- Disciplina il pagamento del difensore d'ufficio del minorenne.
- L'onorario è liquidato dal magistrato secondo l'articolo 82.
- L'ufficio richiede ai familiari la documentazione reddituale.
- Se il reddito familiare supera i limiti, lo Stato recupera le somme.
- Tutela il diritto di difesa del minore e responsabilizza la famiglia economicamente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
Commento
L'articolo 118 disciplina la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio del minorenne, fondendo la tutela del diritto di difesa con il principio di responsabilità economica della famiglia. La norma applica regole specifiche che tengono conto della minore età dell'imputato e della rilevanza del reddito del nucleo familiare.
La liquidazione iniziale
Il comma 1 segue lo schema standard: liquidazione del magistrato secondo i criteri dell'articolo 82, opposizione ammessa ex articolo 84. Il pagamento è effettuato dallo Stato in via anticipata, senza necessità di prova del recupero infruttuoso (i minori non sono autonomamente solvibili).
L'obbligo di richiedere la documentazione
Il comma 2 introduce una particolarità procedurale. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella loro qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c). Si tratta dell'autocertificazione reddituale e patrimoniale, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L'attivazione delle verifiche
Alla scadenza del termine di un mese, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario di procedere agli adempimenti dell'articolo 98, comma 2: verifica delle dichiarazioni con accesso all'anagrafe tributaria e, se necessario, alla Guardia di finanza. La documentazione pervenuta è trasmessa all'ufficio finanziario. La verifica è obbligatoria, non discrezionale.
La rivalsa per superamento dei limiti
Il comma 3 prevede che lo Stato abbia diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali. La rivalsa è esclusa solo se il reddito familiare rientra nei parametri del patrocinio (oggi 13.054,40 euro circa per il 2025, aggiornati annualmente).
Cross-reference
La norma si legge con l'articolo 76 (limite di reddito), l'articolo 79 (dichiarazione sostitutiva), l'articolo 98 (verifiche dell'ufficio finanziario), l'articolo 116 (difensore d'ufficio in generale), il d.P.R. 448/1988 (processo penale minorile). Particolare attenzione va data alla giurisprudenza sulla responsabilità solidale dei genitori per l'obbligazione restitutoria. La giurisprudenza ha sottolineato il delicato bilanciamento fra tutela del minore (che non può rispondere personalmente di scelte familiari) e responsabilità economica della famiglia. La rivalsa verso il minorenne riguarda i beni futuri di cui acquisterà la titolarità al raggiungimento della maggiore età; verso i genitori opera in solido come obbligazione legale connessa alla responsabilità genitoriale. Nei casi di affidamento ai servizi sociali o di tutela dell'ufficio, la rivalsa segue regole specifiche con coinvolgimento del giudice tutelare. La Cassazione ha riconosciuto che, nei procedimenti minorili davanti al tribunale per i minorenni, la richiesta di documentazione segue tempi più lunghi (fino a tre mesi) per consentire ai familiari di organizzare la raccolta degli atti necessari alla verifica reddituale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Famiglia entro i limiti
Caso 2: Caso 2 — Famiglia oltre i limiti
Domande frequenti
Chi paga il difensore del minore?
Lo Stato in via anticipata, salvo verifica del reddito familiare e successiva eventuale rivalsa verso minore e familiari.
Cosa devono fornire i familiari?
Entro un mese dalla comunicazione del decreto di pagamento, la documentazione reddituale dell'articolo 79, comma 1, lettera c) — autocertificazione e ISEE.
Quando scatta la rivalsa?
Se il reddito familiare supera i limiti per l'ammissione al patrocinio (parametri aggiornati annualmente), il magistrato dispone il recupero verso minore e familiari.
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