Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di gestione dei rischi)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.

2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.

3. 3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree: a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche; b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management); c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili; d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e) gestione dei rischi operativi; f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

4. 4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.

5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.

6. 6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente: a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater; b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies: 1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili; 2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato; 3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità; c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies: 1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi; 2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.

7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.

9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.

10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.

12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.

13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.

14. 14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti: a) costruire e applicare il modello interno; b) testare e validare il modello interno; c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate; d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata; e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

))

In sintesi

  • L'impresa si dota di un sistema di gestione dei rischi efficace che identifica, misura, monitora e segnala i rischi
  • Integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali
  • Considera tutti i rischi inclusi nel calcolo del SCR e quelli esclusi
  • Sei aree minime: sottoscrizione e riserve, ALM, investimenti, liquidità, operativi, riassicurazione
  • Politica scritta approvata dal CdA
Indice dei contenuti

Il cuore tecnico di Solvency II

L'articolo 30-bis disciplina il sistema di gestione dei rischi, una delle aree più tecniche e centrali della governance assicurativa. La norma traspone l'articolo 44 della direttiva Solvency II e si raccorda con le sue disposizioni regolamentari di Pillar 2.

Le cinque azioni del sistema

Il sistema deve consentire di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a cui l'impresa è o potrebbe essere esposta:

Individuare: censimento sistematico delle fonti di rischio (sottoscrizione, finanziari, operativi, reputazionali).
Misurare: quantificazione attraverso metriche e modelli (Value-at-Risk, stress test, scenari).
Monitorare: osservazione continuativa con triggers e alert.
Gestire: definizione delle azioni mitigative (limiti, coperture, riassicurazione).
Segnalare: reporting interno (al CdA) ed esterno (verso IVASS tramite RSR, SFCR).

Integrazione nella struttura

Il sistema non è un add-on, ma una componente integrata. Il comma 2 richiede che sia "efficacemente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali", con considerazione del ruolo degli organi di amministrazione e delle funzioni fondamentali. È il principio dell'embedded risk management: ogni decisione strategica deve essere assunta sulla base di un'analisi rischio-beneficio documentata.

Tutti i rischi: SCR e oltre

Il sistema considera i rischi inclusi nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) di cui all'art. 45-ter, ma anche quelli che ne sono esclusi (rischi reputazionali, strategici, di liquidità non catturati dalle formule standard). Questa apertura è cruciale: il SCR cattura solo una parte dei rischi reali dell'impresa.

Le sei aree minime

Il comma 3 elenca sei aree che il sistema deve considerare almeno:

a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche - disciplina dei prodotti, qualità della tariffazione, adeguatezza delle riserve.
b) gestione integrata di attività e passività (ALM) - coerenza tra investimenti e impegni, gestione del duration matching, asset-liability management.
c) investimenti - strategie, limiti operativi, derivati e impegni simili. Il "principio della persona prudente" (art. 37) sostituisce le precedenti regole quantitative rigide.
d) liquidità e concentrazione - accesso a liquidità in scenari di stress, diversificazione delle controparti.
e) rischi operativi - frodi interne ed esterne, errori di processo, eventi esterni, cyber.
f) riassicurazione e mitigazione - politiche di cessione, gestione delle controparti, alternative risk transfer.

La politica scritta

Il comma 4 impone una politica scritta sul sistema di gestione dei rischi, approvata dal CdA, che declini le politiche specifiche su ciascuna delle sei aree. La politica è uno strumento di accountability e di compliance verificabile dalle ispezioni IVASS.

L'aggiustamento di congruità

Il comma 5 prevede regole specifiche per le imprese che applicano l'aggiustamento di congruità (matching adjustment, art. 36-quinquies) o l'aggiustamento per la volatilità (art. 36-sexies). Sono strumenti che consentono di mitigare l'effetto di oscillazioni di mercato sui requisiti di solvibilità, ma richiedono presidi di gestione del rischio rafforzati per evitare distorsioni.

Stress test e scenari

Il sistema include obbligatoriamente stress test periodici e scenari avversi, sia su iniziativa dell'impresa sia su richiesta IVASS o EIOPA. Gli stress test EIOPA sui mercati europei sono diventati strumento di vigilanza macroprudenziale.

Casi pratici

Caso 1: Stress test su scenario inflazione

Caso 2: Limite operativo su esposizione concentrata

Domande frequenti

Cosa fa concretamente il sistema di gestione dei rischi?

Individua, misura, monitora, gestisce e segnala su base continuativa tutti i rischi cui l'impresa è esposta. Integra l'analisi di rischio nelle decisioni strategiche, definisce limiti operativi, attiva azioni mitigative e produce reporting per CdA e vigilanza.

Quali sono le aree obbligatorie del sistema?

Sei aree minime: sottoscrizione e riserve tecniche, asset-liability management, investimenti e derivati, gestione di liquidità e concentrazione, rischi operativi, riassicurazione e altre tecniche di mitigazione. Ciascuna area richiede una politica scritta dedicata.

Il sistema considera solo i rischi del calcolo SCR?

No, considera anche i rischi esclusi dal calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità: rischi reputazionali, strategici, di liquidità non catturati dalle formule. Il SCR cattura solo una parte dei rischi reali e va integrato con valutazioni qualitative.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.