- L'impresa UE in LPS sull'RC auto in Italia nomina un rappresentante incaricato della gestione sinistri
- Il rappresentante deve risiedere nel territorio italiano
- Mandato con poteri di rappresentanza in giudizio per richieste di risarcimento
- Compete attestare esistenza e validità dei contratti
- Tutela essenziale per i danneggiati italiani
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 209/2005 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di assicurazione comunitaria , qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Commento
Una figura nata per i danneggiati
L'articolo 25 introduce nel sistema RC auto italiano una figura tecnica fondamentale: il rappresentante per la gestione dei sinistri. La sua funzione è garantire ai danneggiati italiani un interlocutore territorialmente prossimo, in lingua italiana, abilitato a gestire le richieste di risarcimento per conto di un'impresa che opera dall'estero in LPS.
L'origine europea
La norma traspone la direttiva 2000/26/CE (Quarta direttiva auto), che ha imposto agli Stati membri di istituire la figura del rappresentante per la liquidazione dei sinistri causati da veicoli assicurati in altri Stati UE. È stata estesa anche all'attività ordinaria in LPS dell'impresa UE in Italia.
I poteri del rappresentante
Il mandato deve essere ampio:
- rappresentanza dell'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per le richieste di risarcimento;
- attestazione dell'esistenza e validità dei contratti stipulati in LPS;
- gestione delle comunicazioni con i danneggiati.
Il rappresentante non è un agente assicurativo (non sottoscrive nuove polizze) ma un loss adjuster qualificato, con poteri di rappresentanza legale e sostanziale. Tipicamente la nomina cade su società italiane di liquidazione sinistri convenzionate (TPA - Third Party Administrators).
Residenza in Italia: requisito territoriale
Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica. Se è una persona giuridica deve avere sede legale o una sede operativa stabile in Italia. La ratio è prosaica: assicurare reperibilità immediata, comunicazioni in italiano, accessibilità per i danneggiati e per le autorità giudiziarie.
Non sostituisce l'azione diretta
La nomina del rappresentante non incide sul diritto del danneggiato all'azione diretta ex art. 144 del Codice. Il danneggiato può:
- rivolgersi al rappresentante per il risarcimento;
- agire direttamente nei confronti dell'impresa estera;
- attivare il Fondo di garanzia ex art. 283 in caso di insolvenza o veicolo non identificato.
Il rappresentante non è soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria: agisce sempre in nome e per conto dell'impresa estera.
Coordinamento normativo
La disciplina si raccorda con:
- artt. 148-150 (procedura CARD e indennizzo diretto);
- art. 152 (offerta di risarcimento);
- Reg. IVASS n. 24/2016 sulle modalità di nomina e variazione del rappresentante;
- Reg. IVASS n. 23/2008 sulla gestione sinistri.
Per le imprese di Paesi terzi (Norvegia, Svizzera) operanti in Italia in LPS sulla base di accordi specifici si applicano regole analoghe. La giurisprudenza ha confermato che l'azione del danneggiato contro il rappresentante è ammissibile (Cass. n. 11195/2019).
Rappresentante per la gestione dei sinistri
Per i rami responsabilità civile auto, la nomina del rappresentante per la gestione dei sinistri (art. 25) è obbligo specifico delle imprese UE che assumono rischi in Italia: il rappresentante deve risiedere in Italia, conoscere la lingua italiana, disporre di pieni poteri per istruire, gestire e liquidare il sinistro. La sua nomina si comunica a IVASS e all'IVASS rende pubblico l'elenco. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. III, 24 maggio 2024 n. 14638, in continuità) ha confermato che la citazione del rappresentante è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'impresa estera mandante.
Casi pratici
Caso 1: Sinistro con veicolo coperto da impresa irlandese
Caso 2: Inerzia del rappresentante e azione diretta
Domande frequenti
Chi può essere nominato rappresentante per la gestione sinistri?
Una persona fisica o giuridica residente o con sede operativa stabile in Italia. Tipicamente sono società di gestione sinistri specializzate (TPA), agenzie di liquidazione o studi tecnici di infortunistica stradale.
Il danneggiato può citare in giudizio direttamente il rappresentante?
Il rappresentante rappresenta l'impresa in giudizio: la citazione formalmente è all'impresa, ma può essere notificata presso la sede del rappresentante. Il danneggiato può comunque agire direttamente contro l'impresa estera ex art. 144.
Cosa succede se il rappresentante non risponde alle richieste di risarcimento?
L'IVASS può intervenire con sanzioni amministrative; il danneggiato può attivare procedimenti contro l'impresa estera o, in casi specifici, rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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