Testo dell'articoloVigente
Art. 10-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Procedura di segnalazione di violazioni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'IVASS: a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. (45)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 10-quinquies completa il sistema di whistleblowing prevedendo la segnalazione esterna direttamente all'IVASS. Si tratta di un livello di tutela aggiuntivo, quando il canale interno non è praticabile o sufficiente.
Quando rivolgersi all'IVASS
La segnalazione esterna è possibile quando il canale interno non funziona, presenta rischi di ritorsioni, è inadeguato a trattare la violazione o quando l'autorità è già a conoscenza della vicenda. Il segnalante può anche scegliere la via diretta se ritiene la situazione particolarmente grave.
Procedura interna IVASS
L'IVASS ha istituito una struttura dedicata che riceve le segnalazioni, verifica l'ammissibilità, apre l'istruttoria e fornisce un riscontro al segnalante entro tempi definiti (entro 3 mesi dal ricevimento, prorogabili fino a 6 in casi complessi).
Tutela del segnalante
L'identità è coperta da riservatezza opponibile a qualunque parte processuale, salvo le eccezioni previste dalla legge. Eventuali ritorsioni possono essere segnalate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dare luogo a tutela giurisdizionale rapida.
Segnalazione pubblica
Nei casi più gravi (pericolo immediato, occultamento di prove, evidente inefficacia delle altre vie) il segnalante è tutelato anche se la divulgazione avviene pubblicamente. È un'opzione estrema, valutata caso per caso secondo i criteri della direttiva UE 2019/1937.
Modalità operative della segnalazione esterna
L'IVASS riceve segnalazioni tramite piattaforma online dedicata, posta cartacea con sigillo riservato o, in casi eccezionali, incontri di persona verbalizzati. La piattaforma online è il canale preferenziale: assicura tracciabilità della trasmissione e cifratura end-to-end dei dati.
Coordinamento con altre autorità
Se la segnalazione attiene a competenze di altra autorità (Consob per prodotti finanziari, Banca d'Italia per la componente bancaria, AGCM per pratiche commerciali, Procura per fatti di rilievo penale), l'IVASS trasmette la pratica per competenza, conservando coordinamento e informando il segnalante sui passi compiuti.
Limiti delle tutele
Le tutele non si applicano a segnalazioni manifestamente infondate, presentate in mala fede o per fini ritorsivi. Il D.Lgs. 24/2023 prevede sanzioni per chi utilizza il canale per scopi diversi dalla denuncia di violazioni. Il discrimine tra segnalazione fondata e abuso è valutato in base agli elementi forniti e alle circostanze.
Trattamento dei dati personali
La gestione di una segnalazione coinvolge dati personali sensibili (identità del segnalante, soggetti accusati, terzi citati). L'IVASS applica il GDPR con misure rafforzate: cifratura a riposo e in transito, accesso limitato al personale autorizzato, conservazione per il tempo strettamente necessario all'istruttoria e al successivo eventuale contenzioso.
Il D.Lgs. 24/2023 ha rafforzato le tutele introducendo procedure standardizzate e termini stringenti per la conservazione: i dati non possono essere conservati oltre i tempi necessari, e l'identità del segnalante è tutelata anche in caso di richieste di accesso da parte di soggetti coinvolti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Casi pratici
Caso 1: Segnalazione esterna efficace
Caso 2: Tentata ritorsione e tutela giurisdizionale
Domande frequenti
Posso segnalare direttamente all'IVASS senza passare dal canale interno?
Sì, se il canale interno è inadeguato, presenta rischi di ritorsione o non funziona. La direttiva UE 2019/1937 e il D.Lgs. 24/2023 ammettono entrambe le vie con pari dignità.
Quanto tempo ha l'IVASS per rispondere alla segnalazione?
Entro 3 mesi dal ricevimento, prorogabili a 6 in casi complessi. È previsto un riscontro intermedio entro 7 giorni con conferma di presa in carico.
L'IVASS comunica all'impresa chi ha segnalato?
No. L'identità del segnalante è coperta da riservatezza qualificata e può essere rivelata solo nei casi previsti dalla legge (es. obbligo di referto al PM in caso di reato perseguibile d'ufficio).