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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Eccezione alla regola del difensore unico (art. 91, lett. b) per i processi della L. 11/1998.
  • Possibilità di nominare un secondo difensore solo per gli atti compiuti a distanza.
  • Tutela della difesa effettiva nei processi di criminalità organizzata con collegamento videoconferenza.
  • Limite funzionale: il secondo difensore opera unicamente nel luogo della partecipazione a distanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 100 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11 , l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

Commento

L'art. 100 introduce una deroga al divieto di pluralità difensiva fissato dall'art. 91, lett. b). La deroga opera nei procedimenti regolati dalla L. 7 gennaio 1998, n. 11, ossia nei processi penali con partecipazione a distanza del detenuto o internato (tipicamente per reati di criminalità organizzata e terrorismo).

Ratio dell'eccezione

La partecipazione a distanza separa fisicamente l'imputato dall'aula di udienza: il primo si trova in un luogo di custodia o in un istituto attrezzato, mentre il giudice e il difensore principale presenziano in tribunale. Senza un secondo difensore nel luogo dell'imputato si avrebbe una compressione del diritto di difesa, perché mancherebbe un contraddittorio diretto durante gli atti che si compiono a distanza (interrogatori, esame, confronti).

Ambito oggettivo della deroga

L'art. 100 limita la nomina del secondo difensore agli atti che si compiono a distanza. Al di fuori di tali atti vale la regola ordinaria del difensore unico ex art. 91, lett. b). La giurisprudenza ha precisato che il secondo difensore non può svolgere attività defensoriali sostitutive ma deve operare in funzione di supporto e di garanzia della comunicazione fra imputato e difensore principale.

Coordinamento con il patrocinio

L'eccezione consente di mantenere il patrocinio anche in presenza di due difensori: i compensi del secondo difensore, se nominato per la sola partecipazione a distanza, restano a carico dello Stato. La regola garantisce la sostenibilità della difesa per gli imputati non abbienti nei processi più complessi e prolungati, dove la partecipazione a distanza è oggi prassi consolidata.

Aggiornamenti normativi rilevanti

La disciplina della partecipazione a distanza ha subito ampliamenti progressivi: la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha esteso le ipotesi di celebrazione da remoto in vari ambiti del processo penale, mantenendo però fermo l'impianto del 1998 per i procedimenti di criminalità organizzata. L'art. 100 conserva piena attualità in questo contesto.

Equilibrio tra eccezione e regola generale

L'art. 100 conferma che la regola del difensore unico nel patrocinio non è assoluta ma cede di fronte a esigenze concrete di difesa effettiva. La giurisprudenza ha mantenuto un'interpretazione restrittiva dell'eccezione: l'applicazione fuori dal perimetro della L. 11/1998 non è ammessa, anche se la difesa risulterebbe più articolata. La riforma Cartabia ha ampliato la videoconferenza nel processo penale generale, ma l'art. 100 resta confinato ai procedimenti di criminalità organizzata, dove la complessità giustifica la duplice presenza difensoriale.

Le esigenze pratiche di applicazione dell'art. 100 sono significative nei procedimenti più complessi della giustizia italiana: maxi-processi per associazione mafiosa, terrorismo internazionale, criminalità transnazionale. Senza il secondo difensore nel luogo di partecipazione a distanza, la difesa effettiva sarebbe gravemente compromessa.

Domande frequenti

Quando si applica l'eccezione dell'art. 100?

Solo nei processi penali con partecipazione a distanza ai sensi della L. 11/1998, tipicamente per criminalità organizzata e terrorismo.

Cosa può fare il secondo difensore?

Operare unicamente nel luogo della partecipazione a distanza, per gli atti che vi si compiono. Per il resto vale il principio del difensore unico (art. 91, lett. b).

Il secondo difensore è retribuito dallo Stato?

Sì, se nominato nei limiti dell'art. 100. I compensi rientrano negli oneri del patrocinio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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