- Disciplina le spese nella procedura fallimentare (sentenza di apertura - chiusura).
- Presupposto: assenza di denaro nella massa per gli atti richiesti dalla legge.
- Distingue spese prenotate a debito e spese anticipate dall'erario.
- Prenotate: registro, ipocatastale, CU, copia. Anticipate: notifiche, indennita, pubblicita.
- Quadro coordinato col codice della crisi (d.lgs. 14/2019) per la liquidazione giudiziale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 146 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ; b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; c) il contributo unificato; d) i diritti di copia.
3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (7)
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. 93
Commento
L'articolo 146 completa la disciplina del patrocinio fallimentare iniziata con l'articolo 144, specificando le categorie di spese e il loro trattamento finanziario nella procedura concorsuale. La norma si applica alla procedura propria, ossia dalla sentenza di apertura del fallimento alla chiusura, ed e oggi estesa alla liquidazione giudiziale ex codice della crisi.
L'ambito temporale e oggettivo
Il comma 1 chiarisce che la disciplina opera nella procedura fallimentare in senso stretto: l'arco temporale fra la sentenza dichiarativa di fallimento (oggi sentenza che apre la liquidazione giudiziale) e la chiusura della procedura. Sono incluse le fasi tipiche: accertamento del passivo, liquidazione dell'attivo, riparto, chiusura. Non sono coperti i procedimenti accessori autonomi (es. revocatoria) che seguono regole proprie.
Il presupposto applicativo
Come per l'articolo 144, il presupposto e l'assenza di denaro fra i beni compresi nel fallimento, riferita pero non solo all'apertura ma a qualunque momento della procedura. Quando la curatela segnala carenza di liquidita per atti specifici, opera l'attivazione del regime del patrocinio: alcune spese sono prenotate a debito, altre anticipate dall'erario.
Le spese prenotate a debito
Il comma 2 elenca quattro categorie di voci prenotate. Lettera a: imposta di registro ex art. 59, comma 1, lett. c, d.P.R. 131/1986 (sentenze in materia fallimentare). Lettera b: imposta ipotecaria e catastale ex art. 16, comma 1, lett. e, d.lgs. 347/1990 (formalita su immobili fallimentari). Lettera c: contributo unificato per i procedimenti di curatela. Lettera d: diritti di copia degli atti. Si tratta di voci tributarie tipiche delle procedure concorsuali.
Le spese anticipate dall'erario
Il comma 3 elenca le voci di esborso reale immediato. Lettera a: spese di spedizione o indennita di trasferta degli ufficiali giudiziari per notifiche d'ufficio. Lettera b: indennita e spese di viaggio di magistrati e personale per atti fuori sede. Lettera c: spese e onorari degli ausiliari del magistrato (CTU, periti contabili, traduttori). Lettera d: spese per gli strumenti di pubblicita (bollettino fallimentare, gazzetta ufficiale, registro imprese).
L'adattamento al codice della crisi
Pur formulato con riferimento al fallimento, l'articolo 146 si applica alle nuove procedure di liquidazione giudiziale aperte dopo il 15 luglio 2022 (entrata in vigore del codice della crisi). La disciplina sostanziale e analoga: il codice della crisi conserva le categorie di spese e la distinzione fra atti prenotati e anticipati, in continuita con la disciplina previgente. Per le procedure miste (aperture in regime transitorio) si applica la disciplina di passaggio dettata dall'articolo 390 del codice della crisi.
Cross-reference
L'articolo 146 si legge con gli articoli 144 (ammissione d'ufficio), 147 (revoca), 148 (eredita giacente), 131 (categorie generali), d.lgs. 14/2019 (codice della crisi, in particolare artt. 121 ss. liquidazione giudiziale), d.P.R. 131/1986 art. 59 (registro), d.lgs. 347/1990 art. 16 (ipocatastali). Si coordina con il regio decreto 267/1942 (vecchia legge fallimentare ancora applicabile per procedure aperte prima del 15 luglio 2022). La Cassazione civile, sez. I, ha precisato che le spese prededucibili nel concorso comprendono sia le voci prenotate sia quelle anticipate, da soddisfare integralmente prima dei crediti concorsuali (art. 111 l. fall., oggi art. 221 codice della crisi). Sul piano operativo, le curatele attente alla regolarita contabile tengono evidenza separata delle spese del patrocinio rispetto alle ordinarie spese di procedura, agevolando il successivo recupero erariale in caso di sopravvenuta liquidita. Le sezioni fallimentari hanno sviluppato modulistica standardizzata per le richieste di anticipazione, con tempi medi di liquidazione di 30-45 giorni dall'istanza del curatore.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Procedura senza attivo
Caso 2: Caso 2 — Vendita immobiliare con sopravvenuta liquidita
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 146?
Nella procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale) dalla sentenza di apertura alla chiusura, quando manca il denaro nella massa per gli atti richiesti dalla legge.
Quali spese sono prenotate a debito?
Imposta di registro, ipocatastali, contributo unificato e diritti di copia. Sono voci tributarie iscritte come credito erariale ma non immediatamente esatte.
Quali spese anticipa l'erario?
Spese di notifica e trasferta degli ufficiali giudiziari, indennita di magistrati e personale, compensi degli ausiliari, spese per la pubblicita dei provvedimenti.
Vedi anche