In sintesi
- Il provvedimento che condanna il soccombente non ammesso dispone il pagamento allo Stato.
- Sostituisce il diritto di credito della parte vittoriosa ammessa con quello dell'erario.
- Garantisce il recupero integrale degli esborsi sostenuti dal patrocinio.
- Tipica clausola di favore dello Stato nei provvedimenti con parti ammesse.
- Il difensore dell'ammesso non puo incassare in proprio le somme liquidate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 133 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
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Commento
L'articolo 133 stabilisce la regola fondamentale del recupero erariale: quando il soccombente non ammesso al patrocinio e condannato alla rifusione delle spese in favore della parte ammessa, il pagamento deve essere eseguito allo Stato e non alla parte vittoriosa. Il meccanismo trasforma il credito di rifusione in credito erariale, perfezionando il sostegno pubblico al patrocinio.
La logica della sostituzione del creditore
La parte ammessa al patrocinio non ha sostenuto esborsi: non puo quindi pretenderne il rimborso. Lo Stato, viceversa, ha anticipato compensi e indennita (art. 131, comma 4) e prenotato tributi (comma 2). Quando il giudice condanna il soccombente alle spese, la titolarita del credito si sposta automaticamente in capo all'erario. Il dispositivo di sentenza deve riflettere questo passaggio.
La forma del provvedimento
La sentenza o l'ordinanza che pone le spese a carico del soccombente non ammesso deve indicare espressamente che il pagamento e disposto in favore dello Stato. La menzione e necessaria per la liquidazione contabile e per la riscossione coattiva (tramite agente della riscossione su iscrizione a ruolo del credito). La mancata menzione genera complicazioni operative: il difensore dell'ammesso non puo incassare per conto della parte e l'agente della riscossione necessita di titolo idoneo.
Il divieto di incasso diretto
Il difensore dell'ammesso non puo, per evitare la sostituzione, accettare il pagamento direttamente dalla parte soccombente. La condotta integrerebbe appropriazione indebita di somme dovute all'erario e violazione deontologica. Il pagamento puo solo essere disposto in favore della Tesoreria provinciale dello Stato secondo i codici tributo dedicati.
Il rapporto con la liquidazione del compenso al difensore
L'articolo 133 non incide sulla liquidazione del compenso al difensore: questi viene liquidato dal magistrato (art. 82 o 83) e pagato dall'erario nella misura ridotta dell'articolo 130. Le somme che lo Stato recupera dal soccombente ai sensi dell'articolo 133 vanno a ristorare l'erario, non integrano il compenso del difensore.
Cross-reference
L'articolo 133 si legge con gli articoli 131 (categorie di spese), 134 (rivalsa verso ammesso), 132 (registrazione e compensazione), 110 (recupero in penale), 91 c.p.c. (regola della soccombenza). Si coordina con la disciplina della riscossione coattiva (d.P.R. 602/1973) e con il regolamento sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002, parti varie). La Cassazione civile ha confermato che la condanna al pagamento in favore dello Stato non integra una sostituzione processuale della parte ma una mera traslazione del titolo creditorio: il soccombente resta debitore della parte ammessa per l'eventuale eccedenza rispetto a quanto recuperato dall'erario. La Corte costituzionale ha respinto questioni di legittimita fondate sulla pretesa lesione del diritto di credito della parte vittoriosa ammessa, rilevando che il sistema attua coerentemente l'articolo 24 Cost. La riforma Cartabia ha lasciato intatto il meccanismo. L'agente della riscossione utilizza ruoli specifici (codice tributo 957T) per il recupero, con tempistica standard di 60 giorni dall'iscrizione per la notifica della cartella.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Causa vinta dall'ammesso
Caso 2: Caso 2 — Mancato pagamento spontaneo
Domande frequenti
A chi paga il soccombente?
Allo Stato, non alla parte vittoriosa ammessa al patrocinio. Il provvedimento deve disporre espressamente il pagamento in favore dell'erario.
Cosa succede se la sentenza non lo specifica?
Sorgono problemi operativi: il difensore non puo incassare per la parte e l'agente della riscossione necessita di titolo chiaro. Va integrata con istanza di correzione.
Il difensore ha diritto a somme aggiuntive?
No, il difensore e gia liquidato dal magistrato secondo l'articolo 82 o 83, con riduzione della meta dell'articolo 130. Il recupero dal soccombente va all'erario, non al difensore.
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