D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
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In sintesi
Demanda a decreto ministeriale la determinazione concreta degli onorari degli ausiliari.
Le tabelle sono approvate dal Ministro della giustizia di concerto con il MEF.
Il riferimento principale è il D.M. 30 maggio 2002 e successive modifiche.
Le tabelle si raccordano alle tariffe professionali, temperate dalla natura pubblicistica.
Per gli onorari a tempo sono indicati compenso orario, maggiorazione e limite giornaliero.
Indice dei contenuti
La disposizione delega alla normativa secondaria la concreta quantificazione dei compensi degli ausiliari del magistrato. La scelta risponde alla necessità di adeguare nel tempo le tariffe alle diverse specializzazioni tecniche, evitando di irrigidire la materia in fonte primaria. Lo strumento è il decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'architettura del rinvio
Il primo comma stabilisce il meccanismo: decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La doppia firma garantisce equilibrio tra esigenze della giurisdizione (qualità della prestazione, attrattività dell'incarico) e tutela del bilancio statale. Le tabelle coprono onorari fissi, variabili e a tempo per ciascuna specializzazione professionale, dalla medicina legale all'ingegneria, dalla contabilità alla chimica forense.
Il D.M. 30 maggio 2002
Il principale strumento attuativo è il D.M. 30 maggio 2002, modificato più volte nel corso degli anni. Le tabelle indicano per ogni specializzazione le voci di prestazione (esame autoptico, perizia balistica, accertamento contabile) con i relativi importi. Per le specializzazioni nuove, prive di tariffa professionale di riferimento, si applicano per analogia gli importi previsti per attività affini, garantendo una copertura sostanzialmente integrale dei possibili incarichi.
Il riferimento alle tariffe professionali
Il comma 2 indica il criterio di redazione: ancoraggio alle tariffe professionali esistenti, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. La formula vuole evitare due eccessi: la sottoremunerazione (che scoraggia i professionisti dall'accettare incarichi di CTU) e la sovraremunerazione (che pesa sull'erario senza giustificazione). L'aggancio alle tariffe ordinistiche è oggi indebolito dall'abrogazione delle tariffe minime (D.L. 1/2012), ma il principio orienta ancora la giurisprudenza nella valutazione degli onorari variabili.
Gli onorari a tempo
Il comma 3 dedica particolare attenzione agli onorari a tempo. Le tabelle devono individuare: a) il compenso orario, eventualmente differenziato tra prima ora e ore successive (riconoscendo un valore maggiore al tempo iniziale); b) la percentuale di aumento per l'urgenza (in coordinamento con l'articolo 51, comma 2, che fissa il tetto al 20%); c) il numero massimo di ore giornaliere liquidabili; d) la possibilità di superare il tetto giornaliero per attività svolta alla presenza dell'autorità giudiziaria, come nelle udienze prolungate.
L'effetto regolatorio
Le tabelle ministeriali fungono da parametro vincolante: il magistrato che liquida l'onorario non può scostarsene se non motivando una valutazione di eccezionale importanza ai sensi dell'articolo 52. La giurisprudenza ha più volte ribadito che il provvedimento di liquidazione deve dare conto dei criteri seguiti e della corrispondenza con la tabella applicata. In sede di opposizione ex articolo 170 del T.U., il giudice verifica la legittimità della scelta tabellare e la motivazione delle eventuali deroghe rispetto al parametro standard.
Casi pratici
Caso 1: Perizia tossicologica
Caso 2: CTU contabile complessa
Domande frequenti
Quale decreto contiene le tabelle degli onorari degli ausiliari del magistrato?
Il D.M. 30 maggio 2002, modificato più volte negli anni successivi, in attuazione dell'articolo 50 del T.U. 115/2002.
Le tabelle si possono superare?
Solo nei casi previsti dagli articoli 51 (aumento fino al 20% per urgenza), 52 (raddoppio per prestazioni di eccezionale importanza) e 56 (autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera).
Esistono compensi orari differenziati?
Sì. Le tabelle possono distinguere tra la prima ora e le ore successive, prevedere maggiorazioni per l'urgenza e limiti giornalieri al numero di ore liquidabili.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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La disposizione delega alla normativa secondaria la concreta quantificazione dei compensi degli ausiliari del magistrato. La scelta risponde alla necessità di adeguare nel tempo le tariffe alle diverse specializzazioni tecniche, evitando di irrigidire la materia in fonte primaria. Lo strumento è il decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'architettura del rinvio
Il primo comma stabilisce il meccanismo: decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La doppia firma garantisce equilibrio tra esigenze della giurisdizione (qualità della prestazione, attrattività dell'incarico) e tutela del bilancio statale. Le tabelle coprono onorari fissi, variabili e a tempo per ciascuna specializzazione professionale, dalla medicina legale all'ingegneria, dalla contabilità alla chimica forense.
Il D.M. 30 maggio 2002
Il principale strumento attuativo è il D.M. 30 maggio 2002, modificato più volte nel corso degli anni. Le tabelle indicano per ogni specializzazione le voci di prestazione (esame autoptico, perizia balistica, accertamento contabile) con i relativi importi. Per le specializzazioni nuove, prive di tariffa professionale di riferimento, si applicano per analogia gli importi previsti per attività affini, garantendo una copertura sostanzialmente integrale dei possibili incarichi.
Il riferimento alle tariffe professionali
Il comma 2 indica il criterio di redazione: ancoraggio alle tariffe professionali esistenti, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. La formula vuole evitare due eccessi: la sottoremunerazione (che scoraggia i professionisti dall'accettare incarichi di CTU) e la sovraremunerazione (che pesa sull'erario senza giustificazione). L'aggancio alle tariffe ordinistiche è oggi indebolito dall'abrogazione delle tariffe minime (D.L. 1/2012), ma il principio orienta ancora la giurisprudenza nella valutazione degli onorari variabili.
Gli onorari a tempo
Il comma 3 dedica particolare attenzione agli onorari a tempo. Le tabelle devono individuare: a) il compenso orario, eventualmente differenziato tra prima ora e ore successive (riconoscendo un valore maggiore al tempo iniziale); b) la percentuale di aumento per l'urgenza (in coordinamento con l'articolo 51, comma 2, che fissa il tetto al 20%); c) il numero massimo di ore giornaliere liquidabili; d) la possibilità di superare il tetto giornaliero per attività svolta alla presenza dell'autorità giudiziaria, come nelle udienze prolungate.
L'effetto regolatorio
Le tabelle ministeriali fungono da parametro vincolante: il magistrato che liquida l'onorario non può scostarsene se non motivando una valutazione di eccezionale importanza ai sensi dell'articolo 52. La giurisprudenza ha più volte ribadito che il provvedimento di liquidazione deve dare conto dei criteri seguiti e della corrispondenza con la tabella applicata. In sede di opposizione ex articolo 170 del T.U., il giudice verifica la legittimità della scelta tabellare e la motivazione delle eventuali deroghe rispetto al parametro standard.
Casi pratici
Caso 1: Perizia tossicologica
Caso 2: CTU contabile complessa
Domande frequenti
Quale decreto contiene le tabelle degli onorari degli ausiliari del magistrato?
Il D.M. 30 maggio 2002, modificato più volte negli anni successivi, in attuazione dell'articolo 50 del T.U. 115/2002.
Le tabelle si possono superare?
Solo nei casi previsti dagli articoli 51 (aumento fino al 20% per urgenza), 52 (raddoppio per prestazioni di eccezionale importanza) e 56 (autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera).
Esistono compensi orari differenziati?
Sì. Le tabelle possono distinguere tra la prima ora e le ore successive, prevedere maggiorazioni per l'urgenza e limiti giornalieri al numero di ore liquidabili.