse pubblico alla regolarità degli assetti proprietari delle compagnie.
Ordine di alienazione
IVASS può ordinare l'alienazione delle partecipazioni irregolari, fissando un termine compatibile con le condizioni di mercato. La misura presuppone la persistenza della violazione e la mancata regolarizzazione spontanea. Il termine non può essere così breve da costringere a una vendita svalutativa, né così lungo da neutralizzare l'effetto correttivo. La giurisprudenza amministrativa richiede una motivazione adeguata sulla durata.
Computo nel quorum costitutivo
Una norma di chiusura prevede che le partecipazioni sospese siano computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non possano votare. Ciò evita che la mera sospensione paralizzi l'operatività societaria: il quorum costitutivo resta calcolato sull'intero capitale, mentre il quorum deliberativo si calcola sulle sole quote ammesse al voto. Questa soluzione bilancia l'esigenza sanzionatoria con la continuità della governance.
Profili processuali
L'impugnazione delle delibere segue il rito ordinario societario; competente è il tribunale delle imprese del luogo della sede sociale. Il provvedimento IVASS di sospensione e l'ordine di alienazione sono impugnabili davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni. È prassi che i procedimenti civilistico e amministrativo procedano in parallelo, con possibile sospensione del primo in attesa della definizione del secondo se l'accertamento sull'irregolarità è pregiudiziale.
Domande frequenti
La sospensione del voto opera automaticamente o richiede un provvedimento IVASS?
Opera ex lege al ricorrere dei presupposti (mancata autorizzazione o omessa comunicazione); IVASS interviene con provvedimento espresso solo per l'ordine di alienazione.
I dividendi spettano comunque al socio con voto sospeso?
Sì, i diritti patrimoniali restano in capo al socio salvo specifico provvedimento IVASS; la sospensione riguarda i diritti politici e di influenza.
Chi può impugnare le delibere assunte con il voto irregolare?
I legittimati ordinari ex artt. 2377-2379 c.c. e, in via straordinaria, l'IVASS entro sei mesi dalla delibera o dall'iscrizione nel registro delle imprese.