Testo dell'articoloVigente
Art. 51-ter D.Lgs. 209/2005 – (Nozione di impresa di assicurazione locale)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.
2. 2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo recepisce la nozione europea di small undertaking introdotta da Solvency II (Direttiva 2009/138/CE, art. 4) e ne traccia i confini quantitativi e qualitativi. Definisce la categoria delle imprese di assicurazione locali, destinatarie del regime prudenziale semplificato.
Le cinque condizioni cumulative
Il comma 1 fissa cinque condizioni che devono ricorrere congiuntamente. La prima (lettera a) è la soglia dei premi lordi contabilizzati: massimo 5 milioni di euro annui. La seconda (lettera b) è la soglia delle riserve tecniche: massimo 25 milioni di euro, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo. La terza (lettera c) impone, se l'impresa appartiene a un gruppo, che le riserve tecniche del gruppo restino entro la stessa soglia di 25 milioni: la regola evita che gruppi più grandi frammentino l'attività in piccole entità per sfuggire alla disciplina ordinaria. La quarta (lettera d) esclude alcune linee di business considerate complesse: responsabilità civile, credito e cauzione, salvo che siano accessorie ad altri rischi. La quinta (lettera e) limita l'esposizione a operazioni riassicurative: massimo 500 mila euro di premi lordi o 2,5 milioni di riserve tecniche o il 10% di una delle due grandezze.
Logica delle soglie
Le soglie traducono il principio di proporzionalità in parametri oggettivi. Sotto certe dimensioni, applicare l'intera architettura Solvency II (modelli interni, SFCR completo, governance complessa) produrrebbe costi non proporzionati al rischio sistemico delle imprese coinvolte. Solo le imprese che restano stabilmente sotto le soglie possono accedere al regime semplificato.
Esclusione delle linee complesse
L'esclusione di responsabilità, credito e cauzione (lettera d) non è dimensionale ma qualitativa: si tratta di rami con curva di sviluppo dei sinistri pluriennale (long-tail) o con esposizioni potenzialmente molto rilevanti, per i quali l'applicazione di formule standard semplificate è considerata inadeguata. L'eccezione per rischi accessori consente all'impresa di coprire rischi complementari senza perdere lo status di impresa locale.
Limiti alla riassicurazione
Anche le operazioni riassicurative sono limitate: oltre certi importi o percentuali, l'impresa cessa di essere locale e rientra nella disciplina ordinaria. La regola impedisce che imprese piccole assumano rischi indiretti tramite riassicurazione attiva, dato che la riassicurazione attiva è di norma riservata a imprese di riassicurazione (art. 57).
Effetto: regime semplificato
L'impresa che ricorre nei requisiti accede al regime dell'art. 51-quater, definito dall'IVASS con regolamento. Si applicano in ogni caso gli artt. 12 (rami) e 14, comma 3 (autorizzazione). Le norme su intermediazione, contratto, tutela del contraente restano integralmente applicabili.
Confronto con il regime delle SpA assicurative
Le particolari mutue assicuratrici regolate da art. 51-ter godono di un regime semplificato rispetto alle SpA assicurative, ma restano soggette ai principi essenziali della direttiva Solvency II: governance, calcolo del SCR (con formula standard semplificata ammessa dall'art. 132-quater Reg. del. 2015/35), pubblicazione di una SFCR proporzionata. Il vantaggio principale è quantitativo: il floor assoluto del MCR è ridotto, gli adempimenti di reporting QRT sono meno frequenti (annuali invece che trimestrali), il numero minimo di membri del consiglio è inferiore. Rimangono integrali gli obblighi di tutela dei contraenti e gli interventi prudenziali.
Casi pratici
Caso 1: Mutua agricola entro le soglie
Caso 2: Superamento della soglia premi e riclassificazione
Domande frequenti
Quali sono le soglie dimensionali dell'impresa di assicurazione locale?
Premi lordi annui fino a 5 milioni di euro, riserve tecniche fino a 25 milioni di euro al lordo della riassicurazione, riserve del gruppo entro 25 milioni di euro se appartiene a gruppo.
Quali rami sono esclusi dal regime di impresa locale?
Responsabilità, credito e cauzione, salvo che siano rischi accessori ad altri rami coperti. Si tratta di rami long-tail o ad alta volatilità che richiedono disciplina prudenziale piena.
L'impresa locale può fare riassicurazione?
Solo entro limiti molto contenuti: 500 mila euro di premi lordi, 2,5 milioni di riserve tecniche, o il 10% di una delle due grandezze. Oltre, cessa di essere impresa locale.