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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa istituisce un'efficace funzione attuariale
  • Coordina il calcolo delle riserve tecniche e ne valida metodologie e dati
  • Confronta best estimate con l'esperienza concreta
  • Formula pareri sulla politica di sottoscrizione e sugli accordi di riassicurazione
  • Esercitata da attuari iscritti all'albo o soggetti con conoscenze matematico-finanziarie ed esperienza adeguata

Testo dell'articoloVigente

Art. 30-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Funzione attuariale)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. 1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale: a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza; e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies; g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale; h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione; i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.

2. 2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 , ovvero da soggetti che dispongono di: a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

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Commento

L'anima tecnica dell'impresa

L'articolo 30-sexies disciplina la funzione attuariale, la più tecnica delle quattro funzioni fondamentali. Mentre compliance, risk management e internal audit hanno controparti in altre imprese finanziarie, la funzione attuariale è specifica del settore assicurativo: la matematica attuariale è il fondamento di un'attività che gestisce rischi probabilistici di lungo periodo.

Le nove attività della funzione

Il comma 1 elenca con dettaglio le attività della funzione attuariale:

a) Coordinamento del calcolo delle riserve tecniche. Le riserve sono il "passivo" più rilevante del bilancio assicurativo: stimano gli impegni futuri verso assicurati. La funzione coordina i flussi di calcolo, assicura l'integrazione tra aree (vita, danni, RC auto).

b) Adeguatezza di metodologie e ipotesi. Verifica che i modelli di calcolo (best estimate, risk margin, segmentazione) e le ipotesi sottostanti (mortalità, frequenza, severity) siano metodologicamente corretti.

c) Qualità dei dati. Valuta sufficienza e qualità dei dati utilizzati. Senza dati robusti, qualsiasi calcolo attuariale è inattendibile.

d) Confronto best estimate vs esperienza. Il back-testing delle stime: il valore atteso si è realizzato? Le ipotesi reggono?

e) Informativa al CdA. Riferisce sull'affidabilità e adeguatezza del calcolo, segnalando aree di criticità.

f) Supervisione nei casi dell'art. 36-duodecies. Si tratta di approssimazioni consentite in circostanze specifiche.

g) Parere sulla politica di sottoscrizione globale. Valutazione tecnico-attuariale dell'approccio dell'impresa nell'assunzione dei rischi.

h) Parere sugli accordi di riassicurazione. Adeguatezza dei programmi di cessione, qualità delle controparti, efficacia mitigatoria.

i) Contributo al sistema di gestione dei rischi. La funzione contribuisce alla modellizzazione dei rischi sottesa al SCR e all'ORSA.

I requisiti professionali

Il comma 2 stabilisce un'opzione bivalente:

Opzione A: attuari iscritti all'albo professionale ex Legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Ordine Nazionale degli Attuari). È la soluzione preferita, garante per definizione del profilo tecnico.

Opzione B: soggetti con due requisiti cumulativi:
- conoscenze di matematica attuariale e finanziaria adeguate alla complessità dei rischi dell'impresa;
- comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti.

La seconda opzione tiene conto della disponibilità di profili tecnici qualificati che, pur non iscritti all'albo italiano, hanno esperienza specifica (PhD in matematica finanziaria, attuari di altri ordinamenti, certificazioni internazionali come FIA o FSA).

Indipendenza e collocazione

Come le altre funzioni fondamentali, la funzione attuariale deve essere indipendente: non può essere strutturalmente subordinata alle aree commerciali o di sottoscrizione. Riporta al CdA, anche se opera quotidianamente a fianco delle strutture operative.

Il ruolo cruciale per Solvency II

Sotto Solvency II la funzione attuariale è uno dei pilastri tecnici. I numeri prodotti dall'area attuariale - riserve tecniche, SCR, MCR - sono la base di tutto il sistema prudenziale. Un errore attuariale rilevante può tradursi in solvibilità apparente che cela criticità reali (o viceversa, in sovrastima dei requisiti che penalizza la redditività).

Coordinamento con le altre funzioni

Opera in stretto raccordo con:

- funzione di gestione dei rischi (art. 30-bis), per la modellizzazione;
- funzione di compliance (art. 30-quater), per gli aspetti normativi;
- internal audit (art. 30-quinquies), per la valutazione dell'efficacia;
- revisione esterna, per i bilanci.

Reporting

La funzione produce, almeno annualmente, una relazione al CdA che illustra: metodologie di calcolo, esiti dei back-test, aree critiche, raccomandazioni. La relazione è disponibile per IVASS.

Casi pratici

Caso 1: Back-test sulle riserve auto

Caso 2: Parere negativo su accordi di riassicurazione

Domande frequenti

Cosa fa concretamente la funzione attuariale?

Coordina il calcolo delle riserve tecniche, valida metodologie e dati, confronta le stime con l'esperienza, formula pareri sulla politica di sottoscrizione e sugli accordi di riassicurazione, contribuisce alla modellizzazione dei rischi per SCR e ORSA, riferisce al CdA su affidabilità e adeguatezza.

Chi può essere responsabile della funzione attuariale?

O un attuario iscritto all'albo professionale (Legge 194/1942), o un soggetto con conoscenze adeguate di matematica attuariale e finanziaria ed esperienza professionale comprovata nelle materie rilevanti. La seconda opzione è applicabile anche a professionisti con qualifiche internazionali.

Perché la funzione attuariale è così importante in Solvency II?

Perché tutti i numeri chiave del sistema prudenziale (riserve tecniche, SCR, MCR, fondi propri) si basano su calcoli attuariali. Errori attuariali rilevanti possono tradursi in solvibilità apparente che cela criticità reali, con impatto sistemico sull'industria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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