- Disciplina la vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal Titolo I della Parte terza.
- Le funzioni di vigilanza sono esercitate da Ministero e regioni.
- Le regioni vigilano sull'ottemperanza da parte delle amministrazioni delegate.
- L'inerzia regionale attiva i poteri sostitutivi del Ministero.
- Gli atti di pianificazione urbanistica si conformano ai principi di salvaguardia paesaggistica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 155 D.Lgs. 42/2004 — Vigilanza
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero .
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2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.
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Commento
Cornice e finalita
L'articolo 155 fissa l'architettura della vigilanza paesaggistica: due livelli istituzionali (Ministero e regioni) cooperano nella tutela dei beni paesaggistici, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva statale la tutela del paesaggio e con la valorizzazione concorrente. La vigilanza copre l'intera attivita di gestione del territorio, dalla pianificazione regionale all'autorizzazione del singolo intervento.
Vigilanza del Ministero
Il Ministero della cultura, attraverso le Soprintendenze territorialmente competenti, esercita una vigilanza generale sull'attuazione del Codice. La funzione si articola in: controllo sui piani paesaggistici regionali (artt. 135-145); parere vincolante sulle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 8); poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale (art. 155 comma 2); annullamento delle autorizzazioni illegittime, oggi limitato ai casi residuali del regime transitorio.
Vigilanza regionale
Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni del Codice da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. Tipicamente, si tratta dei Comuni delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 comma 6. La regione controlla che gli enti delegati operino con i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica prescritti.
Poteri sostitutivi
L'inottemperanza o la persistente inerzia della regione nell'esercizio della funzione di vigilanza attiva i poteri sostitutivi del Ministero. Il meccanismo riflette il principio di leale collaborazione e di sussidiarieta verticale: il livello superiore subentra a quello inferiore in caso di inadempimento, garantendo continuita dell'azione di tutela. Si tratta di rimedio estremo, attivabile dopo formale diffida e accertamento dell'inerzia.
Conformita degli atti di pianificazione
Il comma 2-bis impone che tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformino ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. La regola estende il primato paesaggistico oltre il settore della tutela specifica: anche piani regolatori, PUC, varianti urbanistiche devono leggersi in chiave paesaggistica, recependo i contenuti dei piani paesaggistici regionali.
Impugnabilita degli atti pianificatori
Il comma 2-ter prevede che gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici siano impugnabili ai fini del Codice ai sensi dell'articolo 146 comma 12. La regola consente al Ministero della cultura di intervenire impugnando i piani urbanistici locali che, includendo beni vincolati, non rispettino i valori paesaggistici. Si tratta di strumento giurisdizionale di tutela attiva, applicato dalla giurisprudenza in numerosi casi di varianti urbanistiche permissive in aree sensibili.
Profili pratici e organizzativi
Nella prassi, la vigilanza paesaggistica si svolge attraverso sopralluoghi delle Soprintendenze, verifiche documentali sui procedimenti autorizzativi comunali, controlli a campione su lavori in corso. Le Regioni dispongono di uffici paesaggistici regionali (talora articolati in sezioni provinciali) che coordinano l'azione e raccordano gli enti delegati. Il sistema funziona in modo cooperativo, riservando i poteri sostitutivi ministeriali ai casi piu gravi di inadempimento.
Casi pratici
Caso 1: Inerzia regionale e potere sostitutivo
Caso 2: Impugnazione di variante urbanistica
Domande frequenti
Chi vigila sui beni paesaggistici?
Il Ministero della cultura (tramite le Soprintendenze) e le regioni esercitano congiuntamente le funzioni di vigilanza. Le regioni vigilano in particolare sull'operato degli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; il Ministero esercita una vigilanza generale e poteri sostitutivi.
Cosa succede se la regione e inerte?
L'inottemperanza o la persistente inerzia della regione attiva i poteri sostitutivi del Ministero. Il meccanismo opera secondo la logica della sussidiarieta verticale, con previa diffida e accertamento formale dell'inerzia.
I piani regolatori comunali sono soggetti a controllo paesaggistico?
Si. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica devono conformarsi ai principi di salvaguardia paesaggistica. Gli atti che ricomprendono beni paesaggistici sono impugnabili dal Ministero ai sensi dell'articolo 146 comma 12.
Vedi anche