Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 D.Lgs. 209/2005 – Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Il Ministero dello sviluppo economico e l' IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.

In sintesi

  • Integrazione dell'IVASS nel Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF).
  • Cooperazione con EIOPA e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
  • Recepimento degli orientamenti EIOPA secondo il principio comply or explain.
  • Applicazione degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione europea.
  • Garanzia di uniformità interpretativa e di parità competitiva nel mercato unico.
Indice dei contenuti

L'articolo 8 ricorda che la vigilanza italiana è parte di un sistema integrato europeo. Il SEVIF, istituito nel 2010, comprende tre autorità europee (EBA per le banche, ESMA per i mercati, EIOPA per assicurazioni e fondi pensione), il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e le autorità nazionali. L'IVASS è il braccio italiano nel settore assicurativo.

EIOPA

EIOPA emana orientamenti tecnici, formula raccomandazioni, partecipa al varo degli atti delegati della Commissione e media tra autorità nazionali in caso di dissenso. I suoi orientamenti vincolano l'IVASS secondo il principio comply or explain: l'autorità nazionale deve aderire oppure motivare il mancato adeguamento.

Atti delegati e di esecuzione

Solvency II si articola in oltre 700 articoli di regolamenti delegati e regolamenti di esecuzione della Commissione, vincolanti senza necessità di recepimento nazionale. L'IVASS adatta i propri regolamenti per evitare duplicazioni o contrasti.

Cooperazione con autorità di altri Stati membri

Le ispezioni cross-border, lo scambio informativo (art. 10-ter) e la gestione di crisi di gruppi transnazionali poggiano su procedure formalizzate. L'IVASS guida o partecipa ai collegi dei supervisori e applica le procedure di mediazione vincolante previste dal regolamento UE n. 1094/2010 istitutivo di EIOPA.

Effetti sul diritto interno

L'articolo 8 funziona come canone interpretativo: ogni norma del Codice va letta in chiave europea-conforme. La giurisprudenza italiana sull'azione diretta RC auto, per esempio, è stata più volte rivisitata alla luce della direttiva 2009/103/CE (oggi 2021/2118) e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Modello SEVIF in azione

Il SEVIF (System of European Financial Supervision) opera su due piani: macroprudenziale (ESRB) e microprudenziale (EBA, ESMA, EIOPA). L'IVASS collabora con ESRB nei tavoli di analisi del rischio sistemico, comunicando esposizioni assicurative rilevanti. Per la vigilanza micro coopera con EIOPA, che funge da hub regolamentare e di mediazione tra autorità nazionali.

Brexit e implicazioni

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione, le imprese britanniche operanti in Italia hanno perso i diritti del mercato unico. Numerosi gruppi assicurativi hanno trasferito succursali in Stati membri (Irlanda, Lussemburgo, Italia) per mantenere l'operatività in UE. L'IVASS ha gestito le richieste di trasferimento di portafoglio in stretto coordinamento con EIOPA e con l'autorità britannica PRA.

Sostenibilità e finanza ESG

Il diritto UE recente (regolamento Tassonomia, SFDR, CSRD) ha introdotto obblighi di disclosure sui rischi climatici e di sostenibilità anche per le compagnie. L'IVASS recepisce le linee guida EIOPA in materia, imponendo alle imprese di integrare i fattori ESG nella valutazione del rischio e nella politica di investimento.

Disciplina secondaria europea

Il complesso normativo europeo include: direttiva Solvency II (2009/138/CE), direttiva IDD sulla distribuzione (2016/97/UE), direttiva RC auto (2009/103/CE, rivista dalla direttiva 2021/2118/UE), regolamento PRIIPs (1286/2014) sui prodotti di investimento al dettaglio. L'IVASS coordina l'applicazione coerente di questi atti nel mercato italiano.

Casi pratici

Caso 1: Adeguamento a un orientamento EIOPA

Caso 2: Mediazione vincolante tra autorità

Domande frequenti

Cos'è EIOPA?

È l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, parte del SEVIF, con sede a Francoforte; emana orientamenti tecnici e collabora con le autorità nazionali.

Gli orientamenti EIOPA sono vincolanti?

Vincolano secondo il principio comply or explain: l'autorità nazionale deve adeguarsi oppure spiegare in modo motivato perché non lo fa.

I regolamenti delegati di Solvency II vanno recepiti con legge italiana?

No: sono regolamenti UE direttamente applicabili. L'IVASS coordina i propri regolamenti per evitare sovrapposizioni o conflitti con gli atti europei.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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