- Forma giuridica: società per azioni, mutua, cooperativa, Società europea (SE).
- Sede legale e direzione generale in Italia per imprese italiane.
- Capitale minimo iniziale variabile per ramo (4-12 milioni di euro secondo Solvency II).
- Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per soci rilevanti e amministratori.
- Programma di attività con previsioni triennali e dimostrazione della solidità organizzativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. L' IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325 , 2511 e 2546 del codice civile , nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 ; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro; 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1. c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2; e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76; g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
((
1-bis. 1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che: a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo; b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
))
2. L' IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L' IVASS , verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L' IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione , inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.
((
5-bis. 5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata; b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.
))
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 D.Lgs. 504/1995 — Rimborsi dell'accisa
- Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità
- Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 — Sorveglianza umana
- Art. 14 Cod. Amb. — Consultazione
- Art. 14 D.Lgs. 148/2015 — Informazione e consultazione sindacale
- Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
In sintesi
L'articolo 14 dettaglia i requisiti per ottenere l'autorizzazione. È il filtro all'ingresso del mercato assicurativo: solo soggetti che presentano garanzie sufficienti sotto il profilo organizzativo, patrimoniale e reputazionale possono accedere all'attività.
Forma giuridica
Le forme ammesse sono: società per azioni, società cooperativa per azioni, mutua assicuratrice (disciplinata dagli artt. 52-54 e dal codice civile) e Società europea (SE). La forma cooperativa richiede regole specifiche di governance ispirate alla mutualità.
Capitale minimo
Il capitale minimo iniziale è fissato in coerenza con Solvency II: 3,7 milioni di euro per i rami danni non rischiosi, 7,4 milioni per i danni più rischiosi (RC), 7,4 milioni per il ramo vita, 5,4 milioni per il ramo malattia e di riassicurazione. Sono importi minimi: il capitale di solvibilità effettivo è di norma molto superiore, calcolato secondo formula standard o modello interno.
Requisiti dei soci rilevanti
I soci che detengono partecipazioni qualificate (in genere oltre il 10% o partecipazioni che comportano controllo) devono avere requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. L'IVASS valuta ogni acquisto di partecipazione qualificata secondo l'art. 68 e il regolamento 25/2008.
Requisiti degli amministratori
Onorabilità (assenza di condanne per reati che incidono sulla moralità), professionalità (esperienza in ambito finanziario o assicurativo), indipendenza per alcune cariche. Il regolamento IVASS 5/2018 (oggi sostituito dal Regolamento 38/2018 sui sistemi di governance) definisce i criteri.
Programma di attività
Il programma triennale, oggetto dell'art. 14-bis, illustra strategia, previsioni di raccolta premi, modello distributivo, sistemi di controllo. È documento centrale dell'istruttoria: dimostra la sostenibilità del progetto industriale.
Acquisto di partecipazioni qualificate
Anche dopo l'autorizzazione iniziale, ogni acquisto di partecipazioni qualificate (superiore al 10% o che comporta controllo) richiede comunicazione preventiva all'IVASS, che entro 60 giorni può opporsi (art. 68 del Codice e regolamento 25/2008). L'opposizione è motivata da carenze nei requisiti dell'acquirente o da rischi per la sana gestione.
Idoneità degli organi di amministrazione e controllo
Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e i dirigenti chiave devono soddisfare requisiti di onorabilità (assenza di condanne) e professionalità (esperienza significativa nel settore o in ruoli di responsabilità in ambito economico-finanziario). Il regolamento IVASS 38/2018 (governance) ha esteso i requisiti ai responsabili delle funzioni fondamentali Solvency II.
Capitale di solvibilità effettivo
Il capitale minimo previsto dall'art. 14 è una soglia di accesso. Il capitale effettivo richiesto dalla vigilanza è il Solvency Capital Requirement (SCR), calcolato secondo formula standard o modello interno approvato dall'IVASS. Per molte compagnie l'SCR supera ampiamente il capitale minimo: una compagnia danni di medie dimensioni può avere un SCR di 200-500 milioni di euro.
Casi pratici
Caso 1: Diniego per inadeguatezza dei soci
Caso 2: Mutua assicuratrice agricola
Domande frequenti