- L'IVASS valuta la comunicazione e trasmette le informazioni all'autorità dello Stato ospitante entro tre mesi
- L'IVASS può rifiutare in caso di dubbi sul sistema di governo o sulla solidità finanziaria
- Il provvedimento di rifiuto è motivato e comunicato all'impresa
- L'attività ha inizio dopo la notifica delle norme di interesse generale dallo Stato ospitante
- Termine massimo: due mesi dalla comunicazione all'autorità estera
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 209/2005 — Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS , entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa , per l'insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli 45-bis e 47-ter .
2. L' IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 76.
3. L' IVASS informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall' IVASS la comunicazione di cui all'articolo 16. L' IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, … , deve informarne l' IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L' IVASS , entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L' IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
In sintesi
Indice dei contenuti
La procedura del passaporto in uscita
L'articolo 17 detta la procedura attraverso cui l'IVASS dialoga con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'impresa italiana intende stabilirsi. È il cuore operativo del meccanismo del passaporto europeo: una procedura collaborativa, regolata da termini precisi e tutelata da garanzie procedimentali.
I tre mesi dell'IVASS
Il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione completa è di natura ordinatoria-acceleratoria: entro questo periodo l'IVASS deve trasmettere all'autorità ospitante l'attestato di solvibilità, il programma di attività, l'identità del rappresentante generale e l'indicazione dei rami che si intendono esercitare.
Contestualmente, l'impresa viene informata dell'avvenuta trasmissione. Solo da questo momento decorrono i termini per l'inizio effettivo dell'attività.
I motivi di diniego: governance e solidità
L'IVASS può respingere la richiesta in due ipotesi tipizzate: dubbi sull'adeguatezza del sistema di governo societario (art. 30 ss.) o sulla stabilità della situazione finanziaria. La discrezionalità è tecnica, non politica: deve fondarsi su elementi oggettivi documentati dal programma di attività o dall'esame della posizione patrimoniale dell'impresa.
Il provvedimento di rifiuto deve essere motivato ex art. 3 L. 241/1990 ed è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il sindacato giudiziale è limitato a manifeste illogicità o travisamenti di fatto, trattandosi di valutazioni connotate da elevata discrezionalità tecnica.
Le norme di interesse generale
L'autorità dello Stato ospitante, ricevuta la documentazione, comunica all'IVASS le norme di interesse generale che l'impresa dovrà rispettare nell'esercizio dell'attività: regole sui contratti, sulla pubblicità, sulla protezione dei consumatori. Solo dopo questa comunicazione, l'impresa può aprire la sede e iniziare a operare. Il termine massimo è di due mesi dalla trasmissione IVASS.
Variazioni successive del programma
Ogni modifica significativa del programma di attività (nuovi rami, modifica del rappresentante, cambio dell'indirizzo della sede) richiede una nuova comunicazione. La procedura è semplificata ma segue la stessa logica del primo accesso. Il Regolamento IVASS n. 24/2016 ne specifica le modalità operative.
Coordinamento con il regolamento Solvency II
La libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi richiamate da art. 17 si basano sul principio di home country control: l'autorità dello Stato membro d'origine vigila sull'impresa in modo unitario, mentre l'autorità ospitante verifica il rispetto delle norme di interesse generale (art. 27) e tutela il consumatore. Lo scambio informativo fra autorità avviene tramite le piattaforme EIOPA (Bos - Board of Supervisors, Cross-Border Cooperation Platforms) attivate quando il portafoglio italiano in libera prestazione superi soglie predefinite. Recenti casi di crisi di compagnie maltesi e gibilterrine operanti in Italia hanno spinto IVASS a richiedere informazioni più granulari ai sensi dell'art. 26.
Casi pratici
Caso 1: Diniego per solvency ratio insufficiente
Caso 2: Modifica del rappresentante in corso d'opera
Domande frequenti