In sintesi
- L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR).
- Il SCR si calcola con la formula standard di Solvency II oppure con un modello interno autorizzato.
- La formula standard è disciplinata nella Sezione II (artt. 45-quinquies ss.) e nel Regolamento Delegato UE 35/2015.
- Il modello interno è disciplinato nella Sezione III e richiede autorizzazione preventiva dell'IVASS.
- Il SCR è la soglia di adeguatezza patrimoniale: il suo non rispetto attiva misure prudenziali graduali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45-bis D.Lgs. 209/2005 — (Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.
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Commento
Il pilastro centrale di Solvency II
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è la grandezza chiave del primo pilastro Solvency II. Misura, in unità monetarie, il capitale necessario all'impresa per coprire i rischi cui è esposta con un livello di confidenza del 99,5% su un orizzonte di un anno (art. 45-ter). In altri termini: il capitale che, con probabilità del 99,5%, basta a far fronte alle perdite inattese del prossimo anno. È il riferimento principale per la solvibilità.
Due strade per il calcolo
Il comma 2 indica due metodi alternativi. La formula standard è uno schema parametrico definito a livello UE: l'impresa applica formule e parametri prestabiliti, modulati eventualmente con parametri specifici (USP, undertaking-specific parameters). Il modello interno è una metodologia sviluppata internamente dall'impresa per cogliere il proprio profilo di rischio specifico, soggetto a autorizzazione IVASS dopo un processo articolato di validazione. La scelta è strategica: il modello interno richiede investimento ma può catturare meglio rischi specifici.
Modelli interni parziali e ibridi
Solvency II ammette anche modelli interni parziali: l'impresa usa la formula standard per la maggior parte del SCR e un modello interno solo per uno o più moduli di rischio specifici (es. rischio catastrofale specifico per un determinato settore). La scelta dipende dalla materialità del rischio e dalla disponibilità di dati interni di qualità.
Conseguenze del non rispetto
Se i fondi propri ammissibili scendono sotto il SCR, l'impresa entra in una zona di vigilanza prudenziale rafforzata. Deve immediatamente comunicarlo all'IVASS, presentare un piano di risanamento e ripristinare il SCR entro 6 mesi (eventualmente prorogabili). Se ulteriormente i fondi propri scendono sotto il MCR (Requisito Patrimoniale Minimo, circa 45% del SCR), la procedura diventa molto più stringente con possibili interventi sostitutivi e revoca dell'autorizzazione.
Il regolamento IVASS
Il rinvio al regolamento IVASS "secondo le indicazioni fornite" rimanda al regolamento 18/2016 sui modelli interni e al regolamento generale sulla solvibilità (regolamento 33/2016 e successivi). Tali atti specificano modalità tecniche, comunicazioni, procedure di autorizzazione e ispezione.
Rapporti con la formula standard
L'impresa che utilizza un modello interno totale o parziale ai sensi del Capo III non torna automaticamente alla formula standard al verificarsi di scostamenti: deve presentare istanza motivata e ottenere l'autorizzazione IVASS (art. 46-sexies). Nel frattempo continua a operare con il modello, fermi gli interventi correttivi previsti. La regola evita oscillazioni opportunistiche fra i due regimi, soprattutto nelle fasi di mercato in cui la formula standard risulterebbe meno onerosa. Art. 45-bis si inserisce in questo equilibrio: i requisiti tecnici imposti hanno la funzione di rendere il modello stabilmente affidabile, non di costituire una barriera all'ingresso una tantum.
Documentazione richiesta in sede ispettiva
IVASS, in sede di vigilanza prudenziale, esige che gli esiti applicativi di art. 45-bis risultino tracciabili: documentazione tecnica del modello (versionata), evidenza dei test di stress, registro delle modifiche maggiori e minori, verbali del comitato rischi, parere della funzione attuariale e della funzione di controllo dei rischi. La carenza documentale è autonomamente censurabile, anche in assenza di errori sostanziali nei calcoli, perché compromette la verificabilità ex post del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Le imprese predispongono di norma un 'model documentation manual' aggiornato almeno annualmente.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio Assicurazioni e il calcolo SCR formula standard
Caso 2: Caso 2 — Caia Vita e il modello interno parziale
Domande frequenti
Cosa significa 'livello di confidenza del 99,5%'?
Significa che il SCR è calibrato in modo da coprire le perdite inattese con una probabilità del 99,5% su un orizzonte annuale. In altri termini, l'impresa dovrebbe essere insolvente in media non più di una volta ogni 200 anni. È uno standard di estrema solidità prudenziale, calibrato per evitare crisi sistemiche.
Quanto costa sviluppare un modello interno?
Lo sviluppo di un modello interno completo è un investimento pluriennale che richiede team attuariali dedicati, infrastrutture IT, validazione indipendente e processi di governance. Le compagnie di grandi dimensioni o con profili di rischio molto specifici scelgono il modello interno perché può ridurre il SCR di percentuali significative; le compagnie minori restano sulla formula standard.
Cosa accade al cliente se l'impresa scende sotto il SCR?
Nell'immediato nulla: il contratto resta in vigore e le prestazioni continuano. L'IVASS attiva la vigilanza rafforzata. Se l'impresa risana, tutto torna normale. Se la situazione peggiora fino al MCR, l'IVASS può adottare misure più incisive. Solo in caso di liquidazione coatta scatta la disciplina di tutela degli assicurati ex artt. 250 ss.
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