- Disciplina i controlli successivi sull'ammissione al patrocinio.
- L'atto di ammissione è trasmesso all'ufficio finanziario competente.
- L'ufficio verifica reddito dichiarato, compatibilità con anagrafe tributaria, posizione fiscale.
- In caso di dichiarazioni non veritiere, chiede la revoca e segnala alla Procura.
- La verifica può essere disposta in ogni tempo, anche dopo l'ammissione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 127 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
Commento
L'articolo 127 chiude il ciclo dei controlli sull'ammissione al patrocinio, attribuendo all'ufficio finanziario un ruolo di verifica continua sulla genuinità dei presupposti reddituali. La norma è cruciale per la tenuta del sistema e per la deterrenza contro le frodi.
La trasmissione dell'atto
Copia dell'atto di ammissione del consiglio dell'ordine o del magistrato è trasmessa all'ufficio finanziario competente. La trasmissione è obbligatoria e automatica: non c'è discrezionalità. L'ufficio competente è di norma l'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale dell'istante, che ha accesso ai dati anagrafici e reddituali.
I tre livelli di verifica
Il comma 2 indica tre profili. Primo: esattezza dell'ammontare del reddito dichiarato. Secondo: compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria (dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, comunicazioni di terzi). Terzo: possibile verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi, anche con il supporto della Guardia di Finanza.
La segnalazione alla Procura
Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni non veritiere, l'ufficio finanziario compie due passi paralleli. Primo: richiede al magistrato la revoca dell'ammissione ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d). Secondo: trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica per i reati dell'articolo 125. La doppia azione cumula effetti amministrativi e penali.
Il principio della verifica continua
Il comma 4 sancisce che l'effettività e la permanenza delle condizioni di ammissione possono essere verificate in ogni tempo, anche successivo all'ammissione. La verifica può essere disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria, su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza. Non c'è un termine entro cui le verifiche devono essere concluse: vale solo il limite quinquennale dell'articolo 112, lettera d), per la revoca.
La norma è il presidio principale contro l'abuso del patrocinio. Le verifiche incrociate con l'anagrafe tributaria sono diventate molto efficaci grazie alla digitalizzazione dei dati: dichiarazioni dei redditi, dati bancari, comunicazioni di intermediari finanziari, ISEE precompilato. Casi di redditi non dichiarati o patrimoni occultati emergono con frequenza crescente, soprattutto attraverso l'incrocio dei dati nelle indagini fiscali ordinarie.
Cross-reference
L'articolo 127 si legge con gli articoli 79 (dichiarazione sostitutiva), 98 (verifiche dell'ufficio finanziario in materia penale), 111 (recupero spese), 112 (revoca), 125 (sanzioni penali). Si coordina con il d.P.R. 600/1973 (accertamento delle imposte), il d.P.R. 445/2000 (autocertificazioni) e con la legge 4/2007 (cooperazione fra amministrazioni). La Cassazione ha confermato la legittimità delle verifiche anche oltre il quinquennio per finalità diverse dalla revoca: per esempio per l'attivazione di procedimenti penali ex articolo 125 (la cui prescrizione segue regole proprie). Lo strumento della cooperazione internazionale, attraverso le convenzioni fiscali bilaterali, consente di estendere le verifiche anche ai patrimoni esteri, in particolare per i soggetti residenti in paesi UE o convenzionati che hanno aderito allo scambio automatico delle informazioni finanziarie.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Verifica con esito positivo
Caso 2: Caso 2 — Frode scoperta
Domande frequenti
Cosa controlla l'ufficio finanziario?
Esattezza del reddito dichiarato, compatibilità con anagrafe tributaria e, eventualmente, posizione fiscale dell'istante e dei conviventi con l'apporto della Guardia di Finanza.
Cosa succede se le dichiarazioni sono false?
L'ufficio chiede al magistrato la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per i reati dell'articolo 125.
Quando si possono fare le verifiche?
In ogni tempo, anche dopo l'ammissione. Vale solo il limite quinquennale dell'articolo 112, lettera d), per la successiva revoca.
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