Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 25 D.P.R. 115/2002 – Importo dei diritti

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. All’ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall’articolo 205.

2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.