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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa segnala all'IVASS gli indicatori di solvibilita' con periodicita' trimestrale e annuale.
  • I Quantitative Reporting Templates (QRT) coprono SCR, MCR, fondi propri, attivi, passivi, investimenti.
  • Le segnalazioni sono in formato XBRL via EIOPA Datapoint Model.
  • Anomalie e variazioni significative attivano richieste di chiarimento.
  • I dati alimentano la base statistica europea EIOPA.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47-quater D.Lgs. 209/2005 — (Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.

3. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS può limitare le informazioni se: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

7. 7. L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa; c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

11. 11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa; b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa; c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; d) il livello delle concentrazioni di rischi; e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa; f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria; g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5; h) l'idoneità dei sistemi di governo societario dell'impresa; i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.

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Commento

Il framework di reporting Solvency II

L'art. 47-quater traspone gli artt. 35 e 51 della direttiva 2009/138/CE: l'impresa fornisce all'autorita' l'informativa necessaria per verificare il rispetto delle condizioni di esercizio (autorizzazione iniziale e suo mantenimento). Il framework e' europeo armonizzato: stessi templates, stesso formato, stessa frequenza per tutte le imprese UE.

Quantitative Reporting Templates (QRT)

I QRT sono circa 70 templates standard, organizzati per area: SCR (S.25.xx per formula standard e modelli), MCR (S.28.xx), fondi propri (S.23.xx), bilancio Solvency II (S.02.xx), investimenti (S.06.xx, S.08.xx, S.09.xx), riserve tecniche (S.12.xx, S.17.xx, S.19.xx, S.22.xx). Templates aggiuntivi per gruppi consolidati.

Frequenza

Templates trimestrali: subset principale per monitoraggio (Q.MCR, Q.fondi propri, Q.investimenti chiave). Templates annuali: integrale (tutti i QRT). Termini di consegna: 5 settimane per trimestrali, 14 settimane per annuali (con sviluppo previsto verso tempi più rapidi).

Formato e tecnologia

Le segnalazioni sono in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) secondo il Datapoint Model di EIOPA. L'invio avviene via portale IVASS, con validazioni automatiche su consistenza e completezza. Errori bloccano la trasmissione finché non risolti.

Report narrativi

Oltre ai QRT, l'impresa redige: Solvency and Financial Condition Report (SFCR) pubblico, annualmente; Regular Supervisory Report (RSR) confidenziale all'autorita', triennalmente o su richiesta; ORSA Report (Own Risk and Solvency Assessment) almeno annualmente.

Vigilanza fondata sui dati

L'IVASS, dotato di sistema di analisi dei QRT, identifica outlier e trend: imprese con coefficienti di copertura SCR sotto 130%, variazioni trimestrali sopra il 15%, esposizioni concentrate, sono soggette a SREP rafforzato.

Disciplina della maggiorazione del capitale

Quando il SCR calcolato (formula standard o modello interno) non riflette adeguatamente il profilo di rischio dell'impresa, IVASS può imporre una maggiorazione del capitale (capital add-on, art. 37 Direttiva Solvency II, art. 47-sexies del Codice). I presupposti tassativi sono: scostamento significativo del profilo di rischio dalle ipotesi alla base del calcolo; deviazione significativa del sistema di governance dagli standard; deviazione significativa dalle assunzioni alla base dell'aggiustamento per congruità o volatilità. Art. 47-quater si lega a questo strumento perché il rispetto degli adempimenti tecnici riduce il rischio di add-on, mentre la loro violazione lo presuppone.

Soglie quantitative e funzione di trigger

Il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) opera come soglia di intervento ultimo: scende fra il 25% e il 45% del SCR con un floor assoluto (3,7 mln euro per i rami danni 1-9, 18, 2,5 mln per altri rami danni, 3,7 mln per il vita, 3,6 mln per la riassicurazione, importi indicizzati). Il suo breach attiva poteri eccezionali di IVASS: divieto di stipula di nuovi contratti, revoca dell'autorizzazione (art. 222), piano di finanziamento a breve. Art. 47-quater si colloca in questo perimetro: la violazione delle prescrizioni di calcolo o reporting compromette la tempestività dell'intervento e può essere autonomamente sanzionata.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Group — SFCR e disclosure

Caso 2: Caso Caia Vita — anomalia QRT

Domande frequenti

Quanti QRT deve produrre un'impresa media?

Per un'impresa vita+danni di media dimensione, circa 60-70 templates annuali. Per i trimestrali, circa 12-15 templates principali.

L'SFCR e' pubblico?

Si', pubblicato sul sito dell'impresa entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio. Contiene sintesi del business, governance, profilo di rischio, valutazione Solvency II, capitale management. E' lo strumento di disclosure di mercato Solvency II.

Cosa succede se la segnalazione e' tardiva?

Sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta a possibili approfondimenti SREP. Ritardi sistematici integrano non conformita' alla governance e attivano interventi rafforzati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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