- Disciplina la rivalsa dello Stato verso la parte ammessa vincitrice solvibile.
- Opera quando lo Stato non recupera dal soccombente ex art. 133.
- Rivalsa per prenotate e anticipate se il vinto consegue almeno il sestuplo delle spese.
- Rivalsa per le sole anticipate se la vittoria non raggiunge il sestuplo.
- Nelle transazioni, solidarieta passiva di tutte le parti per le prenotate a debito.
Testo dell'articoloVigente
Art. 134 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell' articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Commento
L'articolo 134 disciplina un meccanismo subordinato di recupero erariale: la rivalsa dello Stato verso la stessa parte ammessa al patrocinio quando l'esito processuale o transattivo le abbia procurato risorse sufficienti a sostenere gli esborsi sostenuti dal sostegno pubblico. La regola attua il principio che il patrocinio e sostegno per chi non puo, non beneficio incondizionato.
La sussidiarieta rispetto al recupero dal soccombente
Il comma 1 chiarisce il rapporto fra rivalsa e recupero ex articolo 133: la rivalsa scatta solo se lo Stato non recupera dal soccombente. La regola e di razionalita: prima si cerca chi ha perso la causa e deve sostenere le spese; solo se questo non e possibile (insolvenza, irreperibilita, decesso senza eredita) ci si volge verso la parte ammessa.
I due regimi di rivalsa
Il comma 2 distingue due ipotesi. Se la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese erariali per sentenza o transazione, la rivalsa copre prenotate e anticipate (tutte le voci dell'articolo 131). Se la vittoria non raggiunge il sestuplo, la rivalsa opera solo per le anticipate (gli esborsi effettivi). La soglia del sestuplo segna il limite oltre cui si presume capacita restitutoria.
Le ipotesi di rinuncia o estinzione
La rivalsa estesa scatta anche nei casi di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio: si tratta di situazioni in cui la parte ammessa rinuncia per ragioni proprie (es. transazione extragiudiziale a se favorevole), tipicamente realizzando un vantaggio economico equiparabile alla vittoria.
La solidarieta nelle transazioni
Il comma 3 introduce una regola di responsabilita patrimoniale particolare: nelle cause definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito. Il patto contrario che accolla le spese alla parte ammessa e nullo. La norma previene transazioni elusive in cui la parte non ammessa scarica tutto sull'ammessa per beneficiare della tendenziale inesigibilita verso quest'ultima.
Le altre ipotesi (commi 4-5)
Il comma 4 pone in capo all'attore o impugnante non ammesso che rinuncia o lascia estinguere il giudizio l'obbligazione per le spese prenotate a debito. Il comma 5 estende la regola alla cancellazione dal ruolo ex articolo 309 c.p.c. (mancata comparizione delle parti).
Cross-reference
L'articolo 134 si legge con gli articoli 131 (spese), 132 (registrazione), 133 (recupero dal soccombente), 309 c.p.c. (cancellazione), 1965 c.c. (transazione), 1292 c.c. (solidarieta). La Cassazione civile, con orientamento consolidato, ha precisato che il sestuplo si calcola sul valore della prestazione effettivamente conseguita (somma capitale percepita, valore venale del bene, valore della rendita), non sul valore della domanda iniziale. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la rivalsa e azione di natura erariale, soggetta a prescrizione decennale (Cass. civ., sez. trib., n. 23145/2018). La nullita del patto di accollo opera ex tunc e e rilevabile d'ufficio dal giudice della causa principale o, in fase esecutiva, dal giudice dell'esecuzione. Sul piano operativo, l'ufficio finanziario apre la pratica di rivalsa quando riceve notizia dell'esito processuale o della transazione: il difensore dell'ammesso ha onere di comunicare gli esiti che possono attivare la rivalsa, per evitare contestazioni successive.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Vittoria sopra il sestuplo
Caso 2: Caso 2 — Vittoria sotto il sestuplo
Domande frequenti
Quando lo Stato puo rivalersi sull'ammesso vittorioso?
Quando non riesce a recuperare dal soccombente e l'ammesso ha tratto dalla vittoria almeno il sestuplo delle spese erariali (rivalsa estesa) o comunque per le anticipate (rivalsa limitata).
Vale anche in caso di transazione?
Si. Tutte le parti della transazione sono solidalmente obbligate per le spese prenotate a debito. Il patto che addossa tutto all'ammesso e nullo.
Cosa accade se la causa si estingue?
L'attore o l'impugnante non ammesso che rinuncia o lascia estinguere risponde delle spese prenotate (comma 4). La regola vale anche per la cancellazione ex art. 309 c.p.c.
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