In sintesi
- Disciplina i criteri di calcolo degli onorari variabili degli ausiliari del magistrato.
- Il giudice deve tener conto di difficoltà, completezza e pregio della prestazione.
- Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati fino al venti per cento per urgenza.
- L'urgenza deve risultare da decreto motivato del magistrato.
- La discrezionalità del giudice è ampia ma vincolata a criteri verificabili in sede di opposizione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto elle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
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Commento
L'articolo specifica le regole per la liquidazione degli onorari variabili, una delle tre tipologie introdotte dall'articolo 49. Mentre gli onorari fissi sono già predeterminati nel D.M. 30/2002 e quelli a tempo sono calcolati su parametri orari, gli onorari variabili lasciano al magistrato un margine valutativo significativo. La norma indica i parametri di esercizio della discrezionalità per evitare arbitri.
I tre criteri di valutazione
Il comma 1 individua tre parametri cumulativi: difficoltà, completezza, pregio. La difficoltà attiene alla complessità tecnica dei quesiti e al grado di specializzazione richiesto. La completezza valuta se la relazione affronta tutti gli aspetti rilevanti, con risposte esaustive ai quesiti formulati. Il pregio si riferisce alla qualità intrinseca dell'elaborato, alla rigorosità del metodo seguito, alla chiarezza espositiva.
Il margine di discrezionalità
Il magistrato dispone di una banda tabellare entro cui muoversi. Il D.M. 30/2002 prevede per molte prestazioni un minimo e un massimo, e l'onorario variabile si colloca in tale intervallo sulla base dei tre criteri. Una perizia di routine, condotta su quesiti standardizzati e con risposte essenziali, sarà liquidata in prossimità del minimo; una perizia complessa, esaustiva e metodologicamente rigorosa potrà raggiungere il massimo tabellare.
L'aumento per urgenza
Il comma 2 introduce una possibilità di maggiorazione fino al venti per cento. Il presupposto è duplice: deve trattarsi di onorari fissi o variabili (non a tempo, dove l'urgenza è già implicita nella tariffa) e l'urgenza deve essere dichiarata con decreto motivato del magistrato. La motivazione è essenziale: il giudice deve spiegare perché la prestazione è stata richiesta in tempi più stretti del normale, indicando elementi concreti (prossimità di un termine processuale, necessità cautelari, ragioni d'ordine pubblico).
Il controllo in sede di opposizione
La liquidazione dell'onorario è opponibile ai sensi dell'articolo 170 del T.U. 115/2002 dinanzi al presidente del tribunale. In questa sede il giudice verifica se la valutazione del giudice della causa è rimasta nei limiti dei criteri legali. La giurisprudenza ha precisato che la motivazione del provvedimento di liquidazione deve dare conto dell'applicazione dei tre parametri, anche sinteticamente, e che l'aumento per urgenza non può essere disposto in modo automatico ma richiede una valutazione concreta delle circostanze.
Profili pratici
Nella prassi gli onorari variabili rappresentano la voce più discussa nelle liquidazioni. Il professionista incaricato tende a richiedere il massimo tabellare, evidenziando complessità e pregio della prestazione; il magistrato bilancia tali richieste con la propria valutazione dell'effettivo apporto al giudizio. Il ricorso al massimo tabellare richiede una motivazione adeguata, che evidenzi la presenza congiunta dei tre criteri. L'aumento per urgenza è meno frequente: viene riservato a casi in cui l'esigenza di celerità ha imposto al CTU di sospendere altre attività professionali per dedicarsi all'incarico.
Casi pratici
Caso 1: Onorario variabile al massimo
Caso 2: Aumento per urgenza in cautelare
Domande frequenti
Quali parametri usa il giudice per determinare l'onorario variabile?
Difficoltà della prestazione, completezza dell'elaborato e pregio del lavoro svolto. I tre criteri si applicano cumulativamente.
In che misura può essere aumentato l'onorario per urgenza?
Fino al venti per cento. La maggiorazione richiede un decreto motivato del magistrato che dia conto delle ragioni di celerità.
Si può aumentare per urgenza anche un onorario a tempo?
No. L'articolo 51 prevede l'aumento solo per onorari fissi e variabili. Per gli onorari a tempo la maggiorazione di urgenza è già prevista nelle tabelle dell'articolo 50.
Vedi anche