Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 36-novies D.Lgs. 209/2005 – (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto: a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi; b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri; c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.

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In sintesi

  • L'impresa segmenta gli impegni assicurativi in gruppi di rischio omogenei e per linee di attività.
  • Tiene conto di tutte le spese future di gestione degli impegni.
  • Considera l'inflazione, anche relativa a spese e sinistri.
  • Include i pagamenti futuri agli assicurati, comprese partecipazioni discrezionali agli utili.
Indice dei contenuti

Segmentazione e omogeneità del rischio

L'art. 36-novies elenca tre fattori operativi che integrano il calcolo della migliore stima dell'art. 36-ter: spese, inflazione, pagamenti agli assicurati. La premessa è la segmentazione: il calcolo non avviene sull'aggregato del portafoglio ma su gruppi di rischi omogenei e almeno per linee di attività. La segmentazione fa parte della disciplina europea del regolamento delegato UE 2015/35 e dialoga con la classificazione per Solvency II Lines of Business: assicurazioni vita unit-linked, vita con partecipazione agli utili, danni RC auto, danni incendio, ecc.

Spese di gestione degli impegni

La lett. a) impone di tenere conto di tutte le spese che l'impresa sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi: gestione contratti, liquidazione dei sinistri, spese di investimento legate agli attivi a copertura, spese generali allocate. La logica è quella della migliore stima come grandezza esaustiva: nessuna spesa futura prevedibile può restare fuori. Le scelte di allocazione delle spese - questione cruciale per imprese multiramo - devono essere documentate e coerenti tra esercizi.

Inflazione

La lett. b) richiama l'inflazione, inclusa quella relativa a spese e sinistri. È un input spesso sottovalutato: nei rami danni di lunga coda (responsabilità civile generale, RC auto sinistri da lesioni gravi), l'inflazione dei costi medici e delle spese legali si traduce in incrementi significativi del costo sinistri futuri. La migliore stima realistica richiede assunzioni esplicite sull'inflazione, calibrate su dati osservabili e su scenari di mercato.

Pagamenti agli assicurati e partecipazioni agli utili

La lett. c) chiude includendo nella migliore stima i pagamenti agli assicurati, ai contraenti, ai beneficiari e agli aventi diritto, comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale. La regola è impegnativa: una partecipazione agli utili prevista solo come politica commerciale, senza garanzia contrattuale, va comunque proiettata e attualizzata se l'impresa ne fa pratica costante. Il rinvio all'art. 44-sexies isola i casi in cui i pagamenti rientrano nel perimetro dei contratti con partecipazione agli utili soggetti a disciplina specifica.

Documentazione e back-testing

Le ipotesi su spese, inflazione e partecipazioni discrezionali sono parte essenziale della documentazione attuariale e oggetto del back-testing previsto dall'art. 36-duodecies. La funzione attuariale (art. 30-quinquies) verifica periodicamente lo scostamento fra previsioni e dati osservati; eventuali scostamenti sistematici impongono la revisione delle ipotesi. Sul piano della vigilanza, IVASS può chiedere il dettaglio metodologico ai sensi dell'art. 36-terdecies. La trasparenza interna ed esterna sulle ipotesi è un caposaldo del modello prudenziale Solvency II. Anche la rendicontazione pubblica (SFCR) include una sintesi delle principali assunzioni, in modo da consentire al mercato di valutare la coerenza dei numeri pubblicati e l'evoluzione delle ipotesi nel tempo.

Casi pratici

Caso 1: RC auto sinistri da lesioni gravi

Caso 2: Partecipazione agli utili discrezionale

Domande frequenti

Cos'è la segmentazione per linee di attività?

La suddivisione del portafoglio in gruppi di rischi omogenei utili al calcolo della migliore stima. Solvency II individua una nomenclatura standard (Lines of Business).

L'inflazione va modellata?

Sì, in modo esplicito e calibrato su dati osservabili. Sui rami di lunga coda l'inflazione dei costi medici e legali è un input rilevante.

Le partecipazioni agli utili discrezionali vanno incluse?

Sì, se l'impresa ha una pratica costante di erogazione, anche in assenza di garanzia contrattuale. È una grandezza che fa parte della migliore stima.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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