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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le tariffe dei rami vita sono calcolate su ipotesi attuariali adeguate a coprire impegni e riserve.
  • È vietato l'impiego sistematico di risorse estranee ai premi che metta a rischio la solvibilità di lungo periodo.
  • Le formule a premio naturale sono ammesse solo con informativa adeguata e divieto di revisione delle basi tecniche.
  • L'impresa comunica a IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche di ogni tariffa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 32 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami vita

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine.

2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall' IVASS con regolamento.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l' IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.

5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

6. L'impresa comunica all' IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Commento

Il principio attuariale di adeguatezza

L'art. 32 cod. ass. fissa la regola d'oro della tariffazione vita: per ogni nuova tariffa l'impresa deve poter dimostrare, sulla base di ipotesi attuariali adeguate, che i premi e i relativi proventi sono sufficienti a coprire i costi e a costituire le riserve tecniche necessarie. La norma protegge insieme l'equilibrio dell'impresa e la stabilità delle prestazioni verso assicurati e beneficiari. Il riferimento alle 'ipotesi attuariali' rinvia ai principi consolidati della scienza attuariale — tavole di mortalità aggiornate, tassi di interesse coerenti con i mercati, ipotesi di spese realistiche — e al regolamento IVASS che ne disciplina l'applicazione concreta (art. 33).

Il divieto di sussidi incrociati strutturali

Il comma 1 vieta l'impiego sistematico e permanente di risorse estranee ai premi a copertura delle obbligazioni assicurative. Il legislatore tollera scostamenti di breve periodo gestiti con la situazione patrimoniale dell'impresa, ma rifiuta il modello in cui una tariffa è strutturalmente sotto-pagante e viene mantenuta in piedi grazie a riserve generate altrove. È una regola di sana e prudente gestione: trasla nei rami vita il principio di solvibilità di lungo termine che ispira l'intero impianto Solvency II. Il comma 4 attribuisce a IVASS il potere di vietare la commercializzazione di prodotti che producano lo squilibrio.

Premio naturale e divieto di revisione

Il comma 5 ammette le formule tariffarie a premio naturale — quelle in cui il premio aumenta con l'età secondo la probabilità di sopravvivenza — a condizione che l'informativa precontrattuale e in corso di contratto sia adeguata e che non vi sia revisione unilaterale delle basi tecniche. La sanzione è la nullità del contratto, con applicazione dell'art. 167, comma 2, cod. ass. (effetti restitutori). La regola incrocia la disciplina civilistica del contratto di assicurazione: l'asimmetria informativa, alla base degli artt. 1892 e seguenti c.c., viene mitigata sul fronte tecnico tariffario.

Comunicazione delle basi tecniche

Il comma 6 chiude il sistema imponendo all'impresa di comunicare a IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve di ciascuna tariffa. L'Autorità dispone così di una mappatura continua del mercato vita italiano, utile sia per la vigilanza micro-prudenziale sia per gli interventi sistemici di cui all'art. 5 cod. ass.

Rapporto con il codice civile

L'art. 32 si raccorda con la disciplina del contratto di assicurazione del codice civile. L'art. 1925 c.c. fa salvi i regolamenti speciali per le diverse forme di assicurazione, mentre la peculiare causa del contratto vita (art. 1882 c.c.) si traduce, sul piano tecnico, nella necessità di un calcolo prudenziale dei premi. Sul versante della tutela dell'aderente, il combinato disposto dell'art. 32 con il Titolo IX del cod. ass. sulla trasparenza precontrattuale (artt. 185 e ss.) e con la disciplina del KID (regolamento UE 1286/2014 PRIIPs) costituisce la rete di protezione: regole tecniche di tariffazione, obblighi informativi, sanzioni in caso di squilibrio. È uno snodo decisivo per la sostenibilità del comparto vita italiano.

Casi pratici

Caso 1: Tariffa vita strutturalmente sotto-pagante

Caso 2: Premio naturale e informativa carente

Domande frequenti

Cosa sono le ipotesi attuariali adeguate?

Sono assunzioni tecniche realistiche su mortalità, longevità, tasso di interesse, costi e tassi di riscatto. Devono essere coerenti con la scienza attuariale e con i regolamenti IVASS richiamati dall'art. 33.

Cosa accade se la tariffa è in squilibrio?

L'IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione del prodotto in squilibrio (comma 4) e, nei casi gravi, attivare le misure prudenziali di cui all'art. 188 cod. ass.

Cos'è il premio naturale?

È una formula in cui il premio della copertura assicurativa cresce in funzione dell'età dell'assicurato. È ammessa solo con informativa adeguata e senza revisione delle basi tecniche, pena la nullità del contratto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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