Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45-ter D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.

2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.

3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.

4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.

5. 5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi: a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; d) il rischio di mercato; e) il rischio di credito; f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.

6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

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In sintesi

  • Il SCR è calcolato in base al presupposto di continuità aziendale.
  • Copre tutti i rischi quantificabili dell'impresa, comprese le nuove attività previste per i 12 mesi successivi.
  • Il livello di calibrazione è il valore a rischio dei fondi propri di base al 99,5% su un anno.
  • Copre almeno rischi di sottoscrizione (danni, vita, malattia), di mercato, di credito e operativo (inclusi rischi legali, esclusi reputazionali e strategici).
  • Tiene conto degli effetti di tecniche di mitigazione del rischio, purché il SCR ne rifletta il rischio residuo.
Indice dei contenuti

Il presupposto di continuità

Il comma 2 stabilisce un presupposto metodologico: il SCR è calcolato assumendo che l'impresa continui ad operare (going concern). Non è un calcolo di liquidazione, ma una misura del capitale necessario per gestire la normale operatività in scenario avverso. Questa scelta determina la valutazione delle riserve tecniche, il trattamento dei profitti futuri attesi e l'orizzonte di copertura.

Tutti i rischi quantificabili

Il comma 3 estende la copertura del SCR a tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Sono inclusi non solo i rischi del business esistente, ma anche quelli relativi a nuove attività che l'impresa prevede di assumere nei 12 mesi successivi. È una scelta forward-looking: il capitale di oggi deve coprire i rischi del business di domani. Il SCR copre solo le perdite inattese, non le perdite attese (queste ultime sono incorporate nel pricing e nelle riserve).

Il valore a rischio al 99,5%

Il comma 4 definisce la metrica: il SCR corrisponde al valore a rischio (Value-at-Risk, VaR) dei fondi propri di base con livello di confidenza 99,5% su orizzonte annuale. Significa: stimare la distribuzione dei profitti/perdite dell'impresa nel prossimo anno e identificare la perdita che si supera con probabilità del 99,5%. Il SCR è quella perdita: il capitale che la copre garantisce solvibilità con elevatissima probabilità.

I rischi minimi obbligatori

Il comma 5 elenca le sei categorie di rischio che il SCR deve coprire obbligatoriamente. Tre rischi di sottoscrizione: danni (frequenze e severità dei sinistri), vita (mortalità, longevità, riscatti, spese), malattia (long term e short term). Tre rischi finanziari/altri: mercato (prezzi attivi, tassi, spread, equity), credito (default controparti, riassicuratori), operativo (frode interna, errori IT, controversie legali). Sono esclusi i rischi reputazionali e strategici, considerati non adeguatamente quantificabili.

Effetto delle tecniche di mitigazione

Il comma 6 ammette l'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio (riassicurazione, derivati di copertura, securitization) sulla riduzione del SCR, purché siano correttamente riflesse: il rischio di credito sulla controparte (riassicuratore, garante) e gli altri rischi derivanti dalla tecnica (rischio base nei derivati, rischio operativo nella gestione dei collateral) devono essere computati. Non si può prendere il beneficio della mitigazione senza prendere anche i rischi che essa introduce.

Profili di responsabilità degli organi sociali

L'utilizzo del modello interno per il calcolo del SCR comporta responsabilità specifica del consiglio di amministrazione, che ne approva la struttura e ogni modifica rilevante (art. 46-quinquies). L'inosservanza degli standard tecnici richiamati da art. 45-ter può integrare violazione dei doveri di diligenza ex art. 2392 c.c. e attivare le sanzioni amministrative del Titolo XVIII del Codice (artt. 305 ss.), oltre a misure prudenziali quali la maggiorazione del capitale (capital add-on, art. 47-sexies). La giurisprudenza di merito ha iniziato a valutare la diligenza alla luce delle policy IVASS pubblicate.

Casi pratici

Caso 1: Tizio Danni e l'inclusione di nuovo business

Caso 2: Caia Vita e l'efficacia della riassicurazione

Domande frequenti

Perché il rischio reputazionale è escluso dal SCR?

Perché difficilmente quantificabile in modo affidabile su un orizzonte annuale. Solvency II ha scelto di trattarlo nel secondo pilastro (ORSA, Own Risk and Solvency Assessment): l'impresa lo valuta qualitativamente nel proprio sistema di risk management, ma non lo capitalizza nel SCR. L'IVASS può comunque tenerne conto nella vigilanza.

Cosa è il rischio operativo?

Il rischio di perdita derivante da inadeguatezza o disfunzione di processi interni, risorse umane, sistemi o eventi esterni. Comprende: frode interna ed esterna, danni a beni materiali, errori IT, controversie legali (incluse cause da clienti), inadempimenti di esecuzione. Il SCR operativo è calcolato in formula standard come percentuale di premi e riserve, con cap del 30% del SCR di base.

La riassicurazione riduce sempre il SCR?

Riduce il rischio di sottoscrizione (perché il riassicuratore assume parte del rischio), ma introduce rischio di credito verso il riassicuratore stesso. Il beneficio netto dipende dal rating del riassicuratore: se il riassicuratore è di rating elevato (es. AA+), il rischio di credito aggiuntivo è basso e il beneficio è significativo. Se è di rating basso o di stato terzo non equivalente, il beneficio può ridursi sensibilmente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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