Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni vietate

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.

In sintesi

  • Divieti specifici per le imprese assicurative: operazioni estranee all'oggetto sociale.
  • Limiti all'attività di intermediazione finanziaria non collegata all'oggetto assicurativo.
  • Divieto di partecipazioni che possano compromettere la sana e prudente gestione.
  • Sanzioni amministrative e provvedimenti di vigilanza in caso di violazione.
  • Coordinamento con la disciplina sui gruppi e i conglomerati finanziari.
Indice dei contenuti

L'articolo 12 individua condotte non consentite alle imprese assicurative. Le imprese possono svolgere solo l'attività indicata in autorizzazione e attività strumentali: ogni deviazione mina la sana gestione e crea rischi non valutati dalla vigilanza.

Oggetto sociale esclusivo

L'oggetto sociale di una compagnia è esclusivamente assicurativo o riassicurativo. Sono ammesse attività strumentali (gestione immobili, partecipazioni in società del medesimo gruppo, investimenti in strumenti finanziari) ma non attività commerciali estranee. Una compagnia non può, ad esempio, esercitare attività di vendita al dettaglio non assicurativa.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese non assicurative sono ammesse entro limiti regolamentari e devono essere coerenti con la politica di investimento approvata. Una partecipazione di controllo in una società industriale rischia di trasformare la compagnia in holding di gruppo non assicurativo e va valutata dall'IVASS.

Esempi di operazioni vietate

Tra i divieti tipici: contratti di assicurazione che mascherino in realtà operazioni di credito (rischio causa concreta), attività di brokeraggio non assicurativo non strumentale, intermediazione in valute virtuali esterne al perimetro assicurativo, partecipazione a consorzi di impresa non compatibili con la solvibilità.

Sanzioni e vigilanza

La violazione attiva poteri di vigilanza che vanno dalla richiesta di cessazione dell'attività non consentita, alla sanzione pecuniaria, fino a provvedimenti di limitazione dell'esercizio. Nei casi estremi può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa.

Riserva di assicurazione e operazioni di credito

Una delle aree più controverse riguarda i prodotti ai confini fra assicurazione e credito. Le polizze CPI (Credit Protection Insurance), abbinate ai mutui o ai finanziamenti, sono assicurazioni se trasferiscono un rischio (morte, invalidità, perdita del lavoro); diventano operazioni di credito vietate alle compagnie se in realtà sostituiscono una garanzia bancaria. L'IVASS interviene caso per caso.

Polizze fideiussorie

Le polizze fideiussorie sono ammesse nel ramo 15 (cauzioni). Garantiscono l'adempimento di obbligazioni di un soggetto (appaltatore, debitore d'imposta) verso un beneficiario. Sono operazioni assicurative regolari: non rientrano fra le operazioni vietate purché il rischio sia effettivamente assunto e prezzato attuarialmente.

Attività di custodia e fiduciarie

L'attività di custodia titoli e quella fiduciaria pura sono in linea generale precluse alle compagnie, salvo operazioni strumentali alla gestione delle proprie riserve. La compagnia che voglia svolgere tali attività deve operare attraverso società del gruppo dedicate (banca depositaria, fiduciaria autorizzata).

Operazioni intragruppo

Le operazioni intragruppo (finanziamenti, garanzie, servicing) sono ammesse ma soggette a regole specifiche: arm's length pricing, comunicazione preventiva all'IVASS per le operazioni rilevanti, valutazione dell'impatto sul profilo di rischio consolidato. L'obiettivo è impedire che la compagnia si trasformi in cassa del gruppo, distogliendo risorse dalle finalità assicurative.

Casi pratici

Caso 1: Partecipazione di controllo non assicurativa

Caso 2: Servizio commerciale estraneo

Domande frequenti

Una compagnia può svolgere attività di gestione patrimoniale?

Solo per attività strumentali alla gestione delle proprie riserve tecniche; la gestione del risparmio di terzi è riservata a SGR vigilate Consob/Banca d'Italia.

Quali sanzioni si applicano in caso di operazioni vietate?

Provvedimenti IVASS che spaziano dall'ordine di cessazione, alla sanzione pecuniaria, fino alla revoca dell'autorizzazione per le violazioni più gravi.

L'art. 12 impedisce qualunque investimento in società non assicurative?

No, gli investimenti sono ammessi nei limiti delle regole sulle partecipazioni rilevanti e della politica di investimento approvata; non sono ammesse partecipazioni che alterino l'oggetto sociale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.