In sintesi
- Consente al beneficiario del patrocinio di nominare un consulente tecnico di parte.
- La facolta opera solo nei casi previsti dalla legge processuale.
- Il compenso del consulente entra nelle spese coperte dall'erario, con riduzione ex art. 130.
- Garantisce parita difensiva nella prova tecnica fra parti abbienti e non abbienti.
- Si coordina con l'articolo 201 c.p.c. e 233 c.p.p. sui consulenti di parte.
Testo dell'articoloVigente
Art. 129 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 129 estende al beneficiario del patrocinio una facolta processuale tipica della difesa tecnica: nominare un proprio consulente di parte accanto al consulente d'ufficio nominato dal giudice. La norma rimuove un ostacolo economico che altrimenti penalizzerebbe la parte ammessa nelle cause in cui la prova tecnica e decisiva.
L'area di applicazione
La facolta opera nei casi previsti dalla legge, ossia quando il codice di rito ammette la consulenza tecnica di parte: tipicamente cause civili con CTU disposta dal giudice (art. 201 c.p.c.), procedimenti penali con perizia (art. 230 c.p.p.) o cause amministrative con verificazione. Non opera nei procedimenti dove la consulenza di parte non e prevista o e incompatibile con la natura sommaria del rito.
Il rapporto con il consulente d'ufficio
Il consulente di parte affianca, ma non sostituisce, il CTU nominato dal giudice. Puo assistere alle operazioni peritali, depositare osservazioni, formulare propri rilievi tecnici. La sua opera concorre alla formazione del convincimento del giudice ma resta priva del valore probatorio diretto della perizia officiosa.
La copertura economica
Il compenso del consulente di parte ammesso entra nelle spese coperte dal patrocinio. L'articolo 130 ne dispone pero la riduzione della meta, secondo la regola generale che riguarda le voci tecniche e difensive. La liquidazione avviene con decreto del magistrato che ha disposto la consulenza, sentito il consulente stesso.
La parita delle armi nella prova
La ratio della norma e l'attuazione dell'articolo 24 Cost. nella dimensione probatoria: senza copertura economica del consulente di parte, il beneficiario del patrocinio sarebbe costretto a subire passivamente la perizia officiosa, senza poterne contestare i fondamenti tecnici con un proprio specialista. Si tratta di un profilo della parita delle armi spesso trascurato ma decisivo nelle controversie complesse (responsabilita medica, danni stradali, danni da prodotto).
Cross-reference
La norma si legge con gli articoli 130 (riduzione meta), 131 (spese prenotate e anticipate), 82 (liquidazione difensore), 79 (dichiarazione di reddito). Si coordina con gli articoli 201 c.p.c. (consulenti di parte), 230 e 233 c.p.p. (consulenti tecnici di parte penale), 19 d.lgs. 546/1992 (consulenza nel processo tributario). La giurisprudenza di legittimita ha precisato che il diritto alla nomina del consulente di parte e una facolta, non un obbligo: il difensore deve valutare l'opportunita tecnica caso per caso, evitando nomine pretestuose che il magistrato potrebbe non liquidare a fronte di prestazioni irrilevanti o superflue (richiamo all'articolo 130-bis, comma 2). Nei procedimenti per equa riparazione (legge Pinto), per danno biologico micropermanente e per separazione consensuale la prassi sconsiglia consulenti di parte salvo questioni tecniche specifiche, perche il rischio di mancata liquidazione e concreto. Sul piano operativo, la nomina avviene con atto scritto depositato in atti, idoneo a documentare la qualita di consulente di parte ai fini della liquidazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Causa di responsabilita medica
Caso 2: Caso 2 — Perizia in processo penale
Domande frequenti
Il beneficiario puo nominare un consulente di parte?
Si, quando la legge processuale lo ammette: tipicamente nelle cause civili con CTU, nei procedimenti penali con perizia, nelle controversie tributarie con consulenza tecnica.
Chi paga il consulente di parte?
L'erario, nell'ambito del patrocinio. L'articolo 130 prevede pero la riduzione della meta del compenso liquidato dal magistrato.
Si puo nominare in qualunque procedimento?
No, solo dove la legge lo ammette espressamente. Nei riti sommari o cautelari senza istruttoria piena la nomina non e consentita o e priva di copertura.
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