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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'imposta di registro sulla sentenza in caso di compensazione delle spese.
  • Se la registrazione e chiesta dalla parte ammessa, l'imposta e prenotata a debito per la sua quota.
  • Il resto dell'imposta e pagato dall'altra parte.
  • Se la registrazione e chiesta dalla parte non ammessa, paga l'intero importo per il proprio interesse.
  • Coordina il regime tributario con il principio della soccombenza parzialmente compensata.

Testo dell'articoloVigente

Art. 132 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Commento

L'articolo 132 risolve una questione tecnica ma operativamente frequente: come trattare l'imposta di registro sulla sentenza quando il giudice ha disposto la compensazione totale o parziale delle spese fra le parti, di cui una sola e ammessa al patrocinio. Il meccanismo riconcilia regola tributaria e principio di parita processuale.

La compensazione delle spese

La compensazione e disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. quando esistono giuste e gravi ragioni, in caso di assoluta novita della questione, di mutamento giurisprudenziale o di soccombenza reciproca. La sentenza che compensa non condanna nessuno alle spese: ognuna delle parti sopporta i propri esborsi e l'imposta di registro va ripartita secondo le regole tributarie.

Il regime quando la registrazione e chiesta dall'ammesso

Se la registrazione viene chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro e prenotata a debito per la meta o per la quota di compensazione. La quota corrispondente alla controparte e pagata da quest'ultima. L'erario quindi non incassa per la frazione dell'ammesso, ma esige immediatamente dalla parte non ammessa la sua quota.

Il regime quando la registrazione e chiesta dalla parte non ammessa

Diverso quando la richiesta di registrazione proviene dalla parte non ammessa: in tal caso paga l'intero importo dell'imposta, sia per la sua quota sia per quella dell'ammesso. La regola tributaria prevale: chi chiede la registrazione per proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge sostiene il tributo. Il successivo eventuale recupero verso l'ammesso seguira regole proprie.

La logica della soluzione

Il legislatore distingue secondo l'interesse alla registrazione. Quando l'ammesso chiede la registrazione (di norma perche gli serve per usi pratici come pignoramenti o iscrizioni), la sua quota viene prenotata. Quando e l'altra parte a chiedere la registrazione (magari per opporre la sentenza in altri giudizi), lo Stato richiede il pagamento integrale: l'ammesso non puo beneficiare di un onere che non gli serve.

Cross-reference

La norma si legge con gli articoli 131 (spese prenotate), 133 (pagamento in favore dello Stato), 134 (rivalsa), nonche con l'articolo 92 c.p.c. (compensazione spese) e l'articolo 59 d.P.R. 131/1986 (imposta di registro su sentenze civili). Si coordina con la prassi degli uffici del registro, che applicano la prenotazione a debito sulla base del decreto di ammissione esibito al momento della richiesta. La Cassazione civile, sez. trib., con orientamento consolidato, ha precisato che la compensazione totale equipara per intero ciascuna parte e che la prenotazione a debito non e atto impositivo impugnabile in modo autonomo. La riforma del processo civile (legge 134/2023 e d.lgs. 164/2024) non ha modificato l'articolo 132, ma ha inciso sui criteri di compensazione delle spese richiamando il vaglio rigoroso del giudice sulle giuste ragioni. Sul piano operativo, il difensore dell'ammesso deve allegare alla richiesta di registrazione copia del decreto di ammissione e indicare espressamente la frazione di compensazione, agevolando il calcolo dell'ufficio del registro.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Compensazione 50/50, registrazione dell'ammesso

Caso 2: Caso 2 — Registrazione dalla parte non ammessa

Domande frequenti

Cosa succede se la sentenza compensa le spese?

L'imposta di registro va ripartita. Se la registrazione la chiede l'ammesso, la sua quota e prenotata; l'altra quota la paga la controparte. Se la richiede la parte non ammessa, paga tutto.

Si applica anche alla compensazione parziale?

Si, la norma menziona meta o quota di compensazione: vale tanto per la compensazione integrale (50/50) quanto per quelle parziali (es. 30/70).

Si puo evitare la richiesta di registrazione?

La registrazione delle sentenze civili e in genere obbligatoria entro venti giorni. La richiesta puo provenire da una qualunque delle parti interessate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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