- Istituisce le commissioni regionali per il paesaggio.
- Organi tecnici consultivi nel procedimento di dichiarazione (artt. 138-141).
- Composizione mista: esperti ministeriali e regionali.
- Esprimono valutazioni di interesse pubblico paesaggistico.
- Strumento per garantire qualificazione tecnica delle decisioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali . Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
Commento
Funzione delle commissioni regionali
L'articolo 137 disciplina le commissioni regionali per il paesaggio, organi tecnici con funzione consultiva nel procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (articoli 138-141). Le commissioni esprimono pareri sulla sussistenza dell'interesse paesaggistico e sui contenuti del provvedimento. La loro istituzione mira a garantire un livello adeguato di qualificazione tecnica nelle decisioni, tradizionalmente connotate da ampia discrezionalità.
Composizione
La composizione delle commissioni è mista, riflettendo il modello cooperativo Stato-Regione. Ne fanno parte rappresentanti del Ministero della cultura (in genere il soprintendente o suo delegato), esponenti regionali, esperti in materie attinenti (architettura, urbanistica, storia dell'arte, scienze naturali). La pluralità di competenze garantisce un approccio multidisciplinare. La presidenza è di norma assegnata a un soggetto qualificato per autorevolezza tecnica o istituzionale.
Procedimento e poteri
Le commissioni operano su istanza dell'amministrazione procedente. Esaminano la documentazione, possono effettuare sopralluoghi, ascoltare esperti esterni, richiedere integrazioni. Il parere finale è motivato e indica gli elementi essenziali dell'interesse pubblico riscontrato, oltre alle eventuali prescrizioni d'uso. La motivazione è impugnabile in sede giurisdizionale: vizi della motivazione fondano illegittimità del successivo provvedimento di dichiarazione.
Carattere obbligatorio del parere
Il parere della commissione è obbligatorio nel procedimento di dichiarazione: l'amministrazione non può adottare il provvedimento senza prima averlo acquisito. La giurisprudenza è costante nel sanzionare l'omissione. Tuttavia, il parere non è vincolante: l'amministrazione può discostarsene con motivazione rafforzata, esplicitando le ragioni del dissenso. In tal caso il provvedimento successivo è esposto a un vaglio giurisdizionale più severo.
Critiche e riforme
Le commissioni regionali sono state oggetto di critiche dottrinarie: composizione talvolta sovradimensionata, tempi di lavoro lunghi, qualità tecnica disomogenea fra regioni. Alcune riforme hanno semplificato la composizione e i procedimenti. La tendenza è verso una commissione più snella, con esperti effettivamente specializzati, e tempi di lavoro contenuti. Resta centrale il ruolo del soprintendente, che rappresenta lo Stato nel procedimento.
Rapporti con le commissioni locali
Le commissioni regionali si distinguono dalle commissioni comunali per il paesaggio (CLP) previste dalla legislazione regionale di attuazione. Le CLP operano nel procedimento di autorizzazione paesaggistica (articolo 146) e sono organi degli enti delegati. Le due tipologie di commissioni hanno funzioni diverse: la regionale opera sulla dichiarazione di vincolo (provvedimento di vincolo), la locale sull'autorizzazione di intervento (provvedimento di trasformazione). Il professionista deve identificare con precisione l'organo competente per ciascun procedimento e individuare correttamente i criteri di valutazione applicati, che variano sostanzialmente fra le due fasi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Parere favorevole alla dichiarazione
Caso 2: Caso 2 — Provvedimento difforme dal parere
Domande frequenti
Cosa fanno le commissioni regionali per il paesaggio?
Esprimono pareri obbligatori nel procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico (artt. 138-141). Valutano la sussistenza dell'interesse e propongono le prescrizioni d'uso.
Da chi sono composte le commissioni?
Composizione mista: rappresentanti del Ministero della cultura (soprintendente o delegato), esponenti regionali, esperti in architettura, urbanistica, storia dell'arte, scienze naturali.
Il parere della commissione è vincolante?
Obbligatorio ma non vincolante. L'amministrazione può discostarsene con motivazione rafforzata. La giurisprudenza esige in tal caso una giustificazione puntuale delle ragioni del dissenso.
Vedi anche