Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 138 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

In sintesi

  • Istituisce presso ogni commissione tributaria una commissione del patrocinio.
  • Composizione: presidente di sezione, giudice tributario, tre iscritti agli albi/elenchi.
  • I tre membri esterni sono designati annualmente dagli ordini professionali e dall'AdE regionale.
  • Nessun compenso per i componenti: incarico onorifico.
  • Le funzioni di segretario sono affidate a funzionario dell'ufficio di segreteria.
Indice dei contenuti

L'articolo 138 istituisce e disciplina la commissione del patrocinio a spese dello Stato presso ciascuna commissione tributaria (oggi corte di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado, dopo la riforma 2022). E l'organo collegiale che decide le istanze di ammissione nel contenzioso tributario, con competenza specifica e composizione tecnica multidisciplinare.

L'architettura organizzativa

La commissione del patrocinio e organo autonomo rispetto alle sezioni giurisdizionali della corte tributaria, con propria sede di lavoro presso l'ufficio di segreteria. La sua attivita e amministrativa, non giurisdizionale: decide con provvedimenti motivati la sussistenza dei presupposti per l'ammissione, senza pronunciare sul merito del contenzioso. La struttura assicura specializzazione e indipendenza valutativa.

La composizione collegiale

Cinque componenti: un presidente di sezione della corte tributaria (presidente della commissione di patrocinio), un giudice tributario designato dal presidente della corte, tre iscritti agli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, d.lgs. 546/1992. I tre membri esterni rappresentano la pluralita delle figure professionali abilitate alla difesa tributaria: tipicamente avvocato, commercialista, consulente del lavoro.

La designazione annuale dei membri esterni

I tre membri esterni vengono designati al principio di ogni anno, a turno, dai vari ordini professionali del capoluogo in cui ha sede la corte tributaria e dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. La rotazione annuale garantisce ricambio e coinvolgimento di tutti gli ordini. Per ciascun componente e nominato un membro supplente, che subentra in caso di assenza, impedimento o decadenza del titolare.

La gratuita dell'incarico

Il legislatore ha previsto espressamente che ai componenti non spetta alcun compenso. La scelta sottolinea la natura onorifica della funzione, riservata a magistrati gia stipendiati e a professionisti che svolgono l'attivita come servizio pubblico ausiliario. Le spese di viaggio per le sedute restano ordinariamente a carico dei rispettivi enti o ordini.

La segreteria

Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria. Il segretario cura la verbalizzazione delle sedute, la tenuta del registro delle istanze, la trasmissione delle comunicazioni agli istanti e ai magistrati procedenti. E figura cruciale per la continuita operativa della commissione e per il rispetto dei termini procedimentali.

Cross-reference

L'articolo 138 si legge con gli articoli 137 (patrocinio tributario in generale), 139 (competenze della commissione), 140 (scelta del difensore), 141 (liquidazione), 12 d.lgs. 546/1992 (difensori abilitati). Si coordina con la legge 130/2022 di riforma della giustizia tributaria, che ha ridenominato le commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria (di primo grado e di secondo grado), ha istituito la magistratura tributaria professionale e ha mantenuto in vigore le commissioni del patrocinio con adattamenti terminologici. La prassi delle corti tributarie ha mostrato eterogeneita applicative: alcune commissioni decidono per via cartolare con tempi rapidi, altre richiedono integrazioni documentali piu invasive. La Cassazione civile ha precisato che la commissione del patrocinio agisce in regime amministrativo e che i suoi provvedimenti di rigetto sono impugnabili davanti al giudice ordinario solo a seguito di nuova istanza al magistrato procedente, secondo lo schema generale dell'articolo 126.

Casi pratici

Caso 1: Composizione tipo della commissione

Caso 2: Istanza decisa per via cartolare

Domande frequenti

Cos'e la commissione del patrocinio tributaria?

E l'organo collegiale presso ogni corte tributaria che decide le istanze di ammissione al patrocinio nel contenzioso tributario.

Come e composta?

Cinque membri: presidente di sezione, giudice tributario, tre iscritti agli albi/elenchi designati annualmente dagli ordini professionali e dall'AdE regionale.

I componenti percepiscono compenso?

No, l'incarico e a titolo gratuito. La funzione e onorifica e svolta come servizio pubblico ausiliario alla giurisdizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.