- Disciplina l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio nel processo civile.
- Il consiglio dell'ordine decide entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
- Verifica ammissibilità formale, condizioni di reddito e non manifesta infondatezza.
- L'atto è trasmesso all'interessato e al magistrato.
- Rigetto o inammissibilità: l'istanza può essere ripresentata al magistrato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 126 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Commento
L'articolo 126 introduce un meccanismo di accelerazione e snellimento per l'ammissione al patrocinio nelle cause civili: il consiglio dell'ordine degli avvocati decide in dieci giorni in via anticipata e provvisoria, riservando al magistrato la decisione definitiva.
La ratio del doppio binario
Il legislatore ha scelto di non gravare il magistrato con la decisione iniziale sull'istanza. Il consiglio dell'ordine, organo di prossimità e specializzato in materia forense, dispone le competenze per valutare requisiti formali, soglie reddituali e non manifesta infondatezza. Il magistrato interviene poi nei casi controversi o per la decisione definitiva.
Il termine di dieci giorni
Il termine è breve ma realistico per una valutazione sommaria. Si tratta di un termine ordinatorio: l'inosservanza non determina decadenza, ma può fondare responsabilità disciplinare degli organi del consiglio. La pratica mostra tempi medi di 7-15 giorni nei consigli più efficienti.
I tre profili di valutazione
Il consiglio verifica tre cose. Primo: l'ammissibilità formale dell'istanza (completezza dei dati, allegati, sottoscrizione). Secondo: la sussistenza delle condizioni di reddito sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'articolo 79. Terzo: la non manifesta infondatezza della pretesa sulla base degli elementi forniti ex articolo 122.
La trasmissione dell'atto
Il comma 2 prevede la trasmissione all'interessato e al magistrato. La doppia comunicazione serve a informare l'istante per consentire l'uso immediato del beneficio e a investire il magistrato del controllo successivo. La trasmissione è solitamente effettuata via raccomandata o PEC.
Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. È un rimedio interno al sistema: non si tratta di impugnazione formale, ma di una nuova istanza che innesca una seconda valutazione. Il magistrato non è vincolato dalla decisione del consiglio.
Cross-reference
L'articolo 126 si legge con gli articoli 122 (contenuto), 123 (integrazione), 124 (presentazione), 127 (verifiche dell'ufficio finanziario), 128 (estinzione del processo). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decisione del consiglio dell'ordine ha natura amministrativa e non giurisdizionale: i provvedimenti di rigetto non sono impugnabili in via autonoma ma reiterabili davanti al magistrato. I consigli più organizzati hanno adottato modulistica predefinita e canali telematici dedicati che riducono i tempi medi a 5-7 giorni dalla presentazione dell'istanza completa. Per l'istante, la chiave è la precisione della documentazione allegata e la chiarezza delle enunciazioni in fatto e in diritto richieste dall'articolo 122: una buona istruttoria iniziale evita richieste di integrazione e accelera l'ammissione anticipata, consentendo di avviare prontamente l'azione giudiziaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Ammissione rapida
Caso 2: Caso 2 — Rigetto e nuova istanza al magistrato
Domande frequenti
Cosa fa il consiglio dell'ordine?
Decide in via anticipata e provvisoria sull'istanza di patrocinio entro dieci giorni, valutando ammissibilità, requisiti reddituali e non manifesta infondatezza.
Cosa significa «anticipata e provvisoria»?
Anticipata rispetto alla decisione definitiva del magistrato; provvisoria perché soggetta a conferma successiva e a possibile revoca in caso di verifiche negative.
Cosa fare se il consiglio respinge?
L'istanza può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Non è un'impugnazione, ma una nuova valutazione autonoma.
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