- Ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione (art. 97) al presidente del tribunale o della corte d'appello.
- Notificazione all'ufficio finanziario, parte necessaria del giudizio.
- Rito speciale degli onorari di avvocato; giudice in composizione monocratica.
- Ricorso per cassazione per violazione di legge entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordinanza; nessuna sospensione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 99 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Commento
L'art. 99 disciplina il rimedio impugnatorio contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio. La norma garantisce un controllo giurisdizionale rapido sulla legittimità del diniego e individua il rito applicabile e i soggetti del contraddittorio.
Termine e giudice competente
Il termine è di venti giorni dalla notizia del rigetto, come ricostruita ai sensi dell'art. 97 (avviso di deposito, lettura in udienza o notifica ex art. 156 c.p.p.). Il giudice competente è il presidente del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto, in composizione monocratica. La scelta tutela la prossimità territoriale e l'immediatezza del controllo.
Contraddittorio con l'ufficio finanziario
Il ricorso si notifica all'ufficio finanziario, che diventa parte necessaria del giudizio. La presenza dell'ufficio è coerente con la natura erariale del beneficio: la decisione incide sulla spesa pubblica e l'amministrazione finanziaria ha interesse processuale autonomo a difendere il rigetto, soprattutto quando questo derivi da rilievi sui dati reddituali.
Rito speciale degli onorari
Il comma 3 richiama il procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato (oggi disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, rito sommario di cognizione). L'opzione legislativa privilegia la celerità rispetto al rito ordinario: il giudice decide con ordinanza, all'esito di un'udienza istruttoria condensata. La cognizione è piena nel merito.
Ricorso per cassazione e regime esecutivo
Il comma 4 prevede la notifica dell'ordinanza all'interessato e all'ufficio finanziario entro dieci giorni; ciascuna parte può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro venti giorni dalla notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, in coerenza con la natura della tutela e con l'esigenza di non paralizzare il processo principale.
Effetti pratici
L'assenza di effetto sospensivo significa che, in pendenza del giudizio di cassazione, il rigetto resta operante: il difensore non può fatturare allo Stato e l'interessato anticipa le spese. In caso di accoglimento del ricorso, l'ammissione opera ex tunc e i compensi maturati sono liquidati con effetto retroattivo. Il sistema bilancia tutela individuale e funzionamento del processo principale.
Effettività del rimedio impugnatorio
L'art. 99 garantisce un rimedio rapido ma robusto: il rito speciale degli onorari di avvocato (oggi art. 14 D.Lgs. 150/2011) consente decisioni in tempi contenuti, evitando che il rigetto pregiudichi definitivamente il diritto di difesa nel processo principale. La duplice possibilità di impugnazione (ricorso al presidente e successivo ricorso per cassazione) realizza un controllo a più livelli, sebbene il regime esecutivo non sospensivo richieda al difensore di valutare strategie alternative (anticipazione delle spese, sospensione del processo principale).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ricorre al presidente del tribunale
Caso 2: Caia ricorre per cassazione
Domande frequenti
Entro quanto tempo si propone ricorso?
Venti giorni dalla notizia del rigetto, davanti al presidente del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto.
Chi è controparte del giudizio?
L'ufficio finanziario competente, parte necessaria del processo, a cui il ricorso deve essere notificato.
Il ricorso in cassazione sospende il rigetto?
No. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
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