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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per ogni nuova tariffa l'impresa redige una relazione tecnica con la valutazione dei rischi e dell'equilibrio tariffario.
  • La relazione resta presso l'impresa e va trasmessa, su richiesta, a revisore, organo di controllo e IVASS.
  • L'obbligo attua il sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 30-bis cod. ass.
  • IVASS può specificarne i contenuti con regolamento, anche per tipologie tariffarie particolari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 30-novies D.Lgs. 209/2005 — (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.

3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.

4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.

))

Commento

Una relazione tecnica per ogni nuova tariffa

L'art. 30-novies del cod. ass. introduce un presidio documentale puntuale dentro il più ampio sistema di gestione dei rischi disegnato dall'art. 30-bis. Per ciascuna nuova tariffa — sia essa un prodotto vita unit-linked, una polizza danni standardizzata o una RC auto con scoring telematico — l'impresa è tenuta a documentare in modo strutturato l'analisi dei rischi assicurabili, le ipotesi alla base del calcolo dei premi, la redditività attesa e l'equilibrio tariffario di lungo periodo.

Cosa contiene la relazione

La norma fissa quattro grandezze minime ma lascia alle linee guida IVASS lo spazio per dettagli operativi: rappresentazione del rischio di sottoscrizione, scelte attuariali (tavole, frequenze, sinistralità media, costi futuri), proiezione del margine tecnico, scenari di stress sui premi e sulle riserve. La relazione tecnica diventa così il documento che cuce insieme la fase commerciale e la fase prudenziale: nessuna tariffa nuova esce sul mercato senza una verifica scritta dell'impatto sul bilancio e sulla solvibilità.

Destinatari della relazione

La trasmissione non è automatica. Il documento resta nelle mani dell'impresa ma può essere richiesto dalla società di revisione (per la coerenza con il bilancio ai sensi degli artt. 89 e seguenti del cod. ass.), dall'organo di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza, in chiave di vigilanza interna) e dall'IVASS in sede ispettiva o nell'ambito dell'attività di vigilanza prudenziale. Il rinvio all'art. 30-ter, comma 3, attiva il principio di proporzionalità: la profondità della relazione si adatta alla natura, alla scala e alla complessità del rischio.

Posizione sistematica

L'art. 30-novies va letto come complemento applicativo dell'art. 30-bis, comma 3, lett. a). Mentre quest'ultimo enuncia in termini generali l'obbligo di un sistema di gestione dei rischi che abbracci anche la sottoscrizione e la riservazione, l'art. 30-novies traduce l'obbligo in un documento concreto. Sotto il profilo civilistico, la relazione assume rilievo anche in caso di contestazioni sui premi: l'impresa che non possa esibirla rischia una contestazione di carente governance attuariale ai sensi dell'art. 188 cod. ass.

Coordinamento con il riesame del prodotto

La relazione tecnica si lega strettamente al processo POG dell'art. 30-decies. Mentre il POG presidia il mercato di riferimento e la strategia distributiva, la relazione 30-novies presidia l'equilibrio attuariale della singola tariffa. I due documenti convivono e si alimentano a vicenda: una tariffa che modifichi sensibilmente l'esposizione al rischio per il mercato di riferimento attiva sia il riesame POG sia una nuova relazione tecnica. Sul piano della funzione attuariale (art. 30-quinquies), spetta a quest'ultima validare le ipotesi del documento e darne riscontro alle altre funzioni di controllo. Il regolamento IVASS 38/2018 sui sistemi di governo societario completa la cornice, definendo flussi di reporting e standard di documentazione coerenti con le buone pratiche europee.

Casi pratici

Caso 1: Tariffa unit-linked di nuovo lancio

Caso 2: Tariffa RC auto con sconto telematico

Domande frequenti

La relazione tecnica deve essere inviata in via automatica a IVASS?

No. La norma prevede la trasmissione solo su richiesta. Il documento resta conservato presso l'impresa e viene esibito quando richiesto dal revisore, dall'organo di controllo o dall'Autorità.

Cosa significa equilibrio tariffario atteso?

È la capacità della tariffa di coprire, lungo l'orizzonte di riferimento, il costo dei sinistri attesi, i costi di gestione e di acquisizione e un margine di rischio, restituendo redditività coerente con le politiche dell'impresa.

Si applica anche alle modifiche di tariffa esistenti?

Il testo richiama 'ciascuna nuova tariffa'. Tuttavia, in coerenza con l'art. 30-bis, le modifiche significative — ad esempio un riposizionamento sostanziale dei caricamenti — sono trattate come nuova tariffa e impongono una nuova relazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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