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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono raddoppiarsi.
  • Il raddoppio è una facoltà del magistrato, da motivare in concreto.
  • Se la prestazione non è completata nei termini, gli onorari a tempo non maturano oltre.
  • Per gli altri onorari il mancato rispetto del termine comporta una riduzione di un terzo.
  • La sanzione non opera per ritardo da fatti non imputabili all'ausiliario.

Testo dell'articoloVigente

Art. 52 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo .

Commento

L'articolo bilancia due esigenze opposte: premiare le prestazioni di altissimo livello e sanzionare quelle non completate nei tempi. La norma è strutturata in due commi che disciplinano rispettivamente l'aumento eccezionale e la riduzione per ritardo, coprendo gli estremi di una funzione che valuta sia l'eccellenza sia l'inadempimento.

Il raddoppio per eccezionale importanza

Il comma 1 consente al magistrato di raddoppiare gli onorari quando la prestazione ha tre caratteristiche cumulative: eccezionale importanza, complessità e difficoltà. La triplice condizione restringe drasticamente l'ambito applicativo. Non basta una perizia complessa o un'analisi di alto livello: serve un quid pluris di eccezionalità che distingua nettamente il caso dal normale dispiegamento di competenze specialistiche. La giurisprudenza ha richiesto motivazioni puntuali a sostegno del raddoppio, evidenziando elementi concreti come la novità della materia, la rilevanza pubblica del processo, l'esigenza di metodologie sperimentali.

Il rapporto con l'aumento dell'articolo 51

Il raddoppio dell'articolo 52 si pone in alternativa, non in aggiunta, all'aumento del 20 per cento per urgenza previsto dall'articolo 51, comma 2. Le due ipotesi rispondono a logiche diverse (eccezionalità intrinseca della prestazione contro urgenza della tempistica) e non sono cumulabili. La giurisprudenza ha ribadito che il magistrato deve scegliere quale criterio applicare in base alle caratteristiche concrete dell'incarico, motivando la scelta.

La riduzione per mancato completamento

Il comma 2 affronta la patologia inversa: la prestazione non si chiude nei termini. Si distingue tra onorari a tempo e altri onorari. Per i primi vige la regola della naturale autoesclusione: il tempo successivo alla scadenza del termine non è retribuito, in coerenza con la logica del compenso parametrato alle ore effettivamente impegnate. Per onorari fissi e variabili è prevista una riduzione di un terzo, che opera come sanzione tarata.

L'esimente per fatti sopravvenuti

La riduzione non si applica se il ritardo dipende da fatti sopravvenuti non imputabili all'ausiliario. Si pensi a malattia, calamità naturali, difficoltà nel reperimento di documentazione necessaria, ritardi delle parti nel fornire elementi. L'ausiliario deve documentare l'evento esonerativo, in genere mediante istanza di proroga presentata tempestivamente al magistrato. Se la proroga è concessa, il nuovo termine sostituisce il precedente; se respinta, l'ausiliario può comunque proporre opposizione alla riduzione in sede di liquidazione finale.

Profili pratici

La gestione dei termini è centrale per l'ausiliario. La scadenza originaria è quella fissata nell'atto di nomina; eventuali proroghe devono essere richieste prima della scadenza. La presentazione tardiva della relazione, senza proroga, espone il professionista alla riduzione automatica. La giurisprudenza ha chiarito che la riduzione di un terzo non richiede valutazioni discrezionali ulteriori del magistrato: opera ope legis al ricorrere del presupposto. L'ausiliario può però contestare in sede di opposizione l'esistenza stessa del ritardo o la sua imputabilità.

Casi pratici

Caso 1: Perizia di eccezionale complessità

Caso 2: Ritardo non imputabile

Domande frequenti

Quando può essere raddoppiato l'onorario di un ausiliario?

Quando la prestazione presenta congiuntamente eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Il raddoppio è discrezionale e deve essere motivato con elementi concreti.

Cosa accade se l'ausiliario non rispetta il termine?

Per gli onorari a tempo non matura compenso oltre la scadenza; per gli altri onorari scatta una riduzione di un terzo, salvo che il ritardo dipenda da fatti sopravvenuti non imputabili.

Si può cumulare il raddoppio dell'articolo 52 con l'aumento per urgenza dell'articolo 51?

No. Le due maggiorazioni rispondono a presupposti diversi e non sono cumulabili: il magistrato deve scegliere quale applicare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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