In sintesi
- Se l'impugnazione e dichiarata inammissibile il difensore non viene liquidato.
- Misura introdotta per disincentivare impugnazioni manifestamente pretestuose.
- La pronuncia di inammissibilita va riportata espressamente nel provvedimento decisorio.
- Esclusa anche la liquidazione di consulenze di parte irrilevanti o superflue ex ante.
- Cuore dell'equilibrio fra accesso alla giustizia e responsabilizzazione del difensore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 130-bis D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio .
1-bis. All' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 , le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.
2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
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Commento
L'articolo 130-bis introduce un meccanismo di responsabilizzazione del difensore del patrocinio nelle impugnazioni: se l'atto di gravame e dichiarato inammissibile, il compenso non viene liquidato. La norma vuole prevenire l'uso strumentale del patrocinio per impugnazioni pretestuose, particolarmente frequenti nel processo penale.
La condizione applicativa
La sanzione scatta in presenza di una dichiarazione formale di inammissibilita dell'impugnazione, anche incidentale. Inammissibilita per tardivita, per difetto di interesse, per genericita dei motivi, per violazione del principio di autosufficienza, per omessa specifica delle questioni di diritto. Non rientra il rigetto nel merito, che lascia intatto il diritto alla liquidazione.
L'estensione alle impugnazioni incidentali
La regola opera anche per l'impugnazione incidentale dichiarata inammissibile, allineando la posizione del controricorrente proponente impugnazione incidentale a quella dell'appellante principale. La simmetria evita arbitraggi processuali: chi propone impugnazione, in via principale o incidentale, assume il rischio della liquidazione condizionata.
Il dovere di motivazione del giudice
Il giudice dell'impugnazione deve dare atto della inammissibilita nel provvedimento decisorio. La menzione espressa e condizione per l'operativita della mancata liquidazione: in assenza di dichiarazione formale, la liquidazione resta dovuta. La regola assicura trasparenza e consente al difensore di valutare la fondatezza della pronuncia ai fini di eventuale impugnazione ulteriore.
Consulenze di parte irrilevanti
Il comma 2 estende il principio alle consulenze tecniche di parte: non possono essere liquidate quelle che, al momento del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. La valutazione e ex ante, non ex post: il giudice della liquidazione deve mettersi nella posizione del difensore al momento della nomina e verificare la ragionevolezza tecnica della scelta.
Cross-reference
La norma si legge con gli articoli 82 e 83 (liquidazione difensore), 129 (consulente tecnico di parte), 130 (riduzione meta), 614 c.p.p. (inammissibilita ricorso per cassazione penale), 366 c.p.c. (autosufficienza ricorso per cassazione civile). La Corte costituzionale, con sentenza n. 16/2018, ha respinto la questione di legittimita sul comma 1, ritenendo proporzionato il sacrificio del difensore a fronte dell'esigenza di deflazione delle impugnazioni infondate. La Cassazione ha precisato che la mancata liquidazione opera anche in caso di rinuncia all'impugnazione (Cass. pen., sez. IV, n. 14722/2019) e che la regola si applica anche al difensore di ufficio (Cass. pen., sez. II, n. 41478/2020). Il difensore ha onere di rappresentare al cliente i rischi di non liquidazione prima di proporre l'impugnazione, secondo i doveri deontologici di informazione e consulenza preventiva. In ambito civile, la riforma Cartabia ha ampliato i casi di inammissibilita per ricorso in cassazione, aumentando l'impatto pratico dell'articolo 130-bis.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Ricorso per cassazione inammissibile
Caso 2: Caso 2 — CTP superflua
Domande frequenti
Quando il difensore non viene liquidato?
Quando l'impugnazione, principale o incidentale, e dichiarata inammissibile dal giudice del gravame. Il rigetto nel merito, invece, non incide sulla liquidazione.
La regola vale anche per le consulenze di parte?
Si, il comma 2 esclude la liquidazione delle CTP che apparivano irrilevanti o superflue gia al momento del conferimento dell'incarico, secondo valutazione ex ante.
E sufficiente il rigetto del ricorso?
No, occorre la dichiarazione formale di inammissibilita riportata nel provvedimento decisorio. Il rigetto per infondatezza non attiva la mancata liquidazione.
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